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martedì 28 agosto 2012

PATTO DI STABILITA' COMUNI SOTTO I 5.000 ABITANTI - Deliberazione Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 6 /SEZAUT/2012/QMIG

...
“I Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, che dall’anno 2013 saranno chiamati ad osservare, in virtù dell’art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, le regole del Patto di stabilità interno, sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni
previsto dal comma 4 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 soltanto a decorrere dall’anno 2014, in quanto la valenza chiaramente sanzionatoria del divieto, ricollegabile alla inosservanza dei vincoli stabiliti col Patto di stabilità, restringe l’ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti connotati dalla esistenza di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere dell’inadempimento ad essi imputabile”.
“L’assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all’applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano dall’estensione della disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell’art. 76, comma 7, del D.L. n 112/2008 e successive modificazioni, sussistendo margini organizzativi idonei a colmare eventuali deficit di competenze tecniche o amministrative, legati all’inadeguatezza degli organici o alla insufficienza di risorse economiche dei Comuni di più ridotte dimensioni, che avrebbero potuto pregiudicare il compiuto assolvimento dei servizi e delle funzioni fondamentali che la Costituzione demanda agli enti locali”.

venerdì 10 agosto 2012

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO ART. 110, COMMA 1 DEL TUEL - DELIBERA CORTE DEI CONTI SEZAUT/12/2012/INPR


Principi di diritto in riferimento alla disposizione di cui al riscritto comma 6-quater dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del TUEL, è norma assunzionale speciale e parzialmente derogatoria rispetto al regime vigente. Gli incarichi conferibili (contingente) con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell’articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali; a detti incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010; gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell’art.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali (generali) previsti per tutte le pubbliche amministrazioni (richiamati nella presente deliberazione), devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore; gli incarichi conferibili in applicazione della disposizione derogatoria di cui al terzo periodo del richiamato comma 6–quater relativa all’utilizzo dell’ulteriore percentuale (3%) prevista e quelli rinnovabili per una sola volta entro l’anno 2012 in applicazione delle previsioni del quinto periodo del medesimo comma, non sono soggetti al vincolo finanziario di cui all’articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010 ma, restano comunque soggetti al vincolo assunzionale di cui all’articolo 76, comma 7, primo periodo, seconda parte, del d.l. 112/2008) (entro il limite del 40% della spesa per cessazioni dell’anno precedente.  

mercoledì 12 ottobre 2011

Spesa del personale e partecipate


E' arrivata la prima interpretazione, estensiva, sul corretto calcolo del rapporto tra
spese di personale e spese correnti per gli enti locali dopo che il Dl 98/2011 ha
richiesto l'inserimento dei valori delle società partecipate. Una percentuale al di
sopra del 40% impedisce qualsiasi tipologia di assunzione. La Corte dei conti della
Lombardia con la deliberazione n. 479/2011 ha affrontato il nodo della tipologia di
società coinvolte nel calcolo circoscrivendo il perimetro del consolidamento. Sono
oggetto della norma tutte le società controllate da enti locali che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure che
svolgano servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (a prescindere
dall'affidamento diretto), oppure che svolgano attività strumentali (anch'esse a
prescindere dall'affidamento diretto). Il problema posto dal Comune di Osio Sotto
mirava anche a puntualizzare un aspetto incerto, ovvero se l'obbligo di calcolo
complessivo è da intendersi riferito alle sole spese del personale sostenute dalla
partecipata per i centri di costo relativi ai servizi gestiti in house o anche agli altri
servizi gestiti dalla stessa in forma autonoma. Non è infatti raro che le società, una
volta costituite, forniscano attività anche per il libero mercato. La conclusione è quella
a maggior tutela dei conti della finanza pubblica. L'attività di una società interamente
partecipata sia essa affidataria diretta di servizi pubblici locali a rilevanza economica,
o svolga servizi pubblici locali privi di tale rilevanza o attività strumentali - è imputata
nel suo complesso all'ente locale socio totalitario anche in relazione ai centri di costo
(e relativi servizi) "autonomi". Si attendono ora istruzioni sulle modalità di
trasformazione dei dati contabili delle società nei dati finanziari degli enti.
Gianluca Bretagna - Il Sole 24Ore

mercoledì 28 settembre 2011

Assunzione dirigenti a termine



Quando la mano destra non sa quello che fa la sinistra: devono essere così

sintetizzate le indicazioni contraddittorie dettate nei giorni scorsi in materia di

assunzioni a tempo determinato di dirigenti. Viene aumentata dal Dlgs n. 141/ 2011 –

