Per la corte dei conti della Lombardia il superamento dei vincoli alle uscite può
determinare una responsabilità erariale a violazione delle norme sul contenimento
delle spese di personale può essere fonte di responsabilità amministrativa
patrimoniale. Parola della Corte dei conti della Lombardia. I magistrati contabili sono
stati chiamati ad esprimere un parere in merito alle possibili sanzioni da erogare in
caso di mancato rispetto del comma 557 della legge finanziaria 2007, ovvero alla
possibilità di assumere pur sapendo che l'assunzione programmata porterebbe nel
2011 a uno sforamento del limite di spesa fissato nel 2010. Fino al Dl 78/2010 il
sistema legislativo non prevedeva alcuna sanzione sul tema. Con la manovra estiva è
stato esteso al mancato contenimento delle spese di personale quel divieto di
assunzione già previsto per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilità. Agli enti che non rispettano il comma 557 è quindi vietato procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e i rapporti di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Agli
stessi enti è vietata anche la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della stessa disposizione.
Per la verifica della responsabilità amministrativa-erariale sono necessari ulteriori
elementi quali il dolo e/o la colpa grave nonché l'elemento oggettivo, cioè un danno
economicamente valutabile, causato all'ente nell'esercizio di funzioni amministrative e
con violazione di obblighi di servizio. Intanto, però, se ne parla e quindi è opportuno
che le politiche relative alle assunzioni che le amministrazioni locali sono in procinto di
adottare in questo inizio anno siano predisposte con estrema cautela, soprattutto
tenendo conto del fatto che dopo il Dl 78/2010 non è ammessa alcuna possibilità di
deroga al contenimento della spesa di personale.
Sulla questione è peraltro intervenuta la Corte dei conti della Lombardia con la
delibera 1067/2010, per precisare quale base sia da prendere come riferimento per
l'ente che avesse derogato prima del 31 maggio 2010.
L'ente dovrà assicurare la riduzione della spesa rispetto all'anno precedente nel quale
la spesa è stata maggiore rispetto a quella del 2009 a causa della deroga. Tuttavia,
siccome l'utilizzo della deroga era legittimo fino alla data del 31 maggio 2010, è
evidente che la spesa di personale del 2010 – da utilizzare quale base di riferimento in
relazione a quella per il 2011 – è la spesa lecitamente effettuata in corso d'anno,
anche se superiore a quella del 2009, purché la quota di maggiorazione (rispetto al
2009) sia riconducibile alla deroga.
Gianluca Bretagna
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