Capo III
CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE IN
MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, SANITÀ, ASSISTENZA,
PREVIDENZA, ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA. CONCORSO DEGLI
ENTI TERRITORIALI ALLA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Art. 16.
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Al fi ne di assicurare il consolidamento delle misure
di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia
di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra
di fi nanza pubblica per gli anni 2011–2013, nonché
ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non
inferiori a 30 milioni di euro per l’anno 2013 e ad euro
740 milioni di euro per l’anno 2014, ad euro 340 milioni
di euro per l’anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016 con uno o più regolamenti da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia
e delle fi nanze, può essere disposta:
a) la proroga di un anno dell’effi cacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali
per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione
dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per le agenzie fi scali, per gli enti pubblici non economici
e per gli enti dell’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) la proroga fi no al 31 dicembre 2014 delle vigenti
disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici
anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni
previste dalle disposizioni medesime;
c) la fi ssazione delle modalità di calcolo relative
all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per
gli anni 2015-2017;
d) la semplifi cazione, il rafforzamento e l’obbligatorietà
delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilità che l’ambito applicativo delle disposizioni
di cui alla lettera a) nonché, all’esito di apposite
consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative del pubblico impiego, alla lettera
b) sia differenziato, in ragione dell’esigenza di valorizzare
ed incentivare l’effi cienza di determinati settori;
f) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province autonome, nonché degli
enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli
enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione
della spesa, con particolare riferimento a quelle
previste dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualifi cazione della spesa delle amministrazioni centrali
anche attraverso la digitalizzazione e la semplifi cazione
delle procedure, la riduzione dell’uso delle autovetture di
servizio, la lotta all’assenteismo anche mediante estensione
delle disposizioni di cui all’articolo 71 del decretolegge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del
comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato
in attività operative o missioni.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b) , con
riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale si applicano anche al personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1,
non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero
si verifi chino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell’articolo
17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
il Ministro dell’economia e delle fi nanze provvede, con
proprio decreto, alla riduzione fi no alla concorrenza dello
scostamento fi nanziario riscontrato, delle dotazioni fi nanziarie,
iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle
spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera
b) , della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni
sono esclusi il Fondo per il fi nanziamento ordinario delle
università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al fi -
nanziamento del cinque per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fi siche, all’istruzione scolastica, nonché il
fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed
alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare
entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione
e riqualifi cazione della spesa, di riordino e
ristrutturazione amministrativa, di semplifi cazione e digitalizzazione,
di riduzione dei costi della politica e di
funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli
affi damenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso
persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci
di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fi sici
e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto
a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo
12 e dal presente articolo ai fi ni del miglioramento dei
saldi di fi nanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente,
nell’importo massimo del 50 per cento, per la
contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato
alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota
è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia fi nanziaria ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di
cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali
e agli enti, di competenza regionale o delle provincie
autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di
cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo
è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi
fi ssati per ciascuna delle singole voci di spesa previste
nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I
risparmi sono certifi cati, ai sensi della normativa vigente,
dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifi ca viene
effettuata dal Ministero dell’economia e delle fi nanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per
il tramite, rispettivamente, dell’UBRRAC e degli uffi ci
centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento
della funzione pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto
di informazione alle organizzazioni sindacali
rappresentative.
7. In ragione dell’esigenza di un effettivo perseguimento
degli obiettivi di fi nanza pubblica concordati in
sede europea relativamente alla manovra fi nanziaria per
gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa
l’emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi
dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti
gli effetti fi nanziari utili conseguenti, per ciascuno
degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell’articolo 9 del decreto–legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti fi nanziari sono
recuperati, con misure di carattere generale, nell’anno immediatamente
successivo nei riguardi delle stesse categorie
di personale cui si applicano le predette disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse
quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di
rapporti a tempo determinato, nonchè gli inquadramenti
e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle
quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata
la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione
della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma
l’eventuale applicazione dell’articolo 2126 del codice
civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente
competente procede obbligatoriamente e senza indugio a
comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza
sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell’articolo 5 -septies del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dai seguenti:
“5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il
controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando
la condotta complessiva del dipendente e gli oneri
connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto
dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo.
Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno
quando l’assenza si verifi ca nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.5 -bis .
Le fasce orarie di reperibilità entro le quali
devono essere effettuate le visite di controllo e il regime
delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi
dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità
per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustifi cati motivi, che devono essere,
a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva
comunicazione all’amministrazione.
5 -ter . Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia
luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustifi cata
mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal
medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto
la visita o la prestazione.”
10. Le disposizioni dei commi 5, 5 -bis e 5 -ter , dell’articolo
55 -septies , del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all’articolo
3 del medesimo decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l’esercizio
della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni
prevista dal comma 11 dell’articolo 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modifi cazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l’amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri
di applicativi con atto generale di organizzazione interna,
sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.