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto – la possibilità di assumere dirigenti

e responsabili a tempo determinato. Ma poi, questa norma viene smentita di fatto

dalle limitazioni imposte, ad appena una settimana di distanza, dal parere delle sezioni

riunite di controllo della Corte dei conti n. 46. Senza dimenticare che, al contrario,

poche settimane prima, il 9 agosto, la sezione di controllo della magistratura contabile

del Lazio aveva ampliato la possibilità di effettuare queste assunzioni. Il fatto che
dalle norme e dalle interpretazioni più autorevoli arrivino conclusioni opposte, crea

ovviamente sconcerto negli operatori. Ma soprattutto si determinano condizioni di

incertezza, di difficoltà spesso non sostenibili e, comunque, di stallo nelle attività

amministrative. Il Dlgs n. 141/2011, conosciuto come «correttivo della legge

Brunetta», accogliendo parzialmente le richieste delle associazioni degli enti locali, ha

portato, negli enti giudicati virtuosi in base alle disposizioni dettate dal Dl n. 98/2011,

al 18% della dotazione organica le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e

responsabili per la copertura di posti vacanti. Una possibilità che tutte le altre Pa

continua a essere limitata all'8%, cui nello Stato si deve aggiungere il 10% per i

dirigenti generali. Nella stessa direzione di ampliamento di queste possibilità va il

parere della magistratura contabile del Lazio n. 47/ 2011, che esclude da questi limiti

le assunzioni di dirigenti e responsabili a tempo determinato effettuate tramite

concorso pubblico e che estende la base di calcolo su cui effettuare il conteggio delle

assunzioni di queste figure per posti extra dotazione organica. Il parere n. 46 delle

sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, mutando parzialmente i propri

orientamenti e smentendo le indicazioni del dipartimento della Funzione pubblica, ha

incluso per gli enti locali soggetti al patto di stabilità gli oneri per tutte le assunzioni a

tempo determinato entro il tetto della spesa consentita per finanziare le assunzioni a

tempo indeterminato (si veda Il Sole 24 Ore del 6 e del 7 settembre). Cioè entro il

20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.

Il parere ha escluso da tale vincolo solo le assunzioni necessarie all'erogazione di

servizi essenziali e infungibili e le massime urgenze. E vanifica nei fatti, quanto meno

per la gran parte dei Comuni e delle Province, la possibilità di dare corso ad assunzioni

di dirigenti, visti i ridottissimi margini previsti per la copertura dei relativi oneri. Non

vi sono dubbi sull'applicazione di questo vincolo alle assunzioni dei dirigenti e dei

responsabili a tempo determinato ex articolo 110 del Dlgs n. 267/2000, così come

sulla estensione anche agli uffici di staff degli organi politici. E ciò in quanto il nuovo

tetto opera per tutte le assunzioni flessibili. Sicuramente qualche incarico

dirigenziale potrà rientrare nella necessità di consentire l'erogazione di servizi

essenziali e infungibili, si pensi a quelli di ragioneria, alla polizia locale, ai servizi

sociali eccetera. Ma è evidente l'effetto di drastica limitazione della possibilità di

dare corso alle assunzioni di figure essenziali per il buon funzionamento delle

amministrazioni, non solo nella forma del tempo indeterminato ma anche con rapporti

flessibili, il che determina in molti enti una condizione di non sostenibilità e

probabilmente spingerà qualcuno a forzare oltre misura le deroghe che il parere

consente.

