martedì 8 febbraio 2011

Spesa del personale e turn-over

Il calcolo della spesa di personale cessato, da considerare per il turnover, negli enti


locali va effettuato tenendo conto dell'anno intero e non della frazione di anno

effettivamente lavorata. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della

Toscana, col parere 17 novembre 2010, n. 160, fornisce un chiarimento fondamentale

per la corretta applicazione dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in

legge 122/2010. Tale disposizione ha modificato l'articolo 76, comma 7, del dl

112/2008, convertito in legge 133/2008, il quale ora dispone: «È fatto divieto agli enti

nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese

correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia

tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel

limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». Era

fin qui rimasta incertezza rispetto al computo appunto del limite del 20%

corrispondente al personale cessato l'anno precedente. Visto il chiaro intento della

manovra estiva 2010 di ridurre drasticamente la spesa pubblica, poteva desumersi che

il 20% dovesse essere computato per cassa e, cioè, immaginando che un dipendente

cessasse dal servizio a giugno, si dovesse conteggiare il 20% del costo sostenuto

effettivamente per i sei mesi di lavoro.

La sezione Toscana, molto semplicemente spiega che «la locuzione spesa

corrispondente alle cessazioni» va interpretata quale spesa annuale», estendendo agli

enti locali la logica seguita dal dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18

ottobre 2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno

calcolati «sempre sui 12 mesi».

Luigi Olivieri

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