Studio di Consulenza nella Gestione delle Risorse Umane e Controllo di Gestione nella Pubblica Amministrazione
giovedì 28 luglio 2011
domenica 17 luglio 2011
Vincoli al trattamento economico dei dipendenti
1 - Art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010:
la circolare conferma quanto già chiarito in sede di conversione del D.L. citato, ossia
che nel calcolo del “trattamento economico complessivo per gli anni 2011, 2012 e 2013”
vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, Ria ed
assegni ad personam, ove spettanti), le componenti del trattamento accessorio aventi
carattere fisso e continuativo (retribuzione di posizione, ecc.) al netto degli eventi
straordinari della dinamica retributiva. Nel blocco del trattamento individuale non
rientra pertanto il lavoro straordinario e le eventuali maggiorazioni legate
all’articolazione dell’orario (turni, lavoro festivo, reperibilità, ecc.). Parimenti non sono
soggette a blocco le eventuali maggiorazioni dovute all’affidamento di ulteriori
incarichi in relazione alla variazione delle competenze tra gli uffici, processi di
riorganizzazione, mansioni superiori, ecc. .
L’espressione “trattamento economico ordinariamente spettante”, che la norma
riferisce all’anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti
economici da corrispondere nel triennio successivo, va riferita a tutte le componenti
del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro ammontare teorico
pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di
ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della
determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il
“percepito” 2010 (inclusi eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in
corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo,
per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all’estero, effettiva presenza in servizio).
2 - Art. 9, comma 2:
la norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, siano ridotti
del 5% per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui lordi fino a 150.000,00 Euro e
del 10% per la parte eccedente i 150.000,00 Euro. Viene chiarito che:
nel trattamento complessivo vanno comprese tutte le voci del trattamento annuo
lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili);
le ritenute previdenziali vanno calcolate sul trattamento economico interamente
spettante e cioè senza considerare le riduzioni introdotte dalla legge;
occorre fare riferimento al trattamento spettante in ragione d’anno, utilizzando
pertanto il criterio “di competenza” e non “di cassa”.
3 - Art. 9, comma 2-bis:
PROGRESSIONI ORIZZONTALI: secondo la RGS, negli enti sarà possibile
programmare, sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici
disposto dal comma 21 dello stesso art. 9, progressioni economiche all’interno delle
aree professionali (che negli enti locali corrispondono alle categorie) per ciascuno
degli anni 2011-2012-2013. I benefici economici di tali progressioni potranno essere
erogati solamente dal 1° gennaio 2014, senza il beneficio della retroattività. Nel caso,
occorre quantificare l’onere delle progressioni rendendo indisponibili le necessarie
risorse stabili fino a tutto il 2013.
Non si condivide quanto sopra espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, in
quanto si ritiene che questa posizione sia in contrasto con il contenuto letterale della
norma di legge. Infatti, il citato art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 parla di
“progressioni di carriera comunque denominate”. La Ragioneria Generale dello Stato
ritiene che l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate” è da
intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie. Lo stesso
articolo 9, comma 21, continua però sostenendo che: “Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le
aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Come è noto, le progressioni
economiche non comportano alcun effetto ai fini giuridici. Inoltre, il D.Lgs. 150/2009
(decreto Brunetta) ha definito con precisione che cosa sono le “progressioni
economiche” (art. 23), tenendole ben distinte e separate dalle “progressioni di
carriera” (art. 24). Anche dagli artt. 4 e 5 del CCNL 31/03/1999 si legge
chiaramente la distinzione tra progressione economica (c.d. progressioni orizzontali) e
progressione giuridica (c.d. progressioni verticali).
4 - Art. 9, comma 3:
la disapplicazione delle norme legislative e contrattuali che autorizzano la
corresponsione a favore dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di una
quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi è prevista dalla
data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (ossia dal 31/05/2010).
5 - Art. 9, comma 4:
viene chiarito che il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% per il rinnovo
contrattuale 2008/2009 del personale delle pubbliche amministrazioni si riferisce
esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell’ambito di procedure contrattuali
o negoziali (e non anche ad altre risorse variabili tra cui quelle previste dall’art. 15
commi 2 e 5). Come già espresso dalla stessa Ragioneria in un parere fornito all’ANCI
in data 16/11/2010, prot. 96618, a decorrere dal 31/05/2010 le somme inserite nel
fondo dell’anno 2009 e relative all’applicazione dell’art. 4 del CCNL 31/07/2009 non
potevano essere erogate. Per gli enti che l’avessero fatto si impone l’obbligo di
recuperare le relative somme. Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla
norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti,
cioè quelli erogati prima del 31 maggio 2010. Il suddetto parere però non specifica le
modalità del relativo recupero, pertanto si ritiene che le stesse possano essere
recuperate nella sessione negoziale successiva (ovviamente quella contrattualmente
ancora aperta) ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001.