di Arturo Bianco - Il Sole 24Ore

mercoledì 14 settembre 2011

Assunzioni dirigenti



Per la Corte dei conti del Lazio sono fuori dalle limitazioni dell'articolo 19, comma 6, le

assunzioni di dirigenti a contratto effettuate "a monte" con procedure selettive. La

delibera 47/2011 giunge pochi giorni prima dell'adozione definitiva del Dlgs 141/2011,


ovvero il correttivo alla riforma Brunetta, e rischia di creare non poca confusione. La

questione degli incarichi dirigenziali riguarda l'applicabilità del contingente dell'8%

previsto dall'articolo 19 del Dlgs 165/2001 anche agli incarichi a contratto di cui

all'articolo 110 del Testo unico degli enti locali (Tuel). Le sezioni riunite hanno creato

un netto spartiacque: gli incarichi dirigenziali in dotazione organica, disciplinati dal

comma 1, sono di fatto limitati all'8%, mentre rimane in vita la possibilità, prevista al

comma 2, di affidare incarichi extra-dotazione organica, ma nel limite del 5% della

stessa. Per la Corte dei conti del Lazio le cose stanno un po' diversamente. I

magistrati affermano che l'orientamento delle sezioni riunite è riferibile solo agli

incarichi conferibili ex articolo 110, comma 1, in via residuale mediante «contratti di

diritto privato». Quindi, per il conferimento di incarichi «con provvedimento

fiduciario» oppure «intuitu personae», indipendentemente dai soggetti che ne sono

destinatari, vanno rispettati i rigorosi limiti di cui all'articolo 19, comma 6; qualora

invece vi sia una selezione "a monte", tali limiti scompaiono in virtù dell'autonomia

dell'ente locale. L'amministrazione potrebbe quindi disciplinare la necessità di una

selezione/concorso per l'accesso all'incarico dirigenziale ex articolo 110, comma 1, e in

questo caso superare ogni contingente di legge. La tesi lascia certamente qualche

dubbio. Non va infatti dimenticato che tutte le ultime disposizioni normative puntano

a una riduzione della dirigenza a contratto, e certamente non a un suo ampliamento,

come potrebbe accadere con disposizioni regolamentari appropriate.

A chiudere la vicenda ha comunque pensato il Dlgs 141/2011. Il decreto correttivo

permette agli enti locali virtuosi nel rispetto del patto di stabilità di innalzare la

percentuale per cui possono avvalersi di dirigenti a tempo determinato fino al 18%,

precisando espressamente «ai sensi dell'articolo 110, comma 1» del Tuel. Un secondo

intervento fa invece salvi i contratti dirigenziali a termine stipulati prima del 9 marzo

2011 anche oltre la limitazione vigente, purché realizzati nel rispetto delle norme sulle

spese di personale e delle assunzioni a tempo determinato. Vi sono quindi scaglioni

temporali ben chiari che si possono così riassumere: - gli incarichi affidati entro il 9

marzo, anche se superiori all'8%, sono validi fino a scadenza; - gli incarichi affidati

dopo il 9 marzo superiori all'8% non rispettano le norme vigenti (potrebbero rientrare

nella casistica gli incarichi affidati dalle amministrazioni che sono andate al voto

quest'anno); - solamente quando usciranno i decreti per stabilire gli enti virtuosi, si

potrà passare dall'8% al 18 per cento. Vi è poi un altro punto critico. Possono infatti

beneficiare del 18% esclusivamente gli enti collocati nelle fasce di virtuosità,

previste, però, solo per gli enti soggetti a patto di stabilità. Ma cosa accade agli

incarichi dirigenziali a termine nelle amministrazioni non soggette a patto?

