Vi è innanzitutto la preoccupazione su cosa possa succedere a quelle amministrazioni
che non hanno ancora adottato le modifiche al regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi e al sistema di valutazione. Quello del 31 dicembre 2010 non era
certo un termine perentorio. C'è ancora spazio di azione, purché tutto avvenga in
tempi ristretti. È infatti fondamentale che l'organizzazione e i dipendenti siano a
conoscenza delle modalità di svolgimento della valutazione fin dai primi mesi dell'anno
per evitare di inficiare tutta la procedura. La questione più accesa è però
l'introduzione della premialità attraverso le fasce di merito. Se l'ente non si adegua
con un proprio sistema, scatteranno le fasce previste per le altre amministrazioni?
La lettura della riforma Brunetta non è così agevole da questo punto di vista.
L'articolo 31 comma 4 prevede infatti che sì, scatteranno le regole delle
amministrazioni centrali, ma solo per il mancato adeguamento alle norme relative al
ciclo di gestione della performance e all'adozione del nuovo sistema di valutazione
individuale. Le fasce per gli enti locali sono però disciplinate al comma 2. Quindi i casi
sono due: o l'obbligo di introdurre le fasce per gli enti locali era immediato, oppure
siamo in presenza di una disposizione che, non prevedendo un termine preciso di
adeguamento, né un automatismo in caso di inerzia delle amministrazioni, non ha
scadenze particolari.
Si attendono veramente istruzioni per l'uso.
Nel frattempo il tribunale del lavoro di Pesaro ha ribaltato l'orientamento consolidato
dai tribunali di Torino, Salerno e Trieste sulla data di entrata in vigore della riforma
Brunetta per le relazioni sindacali. Con la sentenza 417/2010 si evidenzia l'immediata
operatività dell'articolo 5 del Dlgs 165/2001 e, quindi, la necessaria concertazione con
le organizzazioni sindacali prima dell'adozione di nuove disposizioni organizzative di
lavoro deve intendersi sostituita di diritto con la nuova previsione che stabilisce
unicamente la previa comunicazione.
G. Bert.
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