Fatte salve alcune distinzioni ed eccezioni, i dipendenti di pubbliche amministrazioni
non possono svolgere incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non
siano previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano
espressamente autorizzati. D'altro canto, il pubblico dipendente non può svolgere
attività o assumere incarichi affidatigli sia da un'altra pubblica amministrazione sia da
soggetti privati senza avere ottenuto un'apposita autorizzazione dal l'ente di
appartenenza. Infine, questi incarichi devono essere tali da escludere casi
d'incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della
pubblica amministrazione. La materia è regolamentata dal testo unico del pubblico
impiego, il Dlgs 165 del 30 marzo 2001, e specificatamente dall'articolo 53.
Nell'ottica del contenimento del ricorso all'affidamento d'incarichi ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, lo stesso articolo 53 ha recentemente subito delle
modifiche, a opera prima del Dl 112 del 25 giugno 2008 e poi del Dlgs 150 del 27
ottobre 2009. In particolare, è stato introdotto il comma 16-bis, secondo cui il
dipartimento della Funzione pubblica, tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica,
può disporre verifiche del rispetto della normativa relativa all'affidamento degli
incarichi nella pubblica amministrazione. Inoltre, sempre con modifica introdotta dal
Dl 112/2008, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al dipartimento
della Funzione pubblica, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai
propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio.
Come prevede l'articolo 53 comma 7 del Dlgs 165/2001, dunque, gli incarichi retribuiti
non possono essere conferiti al dipendente senza autorizzazione da parte
dell'amministrazione di appartenenza.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione
entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Va segnalato che, una volta decorso il
termine per provvedere, l'autorizzazione s'intende accordata solamente nel caso in
cui essa sia stata richiesta per incarichi che verrebbero conferiti da altre
amministrazioni pubbliche, mentre in ogni altra circostanza la decorrenza del termine
senza risposta da parte della Pa significa esattamente il contrario, vale a dire che
l'autorizzazione è da considerare definitivamente negata.
L'articolo 53 del Dlgs 165/2001, al comma 8, prevede anche che, se l'incarico è stato
conferito al dipendente senza l'autorizzazione dell'ente di appartenenza, l'importo
previsto come corrispettivo, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione
conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente, con un
vincolo di destinazione al fondo di produttività oppure a fondi equivalenti. Nel caso in
cui, invece, l'incarico risulti provenire da soggetti privati o enti pubblici economici,
secondo quanto disposto dal comma 9 dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001, che richiama
l'articolo 6, comma 1, del Dl 28 marzo 1997, n. 79 e successive modificazioni e
integrazioni, l'assenza di autorizzazione è sanzionata con una pena pecuniaria fissata
nel doppio degli emolumenti corrisposti, sotto qualsiasi forma, al dipendente
medesimo.
Ci sono attività o incarichi precisamente individuati dalla legge, che, pur essendo
retribuiti, possono essere svolti dal pubblico dipendente senza la necessità, da parte
sua, di ottenere l'autorizzazione dell'amministrazione datrice di lavoro. Queste
eccezioni sono indicate dal comma 6 del Dlgs 165/2001: l'elenco comprende la
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, l'utilizzazione economica da
parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali, la
partecipazione a convegni e seminari, gli incarichi per i quali è corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate, gli incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo, gli incarichi
conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in
aspettativa non retribuita e, infine, l'attività di formazione diretta ai dipendenti della
pubblica amministrazione. A questa lista si aggiungono gli incarichi gratuiti, visto che,
ai fini della necessaria autorizzazione, il legislatore ha inteso considerare, con la
norma in esame, i soli incarichi, anche se occasionali, per i quali sia comunque previsto,
sotto qualsiasi forma, un compenso.
Il Sole 24Ore - Massimo Sanguini
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