Gianluca Bretagna - Il Sole 24Ore

Sezioni riunite e turn-over 20%


Le Sezioni riunite si sono espresse sulla questione del turn-over del 20% per gli enti soggetti a patto e l’inclusione o meno nella percentuale delle forme di lavoro flessibile.
Queste le conclusioni.
“Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali“.
Io sono rimasto senza parole. Sull’argomento avevo già avuto modo di scrivere e non cambio opinione (http://www.gianlucabertagna.it/2011/04/10/corte-lombardia-turn-over-e-tempo-determinato/).
Aggiungo solo due o tre considerazioni:
1. vorrei sapere come faranno ora gli enti che hanno servizi per l’infanzia o scuole materne a gestione diretta per le quali spesso vi sono assunzioni giustamente a tempo determinato. Il 20% di quelle precedenti… praticamente è niente. Ah, giusto… a volte mi scordo: ci vogliono proprio far chiudere tutto e esternalizzare.
2. La Corte crea delle eccezioni:
- casi previsti da legge (e siamo tutti d’accordo, ad esempio quota obbligatoria per i soggetti disabili)
- urgenza e servizi infungibili e essenziali.
Questi ultimi casi sono estremamente discrezionali. Della serie: con un po’ di immaginazione ogni amministrazione… Eh, ma io non ho immaginazione, quindi mi fermo.
3. Spese di personale. Nel 2011 già si abbassano per le assunzioni a tempo indeterminato (20% anno precedente), ora si abbassano anche per le assunzioni a tempo determinato (20% anno precedente), il fondo non può essere aumentato. Quindi, automaticamente le spese 2011 saranno più basse del 2010. E questo va bene, ma dove sta il problema? Poichè gli enti soggetti a patto devono ridurre rispetto all’anno precedente (Sezione Autonomie della Corte) nel 2012 non si potranno portare a termine nemmeno le assunzioni del 20% delle cessazioni 2011. Provare per credere. Amen.
Ok, non mi rimane che allegare la delibera.
ALLEGATO: CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE – DELIBERA N. 46-2011

GIANLUCA BERTAGNA - WWW.GIANLUCABERTAGNA.IT

domenica 23 gennaio 2011

Vincoli alle assunzioni nel 2011 a tempo indeterminato

Normativa e prassi di riferimento:


art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010



Nuovo vincolo in vigore dal 2011:

è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore

al 40 % delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e

con qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono

procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 % della spesa corrispondente

alle cessazioni dell’anno precedente.

Applicazione del nuovo vincolo:

attenzione ai seguenti aspetti applicativi del suddetto vincolo:

il limite del 20% va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle

cessazioni dell’anno precedente;

per quanto riguarda le cessazioni in corso d’anno, il 20% deve essere calcolato

sulla spesa del dipendente cessato con riferimento all’intero anno e non solamente sulla spesa effettivamente sostenuta; la norma è infatti rivolta al contenimento della

spesa di personale, per cui occorre tenere conto degli andamenti occupazionali e delle

scelte gestionali “a regime” per l’intera annualità (cfr. delib. n. 1041/2010 della Corte

dei Conti della Lombardia);

qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni

intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le

quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni

relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità (art. 9, comma 11, D.L.

78/2010).

Casi particolari d applicazione del nuovo vincolo:

trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti oltre i limiti di età per il

collocamento a riposo (art. 16, D.Lgs. n. 503/1992): possono essere disposti solo

nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle

cessazioni di personale (art. 9, comma 31, D.L. 78/2010) = E’ CONSIDERATA NUOVA

ASSUNZIONE;

personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale : la trasformazione del

rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti

dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007, cfr.

delib. 873/2010 Corte Conti Lombardia) = E’ CONSIDERATA NUOVA ASSUNZIONE;

assunzioni categorie protette : si riporta un estratto della Circolare n. 6/2009

firmata dal Ministro Brunetta relativa al blocco delle assunzioni nelle pubbliche

amministrazioni dello scorso anno; il principio riportato può essere ritenuto valido

anche per le assunzioni degli enti locali nel 2011: “In merito all’ambito di intervento

del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel

limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di

tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane

normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di

assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della

normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d’obbligo

riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale,

amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della

legge 12 marzo 1999, n. 68”. = SONO ESCLUSE DAI VINCOLI IN MATERIA DI

ASSUNZIONI SOLO NEL LIMITE DEL COMPLETAMENTO DELLA QUOTA

DELL’OBBLIGO;

