domenica 26 giugno 2011

Riordino permessi e congedi

Piccola stretta su congedi e permessi dal lavoro. Il prolungamento del congedo
parentale fino a tre anni, previsto a favore dei genitori di bambino con disabilità,

comprende anche il congedo ordinario (fino a 10 mesi). Pertanto, complessivamente, il

periodo di congedo non può durare oltre tre anni, includendo sia il congedo parentale

ordinario (fino a 10 mesi) che il periodo di prolungamento. È questa una delle novità del

decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e

permessi dei lavoratori del settore pubblico e privato, approvato in via definitiva dal

consiglio dei ministri il 9 giugno, in attuazione dell'articolo 23 della legge n. 183/2010

(collegato lavoro).

Integrando direttamente la normativa del T.u. maternità (le modifiche sono apportate

all'articolo 20), il decreto di riordino prevede che, nel caso di interruzione spontanea

o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione,

nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità,

le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa,

dando un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico

specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico

competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino

(entrambi) che tale opzione di rientro anticipato al lavoro non arrechi pregiudizio alla

loro stessa salute.

Il decreto di riordino definisce il prolungamento del congedo parentale per i genitori

di bimbi con disabilità: per ogni minore con handicap in situazioni di gravità, uno dei

due genitori ha il diritto al prolungamento del congedo parentale entro l'ottavo anno

di vita del bambino; i genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del

congedo, in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di complessivi tre

anni; viene previsto un prolungamento del congedo anche nel caso in cui uno dei due

genitori debba assistere il minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. In

altre parole, per effetto delle modifiche, viene disposto che il periodo di congedo

parentale ordinario, nel caso di bambini con disabilità, deve essere compreso in quella

durata di «tre anni complessiva» relativa al prolungamento del congedo.

Daniele Cirioli – Italia Oggi

Rimborsi spese Segretari

Le limitazioni imposte dal legislatore alla spesa per missioni del personale pubblico,

contenute all'articolo 6, comma 12 della manovra correttiva dei conti pubblici 2010,

non disapplicano le norme contrattuali in materia di rimborsi spese per i segretari

comunali cosiddetti a scavalco, contenute all'articolo 45, comma 2 del relativo Ccnl.

Occorre, però, fissare alcune regole. Ovvero che il rimborso per il mezzo di trasporto

deve essere ancorato al costo di un quinto della benzina super e non alle tabelle Aci,

che la presenza del segretario tra una sede e l'altra deve essere fissata «al tempo

strettamente necessario alle esigenze lavorative» e che nessun rimborso può essere

effettuato per il tragitto abitazione-luogo di lavoro. Così si è espressa la Ragioneria

generale dello Stato, nella nota n. 54055 del 21 aprile 2011, ma da poco resa nota, con

la quale ha fatto chiarezza sulla portata applicativa del citato articolo 6, comma 12

anche ai segretari comunali e provinciali titolari di più segreterie.

Secondo la Rgs, pertanto, deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione che

permetta il rimborso chilometrico ancorato alle tariffe Aci. Ne consegue, che saranno

ammissibili i rimborsi legati all'indennità chilometrica fondata su un quinto del costo

della benzina verde a km. In più, le convenzioni di segreteria dovranno predeterminare

misure atte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra le sedi, «a quanto

necessario alle esigenze lavorative», in modo tale che gli oneri di rimborso per gli enti

«si riducano al minimo indispensabile». Infine, si precisa che nessun rimborso è

ammesso per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

Antonio G. Paladino – Italia Oggi

Ispezioni ed errori degli enti locali

La Ragioneria generale ha appena pubblicato i risultati della propria attività ispettiva


negli enti locali. Dal massimario 2010, è utile trarre il decalogo degli errori più gravi

incontrati diffusamente dagli ispettori, per mettere in luce i punti deboli che

rimangono nell'attività degli enti.