6 - Art. 9, comma 17:
viene precisato che l’indennità di vacanza contrattuale (unico aumento ammesso nel
triennio) non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie del
compenso per il lavoro straordinario. Si ritiene che lo stesso valga anche per tutte le
altre voci accessorie che utilizzano lo stipendio tabellare come base di calcolo (es:
indennità di turno, maggiorazione orario festivo, ecc.).
7 - Art. 9, comma 21:
la Ragioneria Generale dello Stato precisa che le limitazioni disciplinate dal terzo e
quarto periodo del comma 21, in base alle quali gli effetti delle “progressioni di
carriera comunque denominate” sono da considerare ai fini esclusivamente giuridici,
riguardano:
i passaggi all’interno delle aree/categorie (fatto salvo quanto precisato al riguardo
con riferimento all’art. 9, comma 2-bis). Si ribadisce che non si condivide l’inclusione
dei passaggi economici tra le aree nella definizione di “progressioni di carriera
comunque denominate” per le motivazioni sopra già espresse;
i passaggi tra le aree circoscritti alle sole procedure, eventualmente ancora in
corso (eventuali progressioni verticali), svolte anteriormente all’entrata in vigore
dell’articolo 24 del D.lgs. n. 150/2009 (ammesso che ve ne siano ancora, considerando
che l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 è il 15/11/2009!). Tale disposizione
legislativa ha infatti equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta
salva la riserva di posti).
Restano pertanto escluse dalle limitazioni previste dall’art. 9, comma 21, le
progressioni di carriera ottenute a seguito di concorso pubblico con riserva, svolte ai
sensi del succitato art. 24 del D.Lgs. 150/2009.
Secondo la Ragioneria Generale dello Stato le “progressioni di carriera comunque
denominate” e indicate ai precedenti punti sono quelle che comportano l’acquisizione di
posizione/qualifica superiore mediante promozione. www.entionline.it
la circolare conferma quanto già chiarito in sede di conversione del D.L. citato, ossia
che nel calcolo del “trattamento economico complessivo per gli anni 2011, 2012 e 2013”
vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, Ria ed
assegni ad personam, ove spettanti), le componenti del trattamento accessorio aventi
carattere fisso e continuativo (retribuzione di posizione, ecc.) al netto degli eventi
straordinari della dinamica retributiva. Nel blocco del trattamento individuale non
rientra pertanto il lavoro straordinario e le eventuali maggiorazioni legate
all’articolazione dell’orario (turni, lavoro festivo, reperibilità, ecc.). Parimenti non sono
soggette a blocco le eventuali maggiorazioni dovute all’affidamento di ulteriori
incarichi in relazione alla variazione delle competenze tra gli uffici, processi di
riorganizzazione, mansioni superiori, ecc. .
L’espressione “trattamento economico ordinariamente spettante”, che la norma
riferisce all’anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti
economici da corrispondere nel triennio successivo, va riferita a tutte le componenti
del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro ammontare teorico
pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di
ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della
determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il
“percepito” 2010 (inclusi eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in
corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo,
per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all’estero, effettiva presenza in servizio).
2 - Art. 9, comma 2:
la norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, siano ridotti
del 5% per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui lordi fino a 150.000,00 Euro e
del 10% per la parte eccedente i 150.000,00 Euro. Viene chiarito che:
nel trattamento complessivo vanno comprese tutte le voci del trattamento annuo
lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili);
le ritenute previdenziali vanno calcolate sul trattamento economico interamente
spettante e cioè senza considerare le riduzioni introdotte dalla legge;
occorre fare riferimento al trattamento spettante in ragione d’anno, utilizzando
pertanto il criterio “di competenza” e non “di cassa”.
3 - Art. 9, comma 2-bis:
PROGRESSIONI ORIZZONTALI: secondo la RGS, negli enti sarà possibile
programmare, sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici
disposto dal comma 21 dello stesso art. 9, progressioni economiche all’interno delle
aree professionali (che negli enti locali corrispondono alle categorie) per ciascuno
degli anni 2011-2012-2013. I benefici economici di tali progressioni potranno essere
erogati solamente dal 1° gennaio 2014, senza il beneficio della retroattività. Nel caso,
occorre quantificare l’onere delle progressioni rendendo indisponibili le necessarie
risorse stabili fino a tutto il 2013.
