Non superare il fondo del 2010 e tagliarlo in caso di diminuzioni del numero dei
dipendenti: sono questi i vincoli che tutti gli enti locali devono rispettare nella
costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata dei dirigenti e del personale.
Questi vincoli si applicano sia alla parte stabile sia a quella variabile e si sommano al
tetto al trattamento economico individuale. Il primo obbligo da rispettare è quello di
non superare nel triennio 2011/2013 la consistenza del fondo per le risorse
decentrate del 2010.
La disposizione, contenuta nella prima parte del comma 2-bis dell'articolo 9 del dl n.
78/2010, non modifica le regole per la costituzione del fondo, che rimangono fissate
dai Ccnl, in particolare da quelli dell'1/4/1999 e 22/1/2004 per il personale e da
quello del 23/12/1999 per i dirigenti. L'importante è che dall'applicazione di tali
regole non discendano oneri aggiuntivi: nel caso in cui ciò si realizzasse occorre
intervenire per tagliarne l'ammontare complessivo. Bisogna prestare particolare cura
all'utilizzazione della possibilità di incrementare il fondo per la realizzazione di nuovi
servizi e/o l'ampliamento-miglioramento di quelli esistenti, cioè dell'articolo 15,
comma 5, per il personale e dell'articolo 23, comma 3, per i dirigenti. Tale possibilità
non è vietata, neppure indirettamente, ma non può determinare incrementi del totale
complessivo delle risorse disponibili nel fondo. Rimane da chiarire se le risorse
previste da specifiche norme di legge, ricorrendone le condizioni, vadano aumentate,
visto che in buona parte esse non vanno comprese nella spesa per il personale (come
per esempio le incentivazioni per la realizzazione di opere pubbliche e Ici), ovvero se
sono comprese nel tetto. Alla determinazione del fondo senza aumenti devono seguire
i tagli nel caso di diminuzione del numero dei dipendenti. Tale riduzione è obbligatoria
e deve essere effettuata in modo automatico, cioè direttamente da parte dei
dirigenti e senza che sia necessaria alcuna forma di contrattazione preventiva: i
soggetti sindacali hanno diritto a essere informati preventivamente rispetto all'avvio
della contrattazione, ma non è loro riservato alcuno spazio di intervento nel merito
delle scelte, salvo che in termini di controllo. Il metodo da applicare è il seguente: le
amministrazioni quantificano il numero dei dirigenti e dei dipendenti in servizio a
tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, adempimento che devono
peraltro effettuare per il conto del personale. Il passaggio successivo è quello della
previsione del numero delle cessazioni e delle assunzioni che saranno effettuate nel
corso del 2011: anche in questo caso si possono utilizzare le rilevazioni che vengono
effettuate ai fini della programmazione del fabbisogno del personale. Nel caso in cui
tale saldo sia negativo occorre tagliare la consistenza del fondo. Ovviamente prima
della fine dell'anno la previsione deve essere sostituita dalla puntuale rilevazione. Si
deve sottolineare che per il legislatore non hanno alcuna influenza le ragioni delle
cessazioni e delle assunzioni: per cui le mobilità in uscita determinano una riduzione
del numero dei dipendenti e quelle in entrata il loro aumento. Così come non sembra
assumere alcun rilievo la variazione delle categorie e dei profili professionali. Il taglio
del fondo deve essere effettuato, ci dice espressamente la norma, in modo
proporzionale e riferito all'insieme delle sue risorse, senza alcuna considerazione per
il salario accessorio in godimento da parte dei cessati. Dal che si arriva alla
conclusione che è necessario assumere il dato della incidenza media dei dipendenti sul
fondo e del taglio in modo corrispondente: per esempio se il fondo per le risorse
decentrate è complessivamente di 200 mila euro e i dipendenti sono 100, l'incidenza
media è di 2 mila euro e per ogni diminuzione il taglio deve avere quella dimensione.
Nel primo anno, il taglio deve essere proporzionato ai mesi di cessazione, mentre negli
anni successivi esso va operato in modo pieno.
Giuseppe Rambaudi
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