Le linee guida - che dopo essere state sottoposte a una consultazione generale sono
state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» 64 del 19 marzo - affrontano diversi
aspetti della diffusione online di documenti pubblici, con la consapevolezza che i vari
interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno introdotto una «forte
frammentazione della disciplina». Il presupposto da cui partire è che possono essere
messi sulla rete atti contenenti dati personali solo se c'è una legge o un regolamento
che lo prevede, fermo restando il divieto di pubblicazione dei dati sulla salute. Per
esempio, una sicura copertura legislativa è data dal programma triennale sulla
trasparenza. In particolare, dalle linee guida predisposte in tal senso dalla Civit. Le
pubbliche amministrazioni possono anche valutare di andare oltre le indicazioni della
Civit, ma in questo caso devono motivare adeguatamente la scelta nell'ambito del
programma triennale. E comunque, devono sempre tenere presenti i principi di
necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati. Più nel dettaglio e
limitandosi ad alcuni esempi, possono finire su internet informazioni sulle retribuzioni
dei dipendenti pubblici o sulla loro produttività (ma non, per esempio, notizie
particolari sui cedolini dello stipendio, su aspetti particolari della dichiarazione dei
redditi, sugli orari di entrata e uscita, sul domicilio privato). Possono, altresì, essere
messi online i curricula di dirigenti, segretari comunali e provinciali, ma non in maniera
integrale: vanno, infatti, omessi i dati strettamente personali non pertinenti con le
finalità della trasparenza. Via libera anche alla pubblicazione online, senza vincoli, dei
risultati delle prove di concorso e delle graduatorie fmali. È anche possibile pubblicare
altre informazioni, ma che devono essere accessibili, attraverso password o altri
filtri, solo a chi ha partecipato al concorso. Si pensi, per esempio, ai verbali o a
eventuali titoli di precedenza o preferenza accordati ad alcuni candidati. Il garante ha
inoltre raccomandato che tutte le informazioni siano rintracciabili attraverso
modalità di accesso interne al sito su cui vengono pubblicate, piuttosto che mediante
motori di ricerca esterni. E questo per evitare che i dati personali finiscano per
essere decontestualizzati e anche una volta diventati vecchi continuino a circolare per
internet, non garantendo il diritto all'oblio degli interessati. Altra raccomandazione è
che le informazioni stiano in rete per periodi ben precisi, che, laddove non siano
espressamente indicati da disposizioni di legge, devono essere le stesse pubbliche
amministrazioni a individuare.
Il Sole 24 Ore - Cherchi Antonello
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