contenute all'articolo 6, comma 12 della manovra correttiva dei conti pubblici 2010,
non disapplicano le norme contrattuali in materia di rimborsi spese per i segretari
comunali cosiddetti a scavalco, contenute all'articolo 45, comma 2 del relativo Ccnl.
Occorre, però, fissare alcune regole. Ovvero che il rimborso per il mezzo di trasporto
deve essere ancorato al costo di un quinto della benzina super e non alle tabelle Aci,
che la presenza del segretario tra una sede e l'altra deve essere fissata «al tempo
strettamente necessario alle esigenze lavorative» e che nessun rimborso può essere
effettuato per il tragitto abitazione-luogo di lavoro. Così si è espressa la Ragioneria
generale dello Stato, nella nota n. 54055 del 21 aprile 2011, ma da poco resa nota, con
la quale ha fatto chiarezza sulla portata applicativa del citato articolo 6, comma 12
anche ai segretari comunali e provinciali titolari di più segreterie.
Secondo la Rgs, pertanto, deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione che
permetta il rimborso chilometrico ancorato alle tariffe Aci. Ne consegue, che saranno
ammissibili i rimborsi legati all'indennità chilometrica fondata su un quinto del costo
della benzina verde a km. In più, le convenzioni di segreteria dovranno predeterminare
misure atte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra le sedi, «a quanto
necessario alle esigenze lavorative», in modo tale che gli oneri di rimborso per gli enti
«si riducano al minimo indispensabile». Infine, si precisa che nessun rimborso è
ammesso per i tragitti abitazione-luogo di lavoro e viceversa.
Antonio G. Paladino – Italia Oggi
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