martedì 8 febbraio 2011

Applicazione riforma Brunetta

Riforma Brunetta subito applicabile, senza necessità di attendere i futuri contratti. Il


Consiglio dei ministri (come anticipato su ItaliaOggi di ieri) approverà domani lo

schema di decreto legislativo di modifica del D.Lgs. 150/2009 che dirà stop ai

contenziosi attivati dalle organizzazioni sindacali mirati a subordinare l'efficacia della

riforma alla stipula dei prossimi contratti nazionali del pubblico impiego. Il decreto

legislativo che ha avuto ieri l'ok in preconsiglio dei ministri, agisce sulla causa

principale dei problemi interpretativi concernenti la sussistenza o meno di un diritto

transitorio o di un periodo di «sospensione» della riforma, ovvero l'articolo 65 del dlgs

150/2009.

E così, si prevede di introdurre nell'articolo 65 del dlgs 150/2009 un nuovo comma 4-bis,

ai sensi del quale «Hanno comunque immediata applicazione, ai sensi degli articoli 1339

e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all'articolo 33,

modificativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 34,

modificativo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo

54, comma 1, modificativo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa». In sintesi, dunque,

immediatamente i poteri unilaterali dei dirigenti in qualità di datori di lavoro in tema di

organizzazione e gestione del rapporto di lavoro sono applicative e modificano le

relazioni sindacali degradandole a mera comunicazione; allo stesso modo l'intera

disciplina dell'articolo 40 del dlgs165/2001, ivi compresa la nullità delle clausole dei

contratti decentrati stipulate in violazione dei vincoli e limiti disposti dalla legge, dalle

regole di contabilità e dalla contrattazione collettiva, nonché la possibilità di adottare

atti unilaterali provvisoriamente sostitutivi dei mancati consensi alla stipulazione di

contratti decentrati.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di disegno di legge, poi, interpreta

autenticamente i commi 1, 2 e 4, sempre del dlgs 150/2009 chiarendo quello che, per la

verità appariva già abbastanza chiaro e che solo i poco condivisibili decreti d'urgenza

dei giudici del lavoro avevano in parte travisato: dette norme si interpretano

autenticamente «nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo

per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo,

mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le

disposizioni introdotte dal medesimo decreto». Dunque, tutti i contratti stipulati

successivamente al 15.11.2009 (come era ovvio) dovevano e debbono essere già

adeguati alla legge-Brunetta.

La facoltà di un adeguamento che per gli enti locali è concessa fino al 31.12.2011,

mentre per le altre amministrazioni il termine scadeva al 31.12.2010, riguarda dunque

solo e soltanto i contratti già stipulati al 15.12.2009. Non può, dunque, costituire

condotta antisindacale condurre la contrattazione successiva alla vigenza della

riforma-Brunetta nel rispetto delle norme da essa previste, come invece sin qui

stabilito da molti decreti dei giudici del lavoro.

Luigi Oliveri e Luigi Chiarello

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