mercoledì 11 maggio 2011

Lettera ANCI sulle sanzioni Patto di stabilità interno

Egregio Ministro,

il decreto legge 78 del 2010 all’articolo 14 comma 3 inasprisce la sanzione del patto di

stabilità, in particolare dispone che l’ente che non ha rispettato il Patto di stabilità

interno subirà una riduzione dei trasferimenti in misura pari alla differenza tra il

risultato conseguito e l'obiettivo programmatico prefissato.

Molti Comuni hanno segnalato all’Associazione che non hanno potuto rispettare il Patto

di stabilità interno per l’anno 2010 perché hanno dovuto fronteggiare impegni presi con

le imprese e soprattutto dare risposta alle emergenze del territorio e della popolazione.

La riduzione delle risorse per gli Enti che hanno sforato il patto di stabilità può

comportare l’azzeramento dei trasferimenti anche per diversi anni, portando così il

Comune ad un inevitabile dissesto.

L’Associazione ha più volte denunciato l’insostenibilità e l’irragionevolezza di questa

specifica sanzione, anche alla luce del danno che può procurare all’ente. Lo sforamento

complessivo inoltre, come dimostrato negli anni, è ampliamente compensato dal

superamento dell’obiettivo assegnato al comparto. Si condivide l’opportunità

dell’esistenza di un sistema sanzionatorio, ma il meccanismo diventa inefficace se

provoca un danno finanziario maggiore di quello che dovrebbe recuperare.

A seguito della risposta del Sottosegretario Giorgetti all’interrogazione dell’Onorevole

Rubinato (5-04443) inerente il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di

stabilità interno per il 2010, in cui si dichiara di condividere la preoccupazione che il

vigente quadro normativo potrebbe creare difficoltà per alcuni enti locali

nell’approvazione dei bilanci di previsione 2011, e si dà la disponibilità a rivedere la

disciplina sanzionatoria qualora non abbia necessità di copertura finanziaria, Le chiedo

di valutare la possibilità di estendere anche ai Comuni la norma inserita nel decreto

legge n. 225/2010 cd milleproroghe per il sistema sanzionatorio delle Regioni.

Il nuovo sistema sanzionatorio per il mancato rispetto del patto di stabilità interno della

Regione prevede che nell’anno successivo allo sforamento la regione non impegni spesa

corrente in misura superiore all’importo minimo annuale dell’ultimo triennio, non ricorra

all’indebitamento per gli investimenti, e non proceda ad assunzioni di personale a

qualsiasi titolo. L’ente deve fornire la certificazione del rispetto delle sanzioni sopra

enunciate e nel caso in cui non venga fornita la certificazione scatta il taglio dei

trasferimenti per un importo pari allo sforamento.

Le allego la nostra proposta di emendamento per modificare la disciplina delle sanzioni

del patto di stabilità al fine di uniformare il sistema sanzionatorio delle autonomie locali.

Certi della sua sensibilità alla questione posta e del suo intervento immediato, le porgo i

più cordiali saluti.

f.to Sergio Chiamparino



Proposta emendamento

Alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

All’articolo 1 è inserito il comma 119 è così sostituito:

“119. Dall’anno 2010 i Comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, si considerano

adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad

applicare le seguenti prescrizioni :

a) impegnare le spese correnti in misura non superiore all’importo annuale medio dei

corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio

b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia

contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E ` fatto altresì

divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come

elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano

trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è

trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell’economia e delle finanze

– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della

certificazione i Comuni si considerano inadempienti a tutti gli effetti.

Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 3, dell’art.14

del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l’invio della certificazione.”