parentale fino a tre anni, previsto a favore dei genitori di bambino con disabilità,
comprende anche il congedo ordinario (fino a 10 mesi). Pertanto, complessivamente, il
periodo di congedo non può durare oltre tre anni, includendo sia il congedo parentale
ordinario (fino a 10 mesi) che il periodo di prolungamento. È questa una delle novità del
decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e
permessi dei lavoratori del settore pubblico e privato, approvato in via definitiva dal
consiglio dei ministri il 9 giugno, in attuazione dell'articolo 23 della legge n. 183/2010
(collegato lavoro).
Integrando direttamente la normativa del T.u. maternità (le modifiche sono apportate
all'articolo 20), il decreto di riordino prevede che, nel caso di interruzione spontanea
o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione,
nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità,
le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa,
dando un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
(entrambi) che tale opzione di rientro anticipato al lavoro non arrechi pregiudizio alla
loro stessa salute.
Il decreto di riordino definisce il prolungamento del congedo parentale per i genitori
di bimbi con disabilità: per ogni minore con handicap in situazioni di gravità, uno dei
due genitori ha il diritto al prolungamento del congedo parentale entro l'ottavo anno
di vita del bambino; i genitori di bambini disabili possono fruire alternativamente del
congedo, in modo continuativo o frazionato per un periodo massimo di complessivi tre
anni; viene previsto un prolungamento del congedo anche nel caso in cui uno dei due
genitori debba assistere il minore ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati. In
altre parole, per effetto delle modifiche, viene disposto che il periodo di congedo
parentale ordinario, nel caso di bambini con disabilità, deve essere compreso in quella
durata di «tre anni complessiva» relativa al prolungamento del congedo.
Daniele Cirioli – Italia Oggi
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