martedì 8 febbraio 2011

Spesa del personale e responsabilità

Per la corte dei conti della Lombardia il superamento dei vincoli alle uscite può


determinare una responsabilità erariale a violazione delle norme sul contenimento

delle spese di personale può essere fonte di responsabilità amministrativa

patrimoniale. Parola della Corte dei conti della Lombardia. I magistrati contabili sono

stati chiamati ad esprimere un parere in merito alle possibili sanzioni da erogare in

caso di mancato rispetto del comma 557 della legge finanziaria 2007, ovvero alla

possibilità di assumere pur sapendo che l'assunzione programmata porterebbe nel

2011 a uno sforamento del limite di spesa fissato nel 2010. Fino al Dl 78/2010 il

sistema legislativo non prevedeva alcuna sanzione sul tema. Con la manovra estiva è

stato esteso al mancato contenimento delle spese di personale quel divieto di

assunzione già previsto per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di

stabilità. Agli enti che non rispettano il comma 557 è quindi vietato procedere ad

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,

compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e i rapporti di

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Agli

stessi enti è vietata anche la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si

configurino come elusivi della stessa disposizione.

Per la verifica della responsabilità amministrativa-erariale sono necessari ulteriori

elementi quali il dolo e/o la colpa grave nonché l'elemento oggettivo, cioè un danno

economicamente valutabile, causato all'ente nell'esercizio di funzioni amministrative e

con violazione di obblighi di servizio. Intanto, però, se ne parla e quindi è opportuno

che le politiche relative alle assunzioni che le amministrazioni locali sono in procinto di

adottare in questo inizio anno siano predisposte con estrema cautela, soprattutto

tenendo conto del fatto che dopo il Dl 78/2010 non è ammessa alcuna possibilità di

deroga al contenimento della spesa di personale.

Sulla questione è peraltro intervenuta la Corte dei conti della Lombardia con la

delibera 1067/2010, per precisare quale base sia da prendere come riferimento per

l'ente che avesse derogato prima del 31 maggio 2010.

L'ente dovrà assicurare la riduzione della spesa rispetto all'anno precedente nel quale

la spesa è stata maggiore rispetto a quella del 2009 a causa della deroga. Tuttavia,

siccome l'utilizzo della deroga era legittimo fino alla data del 31 maggio 2010, è

evidente che la spesa di personale del 2010 – da utilizzare quale base di riferimento in

relazione a quella per il 2011 – è la spesa lecitamente effettuata in corso d'anno,

anche se superiore a quella del 2009, purché la quota di maggiorazione (rispetto al

2009) sia riconducibile alla deroga.

Gianluca Bretagna

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