domenica 26 giugno 2011

Rimborsi spese Segretari

Le limitazioni imposte dal legislatore alla spesa per missioni del personale pubblico,

contenute all'articolo 6, comma 12 della manovra correttiva dei conti pubblici 2010,

non disapplicano le norme contrattuali in materia di rimborsi spese per i segretari

comunali cosiddetti a scavalco, contenute all'articolo 45, comma 2 del relativo Ccnl.

Occorre, però, fissare alcune regole. Ovvero che il rimborso per il mezzo di trasporto

deve essere ancorato al costo di un quinto della benzina super e non alle tabelle Aci,

che la presenza del segretario tra una sede e l'altra deve essere fissata «al tempo

strettamente necessario alle esigenze lavorative» e che nessun rimborso può essere

effettuato per il tragitto abitazione-luogo di lavoro. Così si è espressa la Ragioneria

generale dello Stato, nella nota n. 54055 del 21 aprile 2011, ma da poco resa nota, con

la quale ha fatto chiarezza sulla portata applicativa del citato articolo 6, comma 12

anche ai segretari comunali e provinciali titolari di più segreterie.

Secondo la Rgs, pertanto, deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione che

permetta il rimborso chilometrico ancorato alle tariffe Aci. Ne consegue, che saranno

ammissibili i rimborsi legati all'indennità chilometrica fondata su un quinto del costo

della benzina verde a km. In più, le convenzioni di segreteria dovranno predeterminare

misure atte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra le sedi, «a quanto

necessario alle esigenze lavorative», in modo tale che gli oneri di rimborso per gli enti

«si riducano al minimo indispensabile». Infine, si precisa che nessun rimborso è

ammesso per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.

Antonio G. Paladino – Italia Oggi

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