Affidamento appalti. Si aggirano i vincoli dettati dal codice degli appalti, attraverso il

frazionamento dell'importo: in questo modo gli enti stanno al di sotto della soglia per

il conferimento di incarichi di progettazione con i vincoli comunitari e di quelle per i

lavori in economia e in amministrazione diretta. - Anagrafe delle prestazioni. Molte

amministrazioni non comunicano al dipartimento della Funzione pubblica le

informazioni sugli incarichi conferiti a soggetti esterni (generalità, oggetto,

compenso, durata) nè quelli conferiti a dipendenti pubblici e ai propri dipendenti. -

Attivazione di nuovi servizi. La parte variabile del fondo per la contrattazione

decentrata viene incrementata per l'attivazione di nuovi servizi e/o il loro

miglioramento senza che essi siano progettati preventivamente, che determinano

risultati tangibili per i cittadini, che la misura degli aumenti sia determinata

oggettivamente, ripetendo l'incremento negli anni senza accertare il raggiungimento

dell'obiettivo. - Conferimento degli incarichi di collaborazione. Non si rispettano i

vincoli dettati dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001: l'ente non ha adottato un

piano, è stato violato il tetto di spesa, non è stata accertata la mancanza di analoghe

professionalità all'interno dell'ente, il compenso non è stato determinato con criteri

oggettivi, i collaboratori non sono stati scelti con criteri selettivi, è mancata la

pubblicità sul sito internet. - Indebitamento. Viene violato il principio costituzionale

per cui l'indebitamento è consentito solamente per il finanziamento delle spese per gli

investimenti. In particolare, si qualificano come tali altre spese. - Indennità agli

amministratori. Sono erogati compensi illegittimi agli amministratori per la

remunerazione delle riunioni svolte dalla conferenza dei capigruppo consiliari,

l'illegittimo innalzamento e/o la mancata decurtazione delle indennità di carica e

gettoni di presenza, il mancato accertamento della presenza e della durata delle

riunioni delle commissioni consiliari. - Onnicomprensività del trattamento accessorio. I

dirigenti e, anche se in misura minore, i titolari di posizione organizzativa, ricevono

compensi in violazione del principio della onnicomprensività delle indennità di posizione

e di risultato: gettoni per le commissioni di concorso e di gara, remunerazione di

incarichi ulteriori. - Produttività. Questo compenso non può essere erogato sulla base

di criteri automatici o "a pioggia", quali ad esempio la presenza e l'inquadramento, ma

in modo selettivo sulla base di una valutazione effettuata dai dirigenti, dopo che sia

stato accertato dal nucleo il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed a condizione

che questi, assegnati preventivamente, determinino un apprezzabile miglioramento dei

normali standard. - Riduzione del fondo. Il fondo per la contrattazione decentrata

deve essere decurtato del salario accessorio in godimento da parte del personale Ata

trasferito al ministero della Pubblica istruzione. Gli oneri per il reinquadramento dei

vigili e degli operai vanno tolti dal fondo. E così vanno tolte le risorse in godimento da

parte del personale cessato per esternalizzazione del servizio. - Tetto alla spesa del

personale e alle assunzioni. Occorre rispettare il tetto alla spesa del personale

dell'anno precedente negli enti soggetti al patto e del 2004 in quelli non soggetti al

patto. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate nei vincoli

dettati dalle finanziarie e non dagli enti che non hanno rispettato il patto. Le

assunzioni flessibili non possono essere prorogate più di una volta e in modo da

superare il tetto di tre anni e devono essere adeguatamente motivate.

