1 - Art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010:
la circolare conferma quanto già chiarito in sede di conversione del D.L. citato, ossia
che nel calcolo del “trattamento economico complessivo per gli anni 2011, 2012 e 2013”
vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, Ria ed
assegni ad personam, ove spettanti), le componenti del trattamento accessorio aventi
carattere fisso e continuativo (retribuzione di posizione, ecc.) al netto degli eventi
straordinari della dinamica retributiva. Nel blocco del trattamento individuale non
rientra pertanto il lavoro straordinario e le eventuali maggiorazioni legate
all’articolazione dell’orario (turni, lavoro festivo, reperibilità, ecc.). Parimenti non sono
soggette a blocco le eventuali maggiorazioni dovute all’affidamento di ulteriori
incarichi in relazione alla variazione delle competenze tra gli uffici, processi di
riorganizzazione, mansioni superiori, ecc. .
L’espressione “trattamento economico ordinariamente spettante”, che la norma
riferisce all’anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti
economici da corrispondere nel triennio successivo, va riferita a tutte le componenti
del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro ammontare teorico
pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di
ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della
determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il
“percepito” 2010 (inclusi eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in
corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo,
per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all’estero, effettiva presenza in servizio).
2 - Art. 9, comma 2:
la norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, siano ridotti
del 5% per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui lordi fino a 150.000,00 Euro e
del 10% per la parte eccedente i 150.000,00 Euro. Viene chiarito che:
nel trattamento complessivo vanno comprese tutte le voci del trattamento annuo
lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili);
le ritenute previdenziali vanno calcolate sul trattamento economico interamente
spettante e cioè senza considerare le riduzioni introdotte dalla legge;
occorre fare riferimento al trattamento spettante in ragione d’anno, utilizzando
pertanto il criterio “di competenza” e non “di cassa”.
3 - Art. 9, comma 2-bis:
PROGRESSIONI ORIZZONTALI: secondo la RGS, negli enti sarà possibile
programmare, sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici
disposto dal comma 21 dello stesso art. 9, progressioni economiche all’interno delle
aree professionali (che negli enti locali corrispondono alle categorie) per ciascuno
degli anni 2011-2012-2013. I benefici economici di tali progressioni potranno essere
erogati solamente dal 1° gennaio 2014, senza il beneficio della retroattività. Nel caso,
occorre quantificare l’onere delle progressioni rendendo indisponibili le necessarie
risorse stabili fino a tutto il 2013.
Non si condivide quanto sopra espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, in
quanto si ritiene che questa posizione sia in contrasto con il contenuto letterale della
norma di legge. Infatti, il citato art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 parla di
“progressioni di carriera comunque denominate”. La Ragioneria Generale dello Stato
ritiene che l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate” è da
intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie. Lo stesso
articolo 9, comma 21, continua però sostenendo che: “Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le
aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Come è noto, le progressioni
economiche non comportano alcun effetto ai fini giuridici. Inoltre, il D.Lgs. 150/2009
(decreto Brunetta) ha definito con precisione che cosa sono le “progressioni
economiche” (art. 23), tenendole ben distinte e separate dalle “progressioni di
carriera” (art. 24). Anche dagli artt. 4 e 5 del CCNL 31/03/1999 si legge
chiaramente la distinzione tra progressione economica (c.d. progressioni orizzontali) e
progressione giuridica (c.d. progressioni verticali).
4 - Art. 9, comma 3:
la disapplicazione delle norme legislative e contrattuali che autorizzano la
corresponsione a favore dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di una
quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi è prevista dalla
data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (ossia dal 31/05/2010).
5 - Art. 9, comma 4:
viene chiarito che il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% per il rinnovo
contrattuale 2008/2009 del personale delle pubbliche amministrazioni si riferisce
esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell’ambito di procedure contrattuali
o negoziali (e non anche ad altre risorse variabili tra cui quelle previste dall’art. 15
commi 2 e 5). Come già espresso dalla stessa Ragioneria in un parere fornito all’ANCI
in data 16/11/2010, prot. 96618, a decorrere dal 31/05/2010 le somme inserite nel
fondo dell’anno 2009 e relative all’applicazione dell’art. 4 del CCNL 31/07/2009 non
potevano essere erogate. Per gli enti che l’avessero fatto si impone l’obbligo di
recuperare le relative somme. Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla
norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti,
cioè quelli erogati prima del 31 maggio 2010. Il suddetto parere però non specifica le
modalità del relativo recupero, pertanto si ritiene che le stesse possano essere
recuperate nella sessione negoziale successiva (ovviamente quella contrattualmente
ancora aperta) ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001.
6 - Art. 9, comma 17:
viene precisato che l’indennità di vacanza contrattuale (unico aumento ammesso nel
triennio) non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie del
compenso per il lavoro straordinario. Si ritiene che lo stesso valga anche per tutte le
altre voci accessorie che utilizzano lo stipendio tabellare come base di calcolo (es:
indennità di turno, maggiorazione orario festivo, ecc.).
7 - Art. 9, comma 21:
la Ragioneria Generale dello Stato precisa che le limitazioni disciplinate dal terzo e
quarto periodo del comma 21, in base alle quali gli effetti delle “progressioni di
carriera comunque denominate” sono da considerare ai fini esclusivamente giuridici,
riguardano:
i passaggi all’interno delle aree/categorie (fatto salvo quanto precisato al riguardo
con riferimento all’art. 9, comma 2-bis). Si ribadisce che non si condivide l’inclusione
dei passaggi economici tra le aree nella definizione di “progressioni di carriera
comunque denominate” per le motivazioni sopra già espresse;
i passaggi tra le aree circoscritti alle sole procedure, eventualmente ancora in
corso (eventuali progressioni verticali), svolte anteriormente all’entrata in vigore
dell’articolo 24 del D.lgs. n. 150/2009 (ammesso che ve ne siano ancora, considerando
che l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 è il 15/11/2009!). Tale disposizione
legislativa ha infatti equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta
salva la riserva di posti).
Restano pertanto escluse dalle limitazioni previste dall’art. 9, comma 21, le
progressioni di carriera ottenute a seguito di concorso pubblico con riserva, svolte ai
sensi del succitato art. 24 del D.Lgs. 150/2009.
Secondo la Ragioneria Generale dello Stato le “progressioni di carriera comunque
denominate” e indicate ai precedenti punti sono quelle che comportano l’acquisizione di
posizione/qualifica superiore mediante promozione. www.entionline.it
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