negli enti locali. Dal massimario 2010, è utile trarre il decalogo degli errori più gravi
incontrati diffusamente dagli ispettori, per mettere in luce i punti deboli che
rimangono nell'attività degli enti.
Affidamento appalti. Si aggirano i vincoli dettati dal codice degli appalti, attraverso il
frazionamento dell'importo: in questo modo gli enti stanno al di sotto della soglia per
il conferimento di incarichi di progettazione con i vincoli comunitari e di quelle per i
lavori in economia e in amministrazione diretta. - Anagrafe delle prestazioni. Molte
amministrazioni non comunicano al dipartimento della Funzione pubblica le
informazioni sugli incarichi conferiti a soggetti esterni (generalità, oggetto,
compenso, durata) nè quelli conferiti a dipendenti pubblici e ai propri dipendenti. -
Attivazione di nuovi servizi. La parte variabile del fondo per la contrattazione
decentrata viene incrementata per l'attivazione di nuovi servizi e/o il loro
miglioramento senza che essi siano progettati preventivamente, che determinano
risultati tangibili per i cittadini, che la misura degli aumenti sia determinata
oggettivamente, ripetendo l'incremento negli anni senza accertare il raggiungimento
dell'obiettivo. - Conferimento degli incarichi di collaborazione. Non si rispettano i
vincoli dettati dall'articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001: l'ente non ha adottato un
piano, è stato violato il tetto di spesa, non è stata accertata la mancanza di analoghe
professionalità all'interno dell'ente, il compenso non è stato determinato con criteri
oggettivi, i collaboratori non sono stati scelti con criteri selettivi, è mancata la
pubblicità sul sito internet. - Indebitamento. Viene violato il principio costituzionale
per cui l'indebitamento è consentito solamente per il finanziamento delle spese per gli
investimenti. In particolare, si qualificano come tali altre spese. - Indennità agli
amministratori. Sono erogati compensi illegittimi agli amministratori per la
remunerazione delle riunioni svolte dalla conferenza dei capigruppo consiliari,
l'illegittimo innalzamento e/o la mancata decurtazione delle indennità di carica e
gettoni di presenza, il mancato accertamento della presenza e della durata delle
riunioni delle commissioni consiliari. - Onnicomprensività del trattamento accessorio. I
dirigenti e, anche se in misura minore, i titolari di posizione organizzativa, ricevono
compensi in violazione del principio della onnicomprensività delle indennità di posizione
e di risultato: gettoni per le commissioni di concorso e di gara, remunerazione di
incarichi ulteriori. - Produttività. Questo compenso non può essere erogato sulla base
di criteri automatici o "a pioggia", quali ad esempio la presenza e l'inquadramento, ma
in modo selettivo sulla base di una valutazione effettuata dai dirigenti, dopo che sia
stato accertato dal nucleo il raggiungimento degli obiettivi assegnati ed a condizione
che questi, assegnati preventivamente, determinino un apprezzabile miglioramento dei
normali standard. - Riduzione del fondo. Il fondo per la contrattazione decentrata
deve essere decurtato del salario accessorio in godimento da parte del personale Ata
trasferito al ministero della Pubblica istruzione. Gli oneri per il reinquadramento dei
vigili e degli operai vanno tolti dal fondo. E così vanno tolte le risorse in godimento da
parte del personale cessato per esternalizzazione del servizio. - Tetto alla spesa del
personale e alle assunzioni. Occorre rispettare il tetto alla spesa del personale
dell'anno precedente negli enti soggetti al patto e del 2004 in quelli non soggetti al
patto. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate nei vincoli
dettati dalle finanziarie e non dagli enti che non hanno rispettato il patto. Le
assunzioni flessibili non possono essere prorogate più di una volta e in modo da
superare il tetto di tre anni e devono essere adeguatamente motivate.
Arturo Bianco – Il Sole 24Ore
Nessun commento:
Posta un commento