Arturo Bianco – Il Sole 24Ore

domenica 19 giugno 2011

Contrattazione decentrata e blocco aumenti

L'adozione dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa nei singoli enti locali

è praticamente impossibile perché mancano le istruzioni sull'applicazione del tetto non

superiore al 2010 e sulla riduzione in caso di diminuzione del numero dei dipendenti in

servizio. Tale ritardo mette in dubbio la stessa possibilità di stipulare i contratti

decentrati integrativi per l'anno 2011. L'annunciata circolare della Ragioneria generale

dello stato tarda infatti a essere emanata e anzi sembra difficile che ciò possa

avvenire in tempi brevi: se infatti sarà confermata l'indiscrezione per cui sul suo

testo la Corte dei conti ha formulato osservazioni, ci vorrà parecchio tempo per avere

una base di riferimento. Alle singole amministrazioni, per evitare di trovarsi in una

condizione di impasse, che potrebbe determinare effetti pesanti sulla quantificazione

delle risorse destinate alla contrattazione, appare utile avanzare la proposta di

definire un contratto ponte con le organizzazioni sindacali, così da destinare le

risorse necessarie per il pagamento delle indennità vincolate dal contratto nazionale,

di dettare i principi per la ripartizione dei compensi collegati alla contrattazione

decentrata e di adottare gli obiettivi necessari per l'assegnazione della produttività.

La circolare 40/2010 della Ragioneria generale dello stato ha chiarito che la

retribuzione individuale di anzianità, e implicitamente gli assegni ad personam, in

godimento da parte dei dipendenti cessati dal servizio non possono andare a integrare

la parte stabile del fondo per le risorse decentrate. Non è chiaro se nel fondo possono

confluire le economie derivanti dalla mancata utilizzazione integrale del fondo del

2010 che eccedono l'analoga cifra derivante dai risparmi 2009 confluita nel fondo

2010. In senso negativo si è espressa la sezione regionale di controllo della Corte del

Veneto con il parere n. 285/2011. Lo stesso parere ha esteso tale interpretazione

anche ai risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione del fondo per il lavoro

straordinario. Il parere vieta anche l'inserimento in aumento rispetto all'anno 2010

delle risorse derivanti dalla incentivazione della realizzazione di opere pubbliche, dai

maggiori incassi Ici e dalle vittorie in sede processuale. La sezione regionale di

controllo della Corte dei conti del Piemonte, parere n. 5/2011, applica tale principio

anche alla incentivazione dei vigili urbani tramite una quota dei proventi derivanti dalle

sanzioni per l'inosservanza del codice della strada, con ciò rendendo di fatto

inutilizzabile nel triennio 2011/2013 tale istituto. Non è in alcun modo chiaro se la

riduzione del fondo per le diminuzioni di personale debba essere effettuata sulla base

del saldo 2010 tra assunzioni e cessazioni ovvero se tale operazione debba essere

effettuata con il saldo 2011. Se si opta per la seconda soluzione si pone il problema di

come tenere conto del periodo del 2011 in cui tali unità di dipendenti continuano ad

essere in servizio. Per qualunque delle due soluzioni si opti si deve chiarire se le

assunzioni che, in modo parziale negli enti soggetti al patto di stabilità ed in modo

integrale negli enti non soggetti, possono essere effettuate nell'anno successivo,

vadano a incidere sulla diminuzione del fondo. Si può considerare acquisito che il taglio

non deve essere fatto avendo come base il trattamento economico accessorio in

godimento da parte dei cessati, ma in modo proporzionale, cioè togliendo dal fondo

risorse pari alla incidenza percentuale delle cessazioni sul numero dei dipendenti in

servizio a tempo indeterminato. È opportuno rilevare, a latere, che la circolare della

funzione pubblica 22 febbraio 2011, avallata dalla ragioneria generale dello stato,

sembra consentire alle amministrazioni di conteggiare nei risparmi derivanti dalle

cessazioni anche la quota di diminuzione del fondo che matura. In queste condizioni

costituire il fondo deve essere definito come un azzardo, ma si deve anche tenere

conto del fatto che difficilmente nel 2012 potranno essere riportate le eventuali

economie del fondo 2011, per cui è bene che tali risorse siano utilizzate. La soluzione

migliore è quella di stipulare un contratto decentrato integrativo «ponte» per il 2011,

che in attesa della costituzione del fondo consenta la ripartizione di una buona parte

delle sue risorse, diciamo prudenzialmente nell'ordine dello 80/90%. Esse andrebbero

destinate al finanziamento delle indennità disciplinate interamente dai Ccnl (turno,

reperibili, compensi per giornate festive) e di quelle disciplinate dal Ccdi

(produttività, specifiche responsabilità etc). Per la produttività ci si potrebbe

riservare la integrazione al momento della definizione del fondo le amministrazioni

dovrebbero definire gli obiettivi ed i criteri di valutazione, così da renderne possibile

la erogazione.

