Quando la mano destra non sa quello che fa la sinistra: devono essere così
sintetizzate le indicazioni contraddittorie dettate nei giorni scorsi in materia di
assunzioni a tempo determinato di dirigenti. Viene aumentata dal Dlgs n. 141/ 2011 –
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto – la possibilità di assumere dirigenti
e responsabili a tempo determinato. Ma poi, questa norma viene smentita di fatto
dalle limitazioni imposte, ad appena una settimana di distanza, dal parere delle sezioni
riunite di controllo della Corte dei conti n. 46. Senza dimenticare che, al contrario,
poche settimane prima, il 9 agosto, la sezione di controllo della magistratura contabile
del Lazio aveva ampliato la possibilità di effettuare queste assunzioni. Il fatto che
dalle norme e dalle interpretazioni più autorevoli arrivino conclusioni opposte, crea
ovviamente sconcerto negli operatori. Ma soprattutto si determinano condizioni di
incertezza, di difficoltà spesso non sostenibili e, comunque, di stallo nelle attività
amministrative. Il Dlgs n. 141/2011, conosciuto come «correttivo della legge
Brunetta», accogliendo parzialmente le richieste delle associazioni degli enti locali, ha
portato, negli enti giudicati virtuosi in base alle disposizioni dettate dal Dl n. 98/2011,
al 18% della dotazione organica le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e
responsabili per la copertura di posti vacanti. Una possibilità che tutte le altre Pa
continua a essere limitata all'8%, cui nello Stato si deve aggiungere il 10% per i
dirigenti generali. Nella stessa direzione di ampliamento di queste possibilità va il
parere della magistratura contabile del Lazio n. 47/ 2011, che esclude da questi limiti
le assunzioni di dirigenti e responsabili a tempo determinato effettuate tramite
concorso pubblico e che estende la base di calcolo su cui effettuare il conteggio delle
assunzioni di queste figure per posti extra dotazione organica. Il parere n. 46 delle
sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, mutando parzialmente i propri
orientamenti e smentendo le indicazioni del dipartimento della Funzione pubblica, ha
incluso per gli enti locali soggetti al patto di stabilità gli oneri per tutte le assunzioni a
tempo determinato entro il tetto della spesa consentita per finanziare le assunzioni a
tempo indeterminato (si veda Il Sole 24 Ore del 6 e del 7 settembre). Cioè entro il
20% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.
Il parere ha escluso da tale vincolo solo le assunzioni necessarie all'erogazione di
servizi essenziali e infungibili e le massime urgenze. E vanifica nei fatti, quanto meno
per la gran parte dei Comuni e delle Province, la possibilità di dare corso ad assunzioni
di dirigenti, visti i ridottissimi margini previsti per la copertura dei relativi oneri. Non
vi sono dubbi sull'applicazione di questo vincolo alle assunzioni dei dirigenti e dei
responsabili a tempo determinato ex articolo 110 del Dlgs n. 267/2000, così come
sulla estensione anche agli uffici di staff degli organi politici. E ciò in quanto il nuovo
tetto opera per tutte le assunzioni flessibili. Sicuramente qualche incarico
dirigenziale potrà rientrare nella necessità di consentire l'erogazione di servizi
essenziali e infungibili, si pensi a quelli di ragioneria, alla polizia locale, ai servizi
sociali eccetera. Ma è evidente l'effetto di drastica limitazione della possibilità di
dare corso alle assunzioni di figure essenziali per il buon funzionamento delle
amministrazioni, non solo nella forma del tempo indeterminato ma anche con rapporti
flessibili, il che determina in molti enti una condizione di non sostenibilità e
probabilmente spingerà qualcuno a forzare oltre misura le deroghe che il parere
consente.
di Arturo Bianco - Il Sole 24Ore
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