Non si condivide quanto sopra espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, in
quanto si ritiene che questa posizione sia in contrasto con il contenuto letterale della
norma di legge. Infatti, il citato art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 parla di
“progressioni di carriera comunque denominate”. La Ragioneria Generale dello Stato
ritiene che l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate” è da
intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie. Lo stesso
articolo 9, comma 21, continua però sostenendo che: “Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le
aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Come è noto, le progressioni
economiche non comportano alcun effetto ai fini giuridici. Inoltre, il D.Lgs. 150/2009
(decreto Brunetta) ha definito con precisione che cosa sono le “progressioni
economiche” (art. 23), tenendole ben distinte e separate dalle “progressioni di
carriera” (art. 24). Anche dagli artt. 4 e 5 del CCNL 31/03/1999 si legge
chiaramente la distinzione tra progressione economica (c.d. progressioni orizzontali) e
progressione giuridica (c.d. progressioni verticali).
4 - Art. 9, comma 3:
la disapplicazione delle norme legislative e contrattuali che autorizzano la
corresponsione a favore dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di una
quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi è prevista dalla
data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (ossia dal 31/05/2010).
5 - Art. 9, comma 4:
viene chiarito che il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% per il rinnovo
contrattuale 2008/2009 del personale delle pubbliche amministrazioni si riferisce
esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell’ambito di procedure contrattuali
o negoziali (e non anche ad altre risorse variabili tra cui quelle previste dall’art. 15
commi 2 e 5). Come già espresso dalla stessa Ragioneria in un parere fornito all’ANCI
in data 16/11/2010, prot. 96618, a decorrere dal 31/05/2010 le somme inserite nel
fondo dell’anno 2009 e relative all’applicazione dell’art. 4 del CCNL 31/07/2009 non
potevano essere erogate. Per gli enti che l’avessero fatto si impone l’obbligo di
recuperare le relative somme. Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla
norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti,
cioè quelli erogati prima del 31 maggio 2010. Il suddetto parere però non specifica le
modalità del relativo recupero, pertanto si ritiene che le stesse possano essere
recuperate nella sessione negoziale successiva (ovviamente quella contrattualmente
ancora aperta) ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001.
6 - Art. 9, comma 17:
viene precisato che l’indennità di vacanza contrattuale (unico aumento ammesso nel
triennio) non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie del
compenso per il lavoro straordinario. Si ritiene che lo stesso valga anche per tutte le
altre voci accessorie che utilizzano lo stipendio tabellare come base di calcolo (es:
indennità di turno, maggiorazione orario festivo, ecc.).
7 - Art. 9, comma 21:
la Ragioneria Generale dello Stato precisa che le limitazioni disciplinate dal terzo e
quarto periodo del comma 21, in base alle quali gli effetti delle “progressioni di
carriera comunque denominate” sono da considerare ai fini esclusivamente giuridici,
riguardano:
i passaggi all’interno delle aree/categorie (fatto salvo quanto precisato al riguardo
con riferimento all’art. 9, comma 2-bis). Si ribadisce che non si condivide l’inclusione
dei passaggi economici tra le aree nella definizione di “progressioni di carriera
comunque denominate” per le motivazioni sopra già espresse;
i passaggi tra le aree circoscritti alle sole procedure, eventualmente ancora in
corso (eventuali progressioni verticali), svolte anteriormente all’entrata in vigore
dell’articolo 24 del D.lgs. n. 150/2009 (ammesso che ve ne siano ancora, considerando
che l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 è il 15/11/2009!). Tale disposizione
legislativa ha infatti equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta
salva la riserva di posti).
Restano pertanto escluse dalle limitazioni previste dall’art. 9, comma 21, le
progressioni di carriera ottenute a seguito di concorso pubblico con riserva, svolte ai
sensi del succitato art. 24 del D.Lgs. 150/2009.
Secondo la Ragioneria Generale dello Stato le “progressioni di carriera comunque
denominate” e indicate ai precedenti punti sono quelle che comportano l’acquisizione di
posizione/qualifica superiore mediante promozione. www.entionline.it
Vincolo al fondo decentrato
Nella precedente circolare del 7 luglio 2011 abbiamo illustrato gli indirizzi
applicativi di interesse per gli enti locali, forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato
con la circolare n. 12 del 15/04/2011, con riferimento alle singole disposizioni
previste dall’articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella L. 30 luglio 2010, n.122, relative al contenimento dei trattamenti economici dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda in particolare le indicazioni sull’applicazione dell’art. 9,
comma 2-bis, che, come noto, dispone da un lato il blocco del fondo per le risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, per il triennio 2011-2012-2013, rispetto al corrispondente importo
dell’anno 2010, e dall’altro la relativa decurtazione automatica in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, la Ragioneria Generale dello Stato non fornisce
in modo esaustivo tutte le indicazioni operative necessarie per la relativa applicazione,
generando ulteriori problemi interpretativi.
Come già anticipato, in questa circolare proveremo ad analizzare nel dettaglio
tutte le relative criticità fornendo alcune riflessioni e, ove possibile, indicazioni
operative, nel rispetto del dettato normativo, ad integrazione di quanto già illustrato
nella nostra precedente circolare del 5 maggio 2011 in merito ai vincoli per la
costituzione del fondo per l’anno 2011.