mobilità : la mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente la

sostituzione tramite concorsi, ma solamente con assunzioni in mobilità; può quindi

essere sostituita tramite concorso solo se è diretta a un ente che non ha vincoli alle

assunzioni (Corte dei Conti, Sezioni Riunite, delibera n. 59/2010). Al fine di garantire

la necessaria neutralità finanziaria delle operazioni di trasferimento il Dipartimento

della funzione pubblica, con la Circolare n. 4 del 2008 e, in seguito, con alcuni specifici pareri (da ultimo quello reso alla Croce rossa italiana n. 13731 del 19 marzo 2010) ha

chiarito che, poiché l’ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non

imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, l’ente che

cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle

fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo; espletate le procedure di mobilità,

l’ente ricevente resta, infatti, libero di effettuare un numero di assunzioni

compatibile con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico.



Riepilogo dei vincoli sulle assunzioni a tempo indeterminato da tenere presente

nell’anno 2011 in sede di programmazione triennale del personale e di

programma annuale delle assunzioni:

Enti soggetti al patto di stabilità:

qualora il rapporto tra la spesa del personale e le spese correnti sia inferiore

al 40%, è possibile procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20%

della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (art. 14,

comma 9, D.L. n. 78/2010);

negli enti in cui l’incidenza della spesa di personale sia pari o inferiore al 35%

della spesa corrente, è possibile effettuare assunzioni per turn-over in

deroga al suddetto limite del 20%, sempre nel rispetto del patto di stabilità

interno e dei limiti complessivi delle spese di personale, al fine di consentire

l’esercizio delle funzioni di polizia locale previste dall’art. 21, comma 3, lett.

b), della L. n. 42/2009 (art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2011);

per poter assumere, deve essere stato rispettato il vincolo riduzione della

spesa nell’anno precedente (art. 14, c. 7, D.L. 78/2010) e l’assunzione deve

garantire il rispetto del vincolo di riduzione della spesa nell’anno in corso.

Sanzioni in materia di assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto

di stabilità:

divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con

qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai

processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare

contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della

predetta disposizione (art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008);

tra i divieti di cui sopra rientrano anche le convenzioni previste dall’art. 14 del

CCNL del 22/01/2004 per l’utilizzo di personale di altre amministrazioni (cfr.

delib. n. 37/2010 Corte Conti Veneto e n. 676/2010 Corte Conti Lombardia);

è vietata anche la mobilità (cfr. art. 1, comma 47, L. 311/2004, delib. n.

53/2010 Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo).



Enti non soggetti al patto di stabilità (tra le altre, Delibera Corte dei Conti

Sezione riunite n. 52/2010, Deliberazione Corte dei Conti Veneto n. 227/2010, Delibera

Corte Conti Lombardia n. 989/2010):

non si applica la percentuale del 20% sulle cessazioni;

rimane garantito il turn-over al 100% delle cessazioni, anche quelle

verificatesi dopo il 2006 (delibera 52/2010 Corte Conti, Sezioni Riunite);

l’assunzione si può fare l’anno successivo a quello di cessazione, nel rispetto:

a) del tetto della spesa del personale dell’anno 2004, al netto degli aumenti

contrattuali;

b) del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, che deve essere

inferiore al 40% (art. 14, comma 9, D.L. n. 78/2010).

www.entionline.it

domenica 9 gennaio 2011

ASSUNZIONI DI PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI – LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2011

Il comma 118 dell’art. 1 della legge n. 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011 o Finanziaria) ha apportato modifiche al regime delle assunzioni a tempo indeterminato negli Enti locali recato dal comma 7 dell'articolo 76 del DL N.112/ 2008, convertito dalla legge N. 133/2008.


Come noto, tale disposizione, come sostituita dall'art. 14, c. 9 del D.L. n.78/2010, prevede un divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti (sottoposti al patto di stabilità) possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Per effetto dell’integrazione operata dal comma 118 dell’articolo unico della legge di stabilità, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.