Il calcolo della spesa di personale cessato, da considerare per il turnover, negli enti
locali va effettuato tenendo conto dell'anno intero e non della frazione di anno
effettivamente lavorata. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della
Toscana, col parere 17 novembre 2010, n. 160, fornisce un chiarimento fondamentale
per la corretta applicazione dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in
legge 122/2010. Tale disposizione ha modificato l'articolo 76, comma 7, del dl
112/2008, convertito in legge 133/2008, il quale ora dispone: «È fatto divieto agli enti
nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel
limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». Era
fin qui rimasta incertezza rispetto al computo appunto del limite del 20%
corrispondente al personale cessato l'anno precedente. Visto il chiaro intento della
manovra estiva 2010 di ridurre drasticamente la spesa pubblica, poteva desumersi che
il 20% dovesse essere computato per cassa e, cioè, immaginando che un dipendente
cessasse dal servizio a giugno, si dovesse conteggiare il 20% del costo sostenuto
effettivamente per i sei mesi di lavoro.
La sezione Toscana, molto semplicemente spiega che «la locuzione spesa
corrispondente alle cessazioni» va interpretata quale spesa annuale», estendendo agli
enti locali la logica seguita dal dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18
ottobre 2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno
calcolati «sempre sui 12 mesi».
Luigi Olivieri
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