Ammontare delle risorse soggette a blocco:
come già anticipato nella nostra precedente circolare, il primo problema riguarda
l’ammontare delle risorse soggette a blocco; come precisato dalla Ragioneria Generale
dello Stato, la limitazione imposta dalla legge riguarda il fondo delle risorse per il
trattamento accessorio complessivamente costituito.
Problema: la circolare non affronta la questione dell’inclusione o meno delle risorse
di cui all’art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1/4/1999 (incentivi progettazioni interne,
recupero evasione ICI, ecc.) nel suddetto blocco. Rimane pertanto tale dubbio,
suffragato anche da contrastanti pareri delle varie sezioni delle Corte dei Conti.
L’orientamento della Ragioneria Generale è quello probabilmente di non prevedere
alcuna eccezione rispetto a quanto letteralmente disposto dal dettato normativo che,
si ricorda, fa riferimento a “l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento
accessorio”.
L’orientamento da noi condiviso è quello che esclude le risorse di cui all’art. 15, comma
1, lett. k, dal blocco di cui all’art. 9, comma 2-bis, per le ragioni espresse nella nostra
circolare Personale del 5 maggio 2011, per il cui contenuto ad essa si rimanda.
Tale tesi si rafforza ulteriormente se si considerano altresì le possibili conseguenze
che potrebbero derivare dall’interpretazione più restrittiva fornita dalla Ragioneria
Generale dello Stato:
1° caso: negli anni 2011-2012-2013 le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k, sono
inferiori a quelle dell’anno 2010.
Conseguenza: pur rimanendo nel limite del totale del fondo 2010, l’Ente potrebbe
aumentare le altre risorse variabili (ad. es. quelle previste dall’art. 15, commi 2 o 5); in
tal caso, però, si produrrebbe un aumento della spesa del personale (si ricorda infatti
che le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k sono escluse dal calcolo della spesa del
personale ai fini del contenimento), nonché un’eventuale maggiore spesa dovuta al
ricorso ad incarichi esterni.
2° caso: negli anni 2011-2012-2013 le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k, sono
superiori a quelle dell’anno 2010.
Conseguenza: per poter erogare tali compensi a pochi dipendenti per le attività
previste dalla legge (incentivi progettazioni interne, recupero evasione ICI, ecc.), che
peraltro si autofinanziano, l’Ente è costretto a ridurre altre risorse variabili (ad. es.
quelle previste dall’art. 15, commi 2 o 5) che potevano essere messe a disposizione per
tutto il personale; se poi l’Ente non ha altre risorse variabili da ridurre (si pensi al
caso di Enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità nell’anno precedente, oppure
che hanno sforato la spesa di personale), si troverebbe comunque nell’impossibilità di
erogare tali maggiori risorse per rimanere entro il tetto del 2010.
In ogni caso, si ribadisce che in attesa, a questo punto, di un’eventuale pronuncia delle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti, si consiglia di optare per una scelta prudente in
merito inserendo nella costituzione del fondo per l’anno 2011, come limite, la stessa
quota prevista per l’anno 2010.
Decurtazione automatica delle risorse decentrate a seguito della riduzione
del personale in servizio:
gli altri problemi applicativi di quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato
riguardano la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio. Come già
analizzato, la circolare n. 12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello Stato
propone una formula matematica: per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, occorre
confrontare il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore
medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media
aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun
anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale
determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo (per la relativa formula
matematica si veda la nostra precedente circolare).
Problema n. 1: la consistenza media del personale in servizio per ciascuno degli anni
2011-2012 e 2013 si può calcolare solamente alla fine di ciascun anno di riferimento,
mentre la costituzione del fondo in linea di massima deve essere fatta all’inizio di
ciascun anno di riferimento. Quando si procede alla riduzione del fondo? Si ritiene che
la costituzione del fondo dovrà essere effettuata come previsto nell’anno di
riferimento utilizzando risorse pari a quelle del 2010 (se non si prevedono cessazioni).
Tale costituzione dovrà essere poi in ogni caso rivista nei primi mesi dell’anno
successivo prima di erogare tutti i compensi accessori legati alla produttività e
procedere alla relativa decurtazione che, come previsto dalla norma, è “automatica”.
Problema n. 2: se un dipendente cessa alla fine dell’anno 2011, ad esempio con
decorrenza 31/12/2011, si deve procedere alla decurtazione del fondo per l’anno 2011
per sei mesi come prevede la formula della media, anche se di fatto tale dipendente è
stato in servizio tutto l’anno. Nel caso si ritiene più condivisibile la posizione della
Corte dei Conti della Lombardia espresso con il parere n. 324/2011, secondo la quale la
riduzione per i cessati in corso d’anno deve avvenire con il criterio del pro rata
temporis e non come media dei dipendenti in servizio.
