Normativa e prassi di riferimento:
art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010
Nuovo vincolo in vigore dal 2011:
è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore
al 40 % delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono
procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 % della spesa corrispondente
alle cessazioni dell’anno precedente.
Applicazione del nuovo vincolo:
attenzione ai seguenti aspetti applicativi del suddetto vincolo:
il limite del 20% va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle
cessazioni dell’anno precedente;
per quanto riguarda le cessazioni in corso d’anno, il 20% deve essere calcolato
sulla spesa del dipendente cessato con riferimento all’intero anno e non solamente sulla spesa effettivamente sostenuta; la norma è infatti rivolta al contenimento della
spesa di personale, per cui occorre tenere conto degli andamenti occupazionali e delle
scelte gestionali “a regime” per l’intera annualità (cfr. delib. n. 1041/2010 della Corte
dei Conti della Lombardia);
qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni
intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all’unità, le
quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni
relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell’unità (art. 9, comma 11, D.L.
78/2010).
Casi particolari d applicazione del nuovo vincolo:
trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti oltre i limiti di età per il
collocamento a riposo (art. 16, D.Lgs. n. 503/1992): possono essere disposti solo
nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle
cessazioni di personale (art. 9, comma 31, D.L. 78/2010) = E’ CONSIDERATA NUOVA
ASSUNZIONE;
personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale : la trasformazione del
rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti
dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007, cfr.
delib. 873/2010 Corte Conti Lombardia) = E’ CONSIDERATA NUOVA ASSUNZIONE;
assunzioni categorie protette : si riporta un estratto della Circolare n. 6/2009
firmata dal Ministro Brunetta relativa al blocco delle assunzioni nelle pubbliche
amministrazioni dello scorso anno; il principio riportato può essere ritenuto valido
anche per le assunzioni degli enti locali nel 2011: “In merito all’ambito di intervento
del divieto di assumere, si ritiene siano esclusi dal divieto le categorie protette, nel
limite del completamento della quota d’obbligo. Trattasi di una categoria meritevole di
tutela in quanto rientrante tra le fasce deboli della popolazione che rimane
normalmente esclusa dai blocchi e dai vincoli assunzionali, attesa l’esigenza di
assicurare in maniera permanente l’inclusione al lavoro dei soggetti beneficiari della
normativa di riferimento. Si ricorda che la mancata copertura della quota d’obbligo
riservata alle categorie protette è espressamente sanzionata sul piano penale,
amministrativo e disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n. 68”. = SONO ESCLUSE DAI VINCOLI IN MATERIA DI
ASSUNZIONI SOLO NEL LIMITE DEL COMPLETAMENTO DELLA QUOTA
DELL’OBBLIGO;
mobilità : la mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente la
sostituzione tramite concorsi, ma solamente con assunzioni in mobilità; può quindi
essere sostituita tramite concorso solo se è diretta a un ente che non ha vincoli alle
assunzioni (Corte dei Conti, Sezioni Riunite, delibera n. 59/2010). Al fine di garantire
la necessaria neutralità finanziaria delle operazioni di trasferimento il Dipartimento
della funzione pubblica, con la Circolare n. 4 del 2008 e, in seguito, con alcuni specifici pareri (da ultimo quello reso alla Croce rossa italiana n. 13731 del 19 marzo 2010) ha
chiarito che, poiché l’ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non
imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, l’ente che
cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle
fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo; espletate le procedure di mobilità,
l’ente ricevente resta, infatti, libero di effettuare un numero di assunzioni
compatibile con il regime vincolistico e con le vacanze residue di organico.
Riepilogo dei vincoli sulle assunzioni a tempo indeterminato da tenere presente
nell’anno 2011 in sede di programmazione triennale del personale e di
programma annuale delle assunzioni:
Enti soggetti al patto di stabilità:
qualora il rapporto tra la spesa del personale e le spese correnti sia inferiore
al 40%, è possibile procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20%
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente (art. 14,
comma 9, D.L. n. 78/2010);
negli enti in cui l’incidenza della spesa di personale sia pari o inferiore al 35%
della spesa corrente, è possibile effettuare assunzioni per turn-over in
deroga al suddetto limite del 20%, sempre nel rispetto del patto di stabilità
interno e dei limiti complessivi delle spese di personale, al fine di consentire
l’esercizio delle funzioni di polizia locale previste dall’art. 21, comma 3, lett.
b), della L. n. 42/2009 (art. 1, comma 118, della Legge di stabilità 2011);
per poter assumere, deve essere stato rispettato il vincolo riduzione della
spesa nell’anno precedente (art. 14, c. 7, D.L. 78/2010) e l’assunzione deve
garantire il rispetto del vincolo di riduzione della spesa nell’anno in corso.
Sanzioni in materia di assunzioni per gli enti che non hanno rispettato il patto
di stabilità:
divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
predetta disposizione (art. 76, comma 4, D.L. n. 112/2008);
tra i divieti di cui sopra rientrano anche le convenzioni previste dall’art. 14 del
CCNL del 22/01/2004 per l’utilizzo di personale di altre amministrazioni (cfr.
delib. n. 37/2010 Corte Conti Veneto e n. 676/2010 Corte Conti Lombardia);
è vietata anche la mobilità (cfr. art. 1, comma 47, L. 311/2004, delib. n.
53/2010 Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo).
Enti non soggetti al patto di stabilità (tra le altre, Delibera Corte dei Conti
Sezione riunite n. 52/2010, Deliberazione Corte dei Conti Veneto n. 227/2010, Delibera
Corte Conti Lombardia n. 989/2010):
non si applica la percentuale del 20% sulle cessazioni;
rimane garantito il turn-over al 100% delle cessazioni, anche quelle
verificatesi dopo il 2006 (delibera 52/2010 Corte Conti, Sezioni Riunite);
l’assunzione si può fare l’anno successivo a quello di cessazione, nel rispetto:
a) del tetto della spesa del personale dell’anno 2004, al netto degli aumenti
contrattuali;
b) del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, che deve essere
inferiore al 40% (art. 14, comma 9, D.L. n. 78/2010).
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