venerdì 1 aprile 2011

PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI E GESTIONE DEL SITO INTERNET

Le linee guida - che dopo essere state sottoposte a una consultazione generale sono


state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» 64 del 19 marzo - affrontano diversi

aspetti della diffusione online di documenti pubblici, con la consapevolezza che i vari

interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno introdotto una «forte

frammentazione della disciplina». Il presupposto da cui partire è che possono essere

messi sulla rete atti contenenti dati personali solo se c'è una legge o un regolamento

che lo prevede, fermo restando il divieto di pubblicazione dei dati sulla salute. Per

esempio, una sicura copertura legislativa è data dal programma triennale sulla

trasparenza. In particolare, dalle linee guida predisposte in tal senso dalla Civit. Le

pubbliche amministrazioni possono anche valutare di andare oltre le indicazioni della

Civit, ma in questo caso devono motivare adeguatamente la scelta nell'ambito del

programma triennale. E comunque, devono sempre tenere presenti i principi di

necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati. Più nel dettaglio e

limitandosi ad alcuni esempi, possono finire su internet informazioni sulle retribuzioni

dei dipendenti pubblici o sulla loro produttività (ma non, per esempio, notizie

particolari sui cedolini dello stipendio, su aspetti particolari della dichiarazione dei

redditi, sugli orari di entrata e uscita, sul domicilio privato). Possono, altresì, essere

messi online i curricula di dirigenti, segretari comunali e provinciali, ma non in maniera

integrale: vanno, infatti, omessi i dati strettamente personali non pertinenti con le

finalità della trasparenza. Via libera anche alla pubblicazione online, senza vincoli, dei

risultati delle prove di concorso e delle graduatorie fmali. È anche possibile pubblicare

altre informazioni, ma che devono essere accessibili, attraverso password o altri

filtri, solo a chi ha partecipato al concorso. Si pensi, per esempio, ai verbali o a

eventuali titoli di precedenza o preferenza accordati ad alcuni candidati. Il garante ha

inoltre raccomandato che tutte le informazioni siano rintracciabili attraverso

modalità di accesso interne al sito su cui vengono pubblicate, piuttosto che mediante

motori di ricerca esterni. E questo per evitare che i dati personali finiscano per

essere decontestualizzati e anche una volta diventati vecchi continuino a circolare per

internet, non garantendo il diritto all'oblio degli interessati. Altra raccomandazione è

che le informazioni stiano in rete per periodi ben precisi, che, laddove non siano

espressamente indicati da disposizioni di legge, devono essere le stesse pubbliche

amministrazioni a individuare.

Il Sole 24 Ore - Cherchi Antonello

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