Problema n. 3: quali risorse vanno decurtate: le stabili, le variabili o in misura
proporzionale le stabili e le variabili? Nella nostra circolare del 5 maggio 2011 avevamo
ipotizzato, come soluzione per noi più corretta, la riduzione proporzionale delle risorse
stabili e delle risorse variabili. Pur mantenendo tale posizione, tale ipotesi è fattibile a
determinate condizioni. Infatti, negli Enti che avessero già esaurito il budget delle
risorse stabili, qualora si verificasse ad esempio la cessazione di un dipendente in
posizione iniziale di accesso alla categoria A1, B1, C1, D1, non potendo mettere in
discussione istituti giuridici già concessi al restante personale (es: progressioni
orizzontali), non risulta fattibile alcuna decurtazione del fondo parte stabile.
Viceversa, sempre qualora si verificasse il caso di cui sopra, se l’Ente non avesse
risorse variabili da decurtare (si pensi al caso di Enti che non hanno rispettato il Patto
di stabilità nell’anno precedente, oppure che hanno sforato la spesa di personale),
risulterebbe fattibile solo la riduzione della parte stabile. La situazione si complica nel
caso estremo in cui l’Ente avesse esaurito il budget della parte stabile e non avesse
risorse variabili da decurtare, non risulterebbe fattibile alcuna riduzione del fondo.
Tenendo presente che l’unica certezza è che il totale del fondo per l’anno di
riferimento deve essere automaticamente ridotto in caso di riduzioni di personale in
servizio e non essendoci alcuna indicazione precisa su quali risorse vadano decurtate,
si ritiene che in linea di principio sia più corretta la riduzione proporzionale delle
risorse stabili e delle risorse variabili. Qualora questo non fosse possibile, la riduzione
potrà essere operata, per i casi sopra esposti, o sulle risorse stabili o su quelle
variabili. Nel caso estremo in cui l’Ente avesse esaurito il budget della parte stabile e
non avesse risorse variabili da decurtare, si dovrà dare atto che non risulta fattibile
alcuna riduzione del fondo.
Problema n. 4: se il dipendente che cessa percepisce un salario accessorio inferiore
alla media (si pensi ad esempio allo stesso caso di cui sopra, ossia ad un dipendente in
posizione iniziale di accesso alla categoria A1, B1, C1, D1, senza altre indennità), si
crea uno squilibrio nel fondo in quanto la decurtazione in misura pari al valore medio
risulta superiore al risparmio reale. Si dovranno rivedere pertanto al ribasso le
risorse a beneficio degli altri dipendenti, ove possibile (si vedano ad esempio i casi di
cui sopra).
Problema n. 5: la Circolare nulla dice su cosa accade nel fondo se l’ente procedesse
alla sostituzione del dipendente cessato nel 2011 nel corso del 2012, come è ammesso
negli enti non soggetti al patto o per le sostituzioni di personale di vigilanza negli enti
soggetti al patto.
Si ribadisce quanto espresso nella circolare del 5 maggio, ossia che la norma riguarda
la riduzione di personale e non le cessazioni, pertanto si ritiene che il fondo non vada
decurtato nel caso in cui l’Ente proceda alla sostituzione di personale cessato anche se
in anni successivi. Occorre però che le sostituzioni siano previste nel documento di
programmazione del fabbisogno di personale, dove, come si ricorda, devono essere
previste anche le eventuali risorse ex. art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999.
Maggiori problemi li hanno i Comuni soggetti al patto per i quali è prevista la
sostituzione di personale nei limiti del 20% della spesa del personale cessato. Per
questi Enti infatti l’art. 9, comma 11, D.L. 78/2010 prevede, nel caso tale 20% non
consenta di procedere ad alcuna assunzione, di cumulare nel tempo queste quote al
fine di raggiungere l’unità. Seguendo il calcolo proposto dalla Ragioneria Generale dello
Stato, però, il fondo si riduce nel tempo, con la conseguenza che quando l’Ente è
legittimato ad effettuare l’assunzione, lo stesso non si può aumentare. In ogni caso, a
noi sembrerebbe più corretta una soluzione, come quella da noi ipotizzata nella
circolare del 5 maggio, che preveda la riduzione del fondo per una quota
corrispondente ad ogni dipendente non sostituito o a parte di esso.
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applicativi di interesse per gli enti locali, forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato
con la circolare n. 12 del 15/04/2011, con riferimento alle singole disposizioni
previste dall’articolo 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella L. 30 luglio 2010, n.122, relative al contenimento dei trattamenti economici dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda in particolare le indicazioni sull’applicazione dell’art. 9,
comma 2-bis, che, come noto, dispone da un lato il blocco del fondo per le risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, per il triennio 2011-2012-2013, rispetto al corrispondente importo
dell’anno 2010, e dall’altro la relativa decurtazione automatica in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio, la Ragioneria Generale dello Stato non fornisce
in modo esaustivo tutte le indicazioni operative necessarie per la relativa applicazione,
generando ulteriori problemi interpretativi.
Come già anticipato, in questa circolare proveremo ad analizzare nel dettaglio
tutte le relative criticità fornendo alcune riflessioni e, ove possibile, indicazioni
operative, nel rispetto del dettato normativo, ad integrazione di quanto già illustrato
nella nostra precedente circolare del 5 maggio 2011 in merito ai vincoli per la
costituzione del fondo per l’anno 2011.
Ammontare delle risorse soggette a blocco:
come già anticipato nella nostra precedente circolare, il primo problema riguarda
l’ammontare delle risorse soggette a blocco; come precisato dalla Ragioneria Generale
dello Stato, la limitazione imposta dalla legge riguarda il fondo delle risorse per il
trattamento accessorio complessivamente costituito.
Problema: la circolare non affronta la questione dell’inclusione o meno delle risorse
di cui all’art. 15, comma 1, lett. k, CCNL 1/4/1999 (incentivi progettazioni interne,
recupero evasione ICI, ecc.) nel suddetto blocco. Rimane pertanto tale dubbio,
suffragato anche da contrastanti pareri delle varie sezioni delle Corte dei Conti.
L’orientamento della Ragioneria Generale è quello probabilmente di non prevedere
alcuna eccezione rispetto a quanto letteralmente disposto dal dettato normativo che,
si ricorda, fa riferimento a “l’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento
accessorio”.
L’orientamento da noi condiviso è quello che esclude le risorse di cui all’art. 15, comma
1, lett. k, dal blocco di cui all’art. 9, comma 2-bis, per le ragioni espresse nella nostra
circolare Personale del 5 maggio 2011, per il cui contenuto ad essa si rimanda.
Tale tesi si rafforza ulteriormente se si considerano altresì le possibili conseguenze
che potrebbero derivare dall’interpretazione più restrittiva fornita dalla Ragioneria
Generale dello Stato:
1° caso: negli anni 2011-2012-2013 le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k, sono
inferiori a quelle dell’anno 2010.
Conseguenza: pur rimanendo nel limite del totale del fondo 2010, l’Ente potrebbe
aumentare le altre risorse variabili (ad. es. quelle previste dall’art. 15, commi 2 o 5); in
tal caso, però, si produrrebbe un aumento della spesa del personale (si ricorda infatti
che le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k sono escluse dal calcolo della spesa del
personale ai fini del contenimento), nonché un’eventuale maggiore spesa dovuta al
ricorso ad incarichi esterni.
2° caso: negli anni 2011-2012-2013 le risorse ex. art. 15, comma 1, lett. k, sono
superiori a quelle dell’anno 2010.
Conseguenza: per poter erogare tali compensi a pochi dipendenti per le attività
previste dalla legge (incentivi progettazioni interne, recupero evasione ICI, ecc.), che
peraltro si autofinanziano, l’Ente è costretto a ridurre altre risorse variabili (ad. es.
quelle previste dall’art. 15, commi 2 o 5) che potevano essere messe a disposizione per
tutto il personale; se poi l’Ente non ha altre risorse variabili da ridurre (si pensi al
caso di Enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità nell’anno precedente, oppure
che hanno sforato la spesa di personale), si troverebbe comunque nell’impossibilità di
erogare tali maggiori risorse per rimanere entro il tetto del 2010.
In ogni caso, si ribadisce che in attesa, a questo punto, di un’eventuale pronuncia delle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti, si consiglia di optare per una scelta prudente in
merito inserendo nella costituzione del fondo per l’anno 2011, come limite, la stessa
quota prevista per l’anno 2010.
Decurtazione automatica delle risorse decentrate a seguito della riduzione
del personale in servizio:
gli altri problemi applicativi di quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato
riguardano la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio. Come già
analizzato, la circolare n. 12 del 15/04/2011 della Ragioneria Generale dello Stato
propone una formula matematica: per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, occorre
confrontare il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore
medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media
aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun
anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale
determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo (per la relativa formula
matematica si veda la nostra precedente circolare).
Problema n. 1: la consistenza media del personale in servizio per ciascuno degli anni
2011-2012 e 2013 si può calcolare solamente alla fine di ciascun anno di riferimento,
mentre la costituzione del fondo in linea di massima deve essere fatta all’inizio di
ciascun anno di riferimento. Quando si procede alla riduzione del fondo? Si ritiene che
la costituzione del fondo dovrà essere effettuata come previsto nell’anno di
riferimento utilizzando risorse pari a quelle del 2010 (se non si prevedono cessazioni).
Tale costituzione dovrà essere poi in ogni caso rivista nei primi mesi dell’anno
successivo prima di erogare tutti i compensi accessori legati alla produttività e
procedere alla relativa decurtazione che, come previsto dalla norma, è “automatica”.
Problema n. 2: se un dipendente cessa alla fine dell’anno 2011, ad esempio con
decorrenza 31/12/2011, si deve procedere alla decurtazione del fondo per l’anno 2011
per sei mesi come prevede la formula della media, anche se di fatto tale dipendente è
stato in servizio tutto l’anno. Nel caso si ritiene più condivisibile la posizione della
Corte dei Conti della Lombardia espresso con il parere n. 324/2011, secondo la quale la
riduzione per i cessati in corso d’anno deve avvenire con il criterio del pro rata
temporis e non come media dei dipendenti in servizio.
Problema n. 3: quali risorse vanno decurtate: le stabili, le variabili o in misura
proporzionale le stabili e le variabili? Nella nostra circolare del 5 maggio 2011 avevamo
ipotizzato, come soluzione per noi più corretta, la riduzione proporzionale delle risorse
stabili e delle risorse variabili. Pur mantenendo tale posizione, tale ipotesi è fattibile a
determinate condizioni. Infatti, negli Enti che avessero già esaurito il budget delle
risorse stabili, qualora si verificasse ad esempio la cessazione di un dipendente in
posizione iniziale di accesso alla categoria A1, B1, C1, D1, non potendo mettere in
discussione istituti giuridici già concessi al restante personale (es: progressioni
orizzontali), non risulta fattibile alcuna decurtazione del fondo parte stabile.
Viceversa, sempre qualora si verificasse il caso di cui sopra, se l’Ente non avesse
risorse variabili da decurtare (si pensi al caso di Enti che non hanno rispettato il Patto
di stabilità nell’anno precedente, oppure che hanno sforato la spesa di personale),
risulterebbe fattibile solo la riduzione della parte stabile. La situazione si complica nel
caso estremo in cui l’Ente avesse esaurito il budget della parte stabile e non avesse
risorse variabili da decurtare, non risulterebbe fattibile alcuna riduzione del fondo.
Tenendo presente che l’unica certezza è che il totale del fondo per l’anno di
riferimento deve essere automaticamente ridotto in caso di riduzioni di personale in
servizio e non essendoci alcuna indicazione precisa su quali risorse vadano decurtate,
si ritiene che in linea di principio sia più corretta la riduzione proporzionale delle
risorse stabili e delle risorse variabili. Qualora questo non fosse possibile, la riduzione
potrà essere operata, per i casi sopra esposti, o sulle risorse stabili o su quelle
variabili. Nel caso estremo in cui l’Ente avesse esaurito il budget della parte stabile e
non avesse risorse variabili da decurtare, si dovrà dare atto che non risulta fattibile
alcuna riduzione del fondo.
Problema n. 4: se il dipendente che cessa percepisce un salario accessorio inferiore
alla media (si pensi ad esempio allo stesso caso di cui sopra, ossia ad un dipendente in
posizione iniziale di accesso alla categoria A1, B1, C1, D1, senza altre indennità), si
crea uno squilibrio nel fondo in quanto la decurtazione in misura pari al valore medio
risulta superiore al risparmio reale. Si dovranno rivedere pertanto al ribasso le
risorse a beneficio degli altri dipendenti, ove possibile (si vedano ad esempio i casi di
cui sopra).
Problema n. 5: la Circolare nulla dice su cosa accade nel fondo se l’ente procedesse
alla sostituzione del dipendente cessato nel 2011 nel corso del 2012, come è ammesso
negli enti non soggetti al patto o per le sostituzioni di personale di vigilanza negli enti
soggetti al patto.
Si ribadisce quanto espresso nella circolare del 5 maggio, ossia che la norma riguarda
la riduzione di personale e non le cessazioni, pertanto si ritiene che il fondo non vada
decurtato nel caso in cui l’Ente proceda alla sostituzione di personale cessato anche se
in anni successivi. Occorre però che le sostituzioni siano previste nel documento di
programmazione del fabbisogno di personale, dove, come si ricorda, devono essere
previste anche le eventuali risorse ex. art. 15, comma 5, CCNL 1/04/1999.
Maggiori problemi li hanno i Comuni soggetti al patto per i quali è prevista la
sostituzione di personale nei limiti del 20% della spesa del personale cessato. Per
questi Enti infatti l’art. 9, comma 11, D.L. 78/2010 prevede, nel caso tale 20% non
consenta di procedere ad alcuna assunzione, di cumulare nel tempo queste quote al
fine di raggiungere l’unità. Seguendo il calcolo proposto dalla Ragioneria Generale dello
Stato, però, il fondo si riduce nel tempo, con la conseguenza che quando l’Ente è
legittimato ad effettuare l’assunzione, lo stesso non si può aumentare. In ogni caso, a
noi sembrerebbe più corretta una soluzione, come quella da noi ipotizzata nella
circolare del 5 maggio, che preveda la riduzione del fondo per una quota
corrispondente ad ogni dipendente non sostituito o a parte di esso.
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