lunedì 9 aprile 2012

PART TIME - Deliberazione n. 51/2012 Corte dei Conti Lombardia


... Com’è già stato messo in luce da questa Sezione nel precedente parere n.226/2011, l’aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ed inoltre “tale interpretazione è suffragata dalla recente nota circolare del dipartimento della Funzione Pubblica, redatta d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, n. 0046078/2010 del 18 ottobre 2010, nella quale viene precisato che “sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto.”.
La nota circolare non è diretta agli enti locali ma alle amministrazioni statali e agli enti nazionali, ma contiene una serie di indicazioni di carattere generale che si ricavano dal DL 78/2010, e che si possono considerare alla stregua dei principi generali”.
Naturalmente, se nel Comune di Fontanella ricorresse questa circostanza, l’ente dovrebbe anche verificare la sussistenza dei presupposti per le assunzioni di personale di cui all’art. 76, comma 7, della Legge n. 133/2008, di conversione del decreto-legge n. 112/2008 [1].
Al contrario, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, come già affermato da questa Sezione nel parere n.873/2010, in tal caso “il Comune può procedere alla modifica del rapporto in questione, a condizione che venga rispettato il parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, che non è stato oggetto di modifica da parte del co. 10 dell’art. 14 del d.l. n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122 (che si è limitato ad abrogare il terzo periodo della norma in questione che prevedeva una specifica possibilità di deroga in materia di assunzioni)”.
Poiché nel quesito non è specificato se i due dipendenti attualmente in servizio a 18 ore settimanali siano state originariamente assunte a tempo pieno (36 ore) o con contratto part-time, il Comune, nell’assumere le proprie determinazioni in merito, potrà fare riferimento alle suddette conclusioni di ordine generale applicandole al caso di specie.
Nel valutare discrezionalmente la possibilità di trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno, l’Amministrazione dovrà considerare non solo i limiti alle assunzioni posti dall’attuale normativa, ma anche il fatto che, ai fini del rispetto del parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della l. finanziaria per il 2007, occorre proiettare la maggiore spesa che l’ente dovrà sostenere, su tutto l’arco temporale interessato.




[1] È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.