sabato 20 novembre 2010

PROVENTI E SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

L’art. 208 del Codice della strada (Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato ed integrato con successive norme: art.15 del D.Lgs. 9/2002, art.1, comma 564, della legge 296/2006), nella sua versione precedente, stabiliva che i proventi relativi alle sanzioni stradali, per la parte di competenza degli enti locali, fossero destinati per una quota pari al 50% al fine di consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, e agli altri interventi meglio di seguito precisati:

- miglioramento della circolazione sulle strade, anche attraverso assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e altre forme flessibili di lavoro;

- potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale;

- alla redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana di cui all’art. 36 dello stesso codice della strada;

- fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza;

- alla realizzazione di interventi relativi alla mobilità ciclistica;

- infine in misura non inferiore al 10% della predetta quota ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili pedoni e ciclisti.

La ratio legis della norma dell’art. 208 citato, sin dalla sua versione originaria, è duplice: da un lato, il legislatore persegue la finalità di accrescere la sicurezza sulle strade imponendo alle Amministrazioni locali di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall’accertamento di violazioni, alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, per effettuare interventi per tale finalità, sia attraverso l’educazione degli utenti, che attraverso interventi diretti a rendere più sicuro l’utilizzo delle vie pubbliche; dall’altro, viene perseguito un fine di natura contabile, teso a garantire gli equilibri di bilancio delle Amministrazioni locali, evitando che queste possano destinare a spese correnti, di natura stabile e ricorrenti, entrate che, invece, sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare.

Difatti, il codice della strada è stato oggetto di numerose modifiche ad opera della legge 29/07/10 n. 120, che ha integrato l’articolo 208, il cui estratto è riportato di seguito:

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Le novità legislative riguardano, in primis, l’introduzione analitica delle finalità perseguibili con i proventi in questione, nonché la quota imprescindibile pari al 50% dei proventi spettanti agli enti locali da destinare alle finalità delle lettere a), b) e c) del comma 4, determinando nell’ambito delle stesse un limite minimo di un quarto (del 50%) per ciascuna delle prime due lettere; viene ribadito l’obbligo per gli enti locali di approvare annualmente, con apposita delibera della Giunta, la destinazione dei proventi alle finalità dell’art. 208, lasciando la facoltà all’ente di destinare il restante 50%, anche per intero, alle medesime finalità e si impone l’obbligo di rendiconto al termine dell’esercizio per permettere ai competenti Ministeri di svolgere i prescritti riscontri.

Viene aggiunta, alla possibilità di procedere ad assunzioni stagionali a progetto e nelle forme contrattuali flessibili, anche la facoltà di procedere al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nonché al potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti.

L’interpretazione porta a riferirsi alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria) espressamente finalizzate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni. In senso contrario, si risolverebbe il quesito nel caso di nuove assunzioni perché il legislatore espressamente disciplina la sola fattispecie ammessa delle assunzioni di stagionali a progetto.

Sul medesimo presupposto sarebbe ammessa la possibilità di finanziarie, con i proventi in questione, il prolungamento dell’orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell’ente e che prestano la propria attività lavorativa a tempo parziale presso il servizio di Polizia municipale o provinciale.

Si può sostenere che, con questa disposizione, il legislatore abbia voluto riconoscere valore alla maggiore efficienza e al maggior risparmio realizzabile utilizzando il medesimo personale, dotato di divise e mezzi tecnici già nella disponibilità dell’ente, superando la lettura interpretativa precedente che non ravvisava la connessione tra tale spesa e il “miglioramento della circolazione stradale”.

In riferimento agli oneri previdenziali o fiscali riferiti alle posizioni lavorative degli appartenenti al corpo della Polizia municipale e alla previdenza integrativa, già la sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17.10.2000 si era pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 208, commi 2, lett. a) e 4, c.d.s. nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale della polizia municipale una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, chiarendo che “la normativa richiamata mostra che il legislatore ha inteso costituire un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, a disposizione degli enti locali, per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione denunciata, a specifiche finalità di promovimento del buon funzionamento della circolazione stradale e per tenere conto delle condizioni, che possono essere di particolare disagio sotto il profilo della sicurezza e della salute, dei soggetti preposti al controllo del rispetto delle regole della circolazione stradale medesima. Il legislatore non ha invece affatto costituito un fondo a disposizione del personale del Corpo di polizia municipale.

In altri termini, la norma impugnata (comma 4 dell’art. 208) concerne i poteri degli enti locali e la relativa provvista di risorse. Le determinazioni degli enti locali stessi sono condizionate dall'esistenza di tali risorse, e quindi dall'attività dei funzionari preposti ad accertare la violazione delle norme del codice della strada ma, entro la disponibilità delle risorse medesime, non c'è alcun legame tra queste e la loro destinazione a scopi assistenziali e previdenziali a favore degli agenti della polizia locale o ad altri fini previsti dalla legge”.