mercoledì 9 maggio 2012

ASSUNZIONI FLESSIBILI - Parere della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo n. 11/2012


... le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in relazione a quanto prospettato dalla Sezione
regionale per la Lombardia con la deliberazione 36/2011/QIMG, ritengono che:
a) I limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di
lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9 comma 28 del DL n. 78 del 31 maggio 2010,
convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4,
comma 102, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012)
costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di
autonomia territoriale.
Gli enti locali sono tenuti pertanto a conformarsi ai principi suddetti e applicano
direttamente la norma generale così come formulata, suscettibile di adattamento solo da
parte degli enti di minori dimensioni per salvaguardare particolari esigenze operative.
b) L’adattamento della disciplina sostanziale è deferito alla potestà regolamentare
degli enti locali a condizione che ne vengano rispettati gli intenti; l’espressione della
predetta potestà deve in ogni caso essere idonea a contenere efficacemente la spesa per
le assunzioni a tempo determinato, riportandola nei limiti fisiologici connessi alla natura
dei rapporti temporanei.
c) Nel solo caso in cui l’applicazione diretta potrebbe impedire l’assolvimento
delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi
per fronteggiare la situazione, è quindi possibile configurare un adeguamento del
vincolo attraverso lo specifico strumento regolamentare. A tale riguardo si segnala come
possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla
norma ai due diversi insiemi di categorie di lavoro flessibile individuati.
d) Resta comunque ferma l’esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo
della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell’esercizio finanziario per
le forme di assunzione temporanea elencate.
A cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e
del relativo allegato sono trasmessi alla Sezione regionale di controllo per il Veneto per
le conseguenti comunicazioni all’ente interessato, nonché alla Sezione delle Autonomie,
alle Sezioni riunite per la Regione siciliana ed alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti.