...
“I Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che dall’anno 2013 saranno chiamati ad osservare, in virtù dell’art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, le regole del Patto di stabilità interno, sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni
previsto dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 soltanto a decorrere dall’anno 2014, in quanto la valenza chiaramente sanzionatoria del divieto, ricollegabile alla inosservanza dei vincoli stabiliti col Patto di stabilità, restringe l’ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti connotati dalla esistenza di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere dell’inadempimento ad essi imputabile”.
“L’assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all’applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano dall’estensione della disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell’art. 76, comma 7, del D.L. n 112/2008 e successive modificazioni, sussistendo margini organizzativi idonei a colmare eventuali deficit di competenze tecniche o amministrative, legati all’inadeguatezza degli organici o alla insufficienza di risorse economiche dei Comuni di più ridotte dimensioni, che avrebbero potuto pregiudicare il compiuto assolvimento dei servizi e delle funzioni fondamentali che la Costituzione demanda agli enti locali”.
Studio di Consulenza nella Gestione delle Risorse Umane e Controllo di Gestione nella Pubblica Amministrazione
Visualizzazione post con etichetta patto di stabilità interno. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta patto di stabilità interno. Mostra tutti i post
martedì 28 agosto 2012
mercoledì 11 maggio 2011
Lettera ANCI sulle sanzioni Patto di stabilità interno
Egregio Ministro,
il decreto legge 78 del 2010 all’articolo 14 comma 3 inasprisce la sanzione del patto di
stabilità, in particolare dispone che l’ente che non ha rispettato il Patto di stabilità
interno subirà una riduzione dei trasferimenti in misura pari alla differenza tra il
risultato conseguito e l'obiettivo programmatico prefissato.
Molti Comuni hanno segnalato all’Associazione che non hanno potuto rispettare il Patto
di stabilità interno per l’anno 2010 perché hanno dovuto fronteggiare impegni presi con
le imprese e soprattutto dare risposta alle emergenze del territorio e della popolazione.
La riduzione delle risorse per gli Enti che hanno sforato il patto di stabilità può
comportare l’azzeramento dei trasferimenti anche per diversi anni, portando così il
Comune ad un inevitabile dissesto.
L’Associazione ha più volte denunciato l’insostenibilità e l’irragionevolezza di questa
specifica sanzione, anche alla luce del danno che può procurare all’ente. Lo sforamento
complessivo inoltre, come dimostrato negli anni, è ampliamente compensato dal
superamento dell’obiettivo assegnato al comparto. Si condivide l’opportunità
dell’esistenza di un sistema sanzionatorio, ma il meccanismo diventa inefficace se
provoca un danno finanziario maggiore di quello che dovrebbe recuperare.
A seguito della risposta del Sottosegretario Giorgetti all’interrogazione dell’Onorevole
Rubinato (5-04443) inerente il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di
stabilità interno per il 2010, in cui si dichiara di condividere la preoccupazione che il
vigente quadro normativo potrebbe creare difficoltà per alcuni enti locali
nell’approvazione dei bilanci di previsione 2011, e si dà la disponibilità a rivedere la
disciplina sanzionatoria qualora non abbia necessità di copertura finanziaria, Le chiedo
di valutare la possibilità di estendere anche ai Comuni la norma inserita nel decreto
legge n. 225/2010 cd milleproroghe per il sistema sanzionatorio delle Regioni.
Il nuovo sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno della
Regione prevede che nell’anno successivo allo sforamento la regione non impegni spesa
corrente in misura superiore all’importo minimo annuale dell’ultimo triennio, non ricorra
all’indebitamento per gli investimenti, e non proceda ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo. L’ente deve fornire la certificazione del rispetto delle sanzioni sopra
enunciate e nel caso in cui non venga fornita la certificazione scatta il taglio dei
trasferimenti per un importo pari allo sforamento.
Le allego la nostra proposta di emendamento per modificare la disciplina delle sanzioni
del patto di stabilità al fine di uniformare il sistema sanzionatorio delle autonomie locali.
Certi della sua sensibilità alla questione posta e del suo intervento immediato, le porgo i
più cordiali saluti.
f.to Sergio Chiamparino
Proposta emendamento
Alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
All’articolo 1 è inserito il comma 119 è così sostituito:
“119. Dall’anno 2010 i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, si considerano
adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad
applicare le seguenti prescrizioni :
a) impegnare le spese correnti in misura non superiore all’importo annuale medio dei
corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio
b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;
c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E ` fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione.
A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è
trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della
certificazione i Comuni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.
Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 3, dell’art.14
del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l’invio della certificazione.”
Iscriviti a:
Post (Atom)