Giuseppe Rambaudi – Italia Oggi

domenica 5 giugno 2011

Controllo di gestione

Il controllo di gestione assume un ruolo chiave e di supporto agli altri sistemi di

controllo e il relativo referto rappresenta induttivamente il documento attraverso il

quale è possibile verificare l'effettiva adozione di un efficace sistema di controllo.

Inoltre, il referto del Controllo di gestione ex. art. 198 del Testo unico sugli enti

locali, se ben progettato e gestito, permette agli enti pubblici locali di rispondere

compiutamente agli obblighi della riforma Brunetta in tema di ciclo della performance.

Il referto del controllo di gestione costituisce la sintesi del processo del sistema di

controllo di gestione, le cui caratteristiche costitutive, sono in grado di denotare la

capacità dello stesso di esprimere o meno risultati significativi per i diversi

destinatari previsti per legge, oltre ad esprimere la validità o meno del sistema

sottostante ai fini informativi che il Testo unico sugli enti locali richiede. Esso non

deve essere considerato come un semplice documento consuntivo di periodo, ma come

una fase del processo, secondo un modello di pianificazione – programmazione –

controllo, che orienta al miglioramento continuo.

Tra i destinatari del referto del Controllo di gestione, l'art. 198-bis del Tuel prevede

che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo fornisca la

conclusione di tale controllo, oltre agli amministratori ed ai responsabili dei servizi,

anche alla Corte dei conti. Al di là del formale inoltro alla sezione regionale di

competenza, il referto deve assumere un format in termini di contenuti tale da

esprimere effettivamente l'adozione di un sistema di controllo di gestione

rispondente alle finalità prescritte dallo stesso dlgs 267/2000.

Ciro D'Aries - Alessandro Nonini – Italia Oggi

Spesa personale e società partecipate


Secondo un orientamento consolidato della Corte dei Conti la spesa di personale

sostenuta dalle società partecipate deve essere considerata insieme a quella

sostenuta dagli enti. Il tema è stato rilanciato dalle sezioni riunite con il parere

27/2011 secondo il quale nella quantificazione della spesa di personale non si devono

considerare solo quelle contenute nell'intervento I in quanto «non può essere

sottaciuto» che la modalità di gestione dei servizi e quindi i processi di

esternalizzazione incidono in modo sostanziale: limitarsi al bilancio dell'ente può

risultare non equo. In caso contrario si incentiverebbe un progressivo affidamento

all'esterno dei servizi con finalità sostanzialmente elusive dei vincoli di finanza

pubblica. Per questo si rende «necessario accedere ad una nozione più ampia di spesa

di personale, che vada oltre la rappresentazione in bilancio e tenga conto (…) della

spesa del personale impiegato in organismi esterni». Questi concetti non devono

essere applicati solo alla riduzione della spesa di personale ma anche al rapporto tra

spesa di personale e spesa corrente. Sempre rimanendo nell'ambito delle sezioni

riunite, concetti del tutto analoghi sono contenuti nel parere 3/2011 in materia di

Unioni di Comuni, Comunità montane e Consorzi. Per quanto attiene alle società in

house a totale capitale pubblico, basta citare la Corte dei Conti Campania (parere

98/2011) quando ribadisce che «sono da considerarsi sostenute direttamente

dall'ente locale le spese di personale iscritte nel bilancio della società pubblica in

house, tanto nel caso di partecipazione unica totalitaria, quanto nel caso di

compartecipazione plurisoggettiva».

M.Zamb. – Il Sole 24Ore