Il controllo di gestione assume un ruolo chiave e di supporto agli altri sistemi di
controllo e il relativo referto rappresenta induttivamente il documento attraverso il
quale è possibile verificare l'effettiva adozione di un efficace sistema di controllo.
Inoltre, il referto del Controllo di gestione ex. art. 198 del Testo unico sugli enti
locali, se ben progettato e gestito, permette agli enti pubblici locali di rispondere
compiutamente agli obblighi della riforma Brunetta in tema di ciclo della performance.
Il referto del controllo di gestione costituisce la sintesi del processo del sistema di
controllo di gestione, le cui caratteristiche costitutive, sono in grado di denotare la
capacità dello stesso di esprimere o meno risultati significativi per i diversi
destinatari previsti per legge, oltre ad esprimere la validità o meno del sistema
sottostante ai fini informativi che il Testo unico sugli enti locali richiede. Esso non
deve essere considerato come un semplice documento consuntivo di periodo, ma come
una fase del processo, secondo un modello di pianificazione – programmazione –
controllo, che orienta al miglioramento continuo.
Tra i destinatari del referto del Controllo di gestione, l'art. 198-bis del Tuel prevede
che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo fornisca la
conclusione di tale controllo, oltre agli amministratori ed ai responsabili dei servizi,
anche alla Corte dei conti. Al di là del formale inoltro alla sezione regionale di
competenza, il referto deve assumere un format in termini di contenuti tale da
esprimere effettivamente l'adozione di un sistema di controllo di gestione
rispondente alle finalità prescritte dallo stesso dlgs 267/2000.
Ciro D'Aries - Alessandro Nonini – Italia Oggi
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