Riforma Brunetta subito applicabile, senza necessità di attendere i futuri contratti. Il
Consiglio dei ministri (come anticipato su ItaliaOggi di ieri) approverà domani lo
schema di decreto legislativo di modifica del D.Lgs. 150/2009 che dirà stop ai
contenziosi attivati dalle organizzazioni sindacali mirati a subordinare l'efficacia della
riforma alla stipula dei prossimi contratti nazionali del pubblico impiego. Il decreto
legislativo che ha avuto ieri l'ok in preconsiglio dei ministri, agisce sulla causa
principale dei problemi interpretativi concernenti la sussistenza o meno di un diritto
transitorio o di un periodo di «sospensione» della riforma, ovvero l'articolo 65 del dlgs
150/2009.
E così, si prevede di introdurre nell'articolo 65 del dlgs 150/2009 un nuovo comma 4-bis,
ai sensi del quale «Hanno comunque immediata applicazione, ai sensi degli articoli 1339
e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all'articolo 33,
modificativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 34,
modificativo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo
54, comma 1, modificativo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa». In sintesi, dunque,
immediatamente i poteri unilaterali dei dirigenti in qualità di datori di lavoro in tema di
organizzazione e gestione del rapporto di lavoro sono applicative e modificano le
relazioni sindacali degradandole a mera comunicazione; allo stesso modo l'intera
disciplina dell'articolo 40 del dlgs165/2001, ivi compresa la nullità delle clausole dei
contratti decentrati stipulate in violazione dei vincoli e limiti disposti dalla legge, dalle
regole di contabilità e dalla contrattazione collettiva, nonché la possibilità di adottare
atti unilaterali provvisoriamente sostitutivi dei mancati consensi alla stipulazione di
contratti decentrati.
Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di disegno di legge, poi, interpreta
autenticamente i commi 1, 2 e 4, sempre del dlgs 150/2009 chiarendo quello che, per la
verità appariva già abbastanza chiaro e che solo i poco condivisibili decreti d'urgenza
dei giudici del lavoro avevano in parte travisato: dette norme si interpretano
autenticamente «nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo
per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo,
mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le
disposizioni introdotte dal medesimo decreto». Dunque, tutti i contratti stipulati
successivamente al 15.11.2009 (come era ovvio) dovevano e debbono essere già
adeguati alla legge-Brunetta.
La facoltà di un adeguamento che per gli enti locali è concessa fino al 31.12.2011,
mentre per le altre amministrazioni il termine scadeva al 31.12.2010, riguarda dunque
solo e soltanto i contratti già stipulati al 15.12.2009. Non può, dunque, costituire
condotta antisindacale condurre la contrattazione successiva alla vigenza della
riforma-Brunetta nel rispetto delle norme da essa previste, come invece sin qui
stabilito da molti decreti dei giudici del lavoro.
Luigi Oliveri e Luigi Chiarello
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