mercoledì 12 ottobre 2011

Spesa del personale e partecipate


E' arrivata la prima interpretazione, estensiva, sul corretto calcolo del rapporto tra
spese di personale e spese correnti per gli enti locali dopo che il Dl 98/2011 ha
richiesto l'inserimento dei valori delle società partecipate. Una percentuale al di
sopra del 40% impedisce qualsiasi tipologia di assunzione. La Corte dei conti della
Lombardia con la deliberazione n. 479/2011 ha affrontato il nodo della tipologia di
società coinvolte nel calcolo circoscrivendo il perimetro del consolidamento. Sono
oggetto della norma tutte le società controllate da enti locali che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure che
svolgano servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (a prescindere
dall'affidamento diretto), oppure che svolgano attività strumentali (anch'esse a
prescindere dall'affidamento diretto). Il problema posto dal Comune di Osio Sotto
mirava anche a puntualizzare un aspetto incerto, ovvero se l'obbligo di calcolo
complessivo è da intendersi riferito alle sole spese del personale sostenute dalla
partecipata per i centri di costo relativi ai servizi gestiti in house o anche agli altri
servizi gestiti dalla stessa in forma autonoma. Non è infatti raro che le società, una
volta costituite, forniscano attività anche per il libero mercato. La conclusione è quella
a maggior tutela dei conti della finanza pubblica. L'attività di una società interamente
partecipata sia essa affidataria diretta di servizi pubblici locali a rilevanza economica,
o svolga servizi pubblici locali privi di tale rilevanza o attività strumentali - è imputata
nel suo complesso all'ente locale socio totalitario anche in relazione ai centri di costo
(e relativi servizi) "autonomi". Si attendono ora istruzioni sulle modalità di
trasformazione dei dati contabili delle società nei dati finanziari degli enti.
Gianluca Bretagna - Il Sole 24Ore

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