martedì 8 febbraio 2011

Vincoli alla contrattazione decentrata

Non superare il fondo del 2010 e tagliarlo in caso di diminuzioni del numero dei


dipendenti: sono questi i vincoli che tutti gli enti locali devono rispettare nella

costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata dei dirigenti e del personale.

Questi vincoli si applicano sia alla parte stabile sia a quella variabile e si sommano al

tetto al trattamento economico individuale. Il primo obbligo da rispettare è quello di

non superare nel triennio 2011/2013 la consistenza del fondo per le risorse

decentrate del 2010.

La disposizione, contenuta nella prima parte del comma 2-bis dell'articolo 9 del dl n.

78/2010, non modifica le regole per la costituzione del fondo, che rimangono fissate

dai Ccnl, in particolare da quelli dell'1/4/1999 e 22/1/2004 per il personale e da

quello del 23/12/1999 per i dirigenti. L'importante è che dall'applicazione di tali

regole non discendano oneri aggiuntivi: nel caso in cui ciò si realizzasse occorre

intervenire per tagliarne l'ammontare complessivo. Bisogna prestare particolare cura

all'utilizzazione della possibilità di incrementare il fondo per la realizzazione di nuovi

servizi e/o l'ampliamento-miglioramento di quelli esistenti, cioè dell'articolo 15,

comma 5, per il personale e dell'articolo 23, comma 3, per i dirigenti. Tale possibilità

non è vietata, neppure indirettamente, ma non può determinare incrementi del totale

complessivo delle risorse disponibili nel fondo. Rimane da chiarire se le risorse

previste da specifiche norme di legge, ricorrendone le condizioni, vadano aumentate,

visto che in buona parte esse non vanno comprese nella spesa per il personale (come

per esempio le incentivazioni per la realizzazione di opere pubbliche e Ici), ovvero se

sono comprese nel tetto. Alla determinazione del fondo senza aumenti devono seguire

i tagli nel caso di diminuzione del numero dei dipendenti. Tale riduzione è obbligatoria

e deve essere effettuata in modo automatico, cioè direttamente da parte dei

dirigenti e senza che sia necessaria alcuna forma di contrattazione preventiva: i

soggetti sindacali hanno diritto a essere informati preventivamente rispetto all'avvio

della contrattazione, ma non è loro riservato alcuno spazio di intervento nel merito

delle scelte, salvo che in termini di controllo. Il metodo da applicare è il seguente: le

amministrazioni quantificano il numero dei dirigenti e dei dipendenti in servizio a

tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2010, adempimento che devono

peraltro effettuare per il conto del personale. Il passaggio successivo è quello della

previsione del numero delle cessazioni e delle assunzioni che saranno effettuate nel

corso del 2011: anche in questo caso si possono utilizzare le rilevazioni che vengono

effettuate ai fini della programmazione del fabbisogno del personale. Nel caso in cui

tale saldo sia negativo occorre tagliare la consistenza del fondo. Ovviamente prima

della fine dell'anno la previsione deve essere sostituita dalla puntuale rilevazione. Si

deve sottolineare che per il legislatore non hanno alcuna influenza le ragioni delle

cessazioni e delle assunzioni: per cui le mobilità in uscita determinano una riduzione

del numero dei dipendenti e quelle in entrata il loro aumento. Così come non sembra

assumere alcun rilievo la variazione delle categorie e dei profili professionali. Il taglio

del fondo deve essere effettuato, ci dice espressamente la norma, in modo

proporzionale e riferito all'insieme delle sue risorse, senza alcuna considerazione per

il salario accessorio in godimento da parte dei cessati. Dal che si arriva alla

conclusione che è necessario assumere il dato della incidenza media dei dipendenti sul

fondo e del taglio in modo corrispondente: per esempio se il fondo per le risorse

decentrate è complessivamente di 200 mila euro e i dipendenti sono 100, l'incidenza

media è di 2 mila euro e per ogni diminuzione il taglio deve avere quella dimensione.

Nel primo anno, il taglio deve essere proporzionato ai mesi di cessazione, mentre negli

anni successivi esso va operato in modo pieno.

Giuseppe Rambaudi

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