Capo III
CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN
MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, SANITÀ, ASSISTENZA,
PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI
ENTI TERRITORIALI ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 16.
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Al fi ne di assicurare il consolidamento delle misure
di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia
di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra
di fi nanza pubblica per gli anni 2011–2013, nonché
ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non
inferiori a 30 milioni di euro per l’anno 2013 e ad euro
740 milioni di euro per l’anno 2014, ad euro 340 milioni
di euro per l’anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016 con uno o più regolamenti da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia
e delle fi nanze, può essere disposta:
a) la proroga di un anno dell’effi cacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali
per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione
dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per le agenzie fi scali, per gli enti pubblici non economici
e per gli enti dell’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fi no al 31 dicembre 2014 delle vigenti
disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici
anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni
previste dalle disposizioni medesime;
c) la fi ssazione delle modalità di calcolo relative
all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per
gli anni 2015-2017;
d) la semplifi cazione, il rafforzamento e l’obbligatorietà
delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilità che l’ambito applicativo delle disposizioni
di cui alla lettera a) nonché, all’esito di apposite
consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative del pubblico impiego, alla lettera
b) sia differenziato, in ragione dell’esigenza di valorizzare
ed incentivare l’effi cienza di determinati settori;
f) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province autonome, nonché degli
enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli
enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione
della spesa, con particolare riferimento a quelle
previste dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualifi cazione della spesa delle amministrazioni centrali
anche attraverso la digitalizzazione e la semplifi cazione
delle procedure, la riduzione dell’uso delle autovetture di
servizio, la lotta all’assenteismo anche mediante estensione
delle disposizioni di cui all’articolo 71 del decretolegge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del
comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato
in attività operative o missioni.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b) , con
riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale si applicano anche al personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1,
non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero
si verifi chino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell’articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
il Ministro dell’economia e delle fi nanze provvede, con
proprio decreto, alla riduzione fi no alla concorrenza dello
scostamento fi nanziario riscontrato, delle dotazioni fi nanziarie,
iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera
b) , della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni
sono esclusi il Fondo per il fi nanziamento ordinario delle
università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al fi -
nanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fi siche, all’istruzione scolastica, nonché il
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed
alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare
entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione
e riqualifi cazione della spesa, di riordino e
ristrutturazione amministrativa, di semplifi cazione e digitalizzazione,
di riduzione dei costi della politica e di
funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli
affi damenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso
persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci
di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fi sici
e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto
a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo
12 e dal presente articolo ai fi ni del miglioramento dei
saldi di fi nanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente,
nell’importo massimo del 50 per cento, per la
contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato
alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota
è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia fi nanziaria ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di
cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali
e agli enti, di competenza regionale o delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di
cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo
è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi
fi ssati per ciascuna delle singole voci di spesa previste
nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I
risparmi sono certifi cati, ai sensi della normativa vigente,
dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifi ca viene
effettuata dal Ministero dell’economia e delle fi nanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per
il tramite, rispettivamente, dell’UBRRAC e degli uffi ci
centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento
della funzione pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto
di informazione alle organizzazioni sindacali
rappresentative.
7. In ragione dell’esigenza di un effettivo perseguimento
degli obiettivi di fi nanza pubblica concordati in
sede europea relativamente alla manovra fi nanziaria per
gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa
l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi
dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti
gli effetti fi nanziari utili conseguenti, per ciascuno
degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell’articolo 9 del decreto–legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti fi nanziari sono
recuperati, con misure di carattere generale, nell’anno immediatamente
successivo nei riguardi delle stesse categorie
di personale cui si applicano le predette disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse
quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di
rapporti a tempo determinato, nonchè gli inquadramenti
e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle
quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata
la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione
della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma
l’eventuale applicazione dell’articolo 2126 del codice
civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente
competente procede obbligatoriamente e senza indugio a
comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza
sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell’articolo 5 -septies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il
controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando
la condotta complessiva del dipendente e gli oneri
connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto
dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.
Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno
quando l’assenza si verifi ca nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.5 -bis .
Le fasce orarie di reperibilità entro le quali
devono essere effettuate le visite di controllo e il regime
delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi
dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità
per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustifi cati motivi, che devono essere,
a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all’amministrazione.
5 -ter . Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia
luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustifi cata
mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal
medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto
la visita o la prestazione.”
10. Le disposizioni dei commi 5, 5 -bis e 5 -ter , dell’articolo
55 -septies , del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all’articolo
3 del medesimo decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l’esercizio
della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni
prevista dal comma 11 dell’articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modifi cazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l’amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri
di applicativi con atto generale di organizzazione interna,
sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
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