Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere attribuiti solo entro
l'8% della dotazione organica dirigenziale, mentre resta ancora applicabile il comma 2
dell'articolo 110 del dlgs 267/2000. Sono queste le conclusioni tratte dalla Corte dei
conti, sezioni riunite, con i pareri 8 marzo 2011, n. 12, 13 e 14.
Le prime due deliberazioni delle sezioni riunite pongono, di fatto, fine all'applicabilità
dell'articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000, ai sensi del quale era possibile coprire
il 100% dei posti della dotazione organica dirigenziale con dirigenti «esterni».
La diretta applicabilità agli enti locali dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001,
notano le sezioni riunite, è confermata da quanto ha indicato la Corte costituzionale
con la recente sentenza n. 324/2010, la quale, eliminando ogni residua incertezza, ha
confermato l'applicazione immediata e diretta delle citate norme sia nell'ordinamento
delle regioni sia in quello degli enti locali, cui spetta pertanto un corrispondente
obbligo di adeguamento.
Pertanto, la percentuale di dirigenti esterni utilizzabili dagli enti locali è solo quella
dell'8% della dotazione dirigenziale, considerando che la contrattazione collettiva di
comparto non prevede la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia.
Secondo le sezioni riunite, invece, sopravviverebbe la possibilità di assegnare incarichi
dirigenziali extra dotazione organica, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del
dlgs 165/2001. Infatti, spiega il parere 14/2011, la disciplina di tale secondo comma
dell'articolo 110 appare diversa: essa risulta volta a sopperire a «esigenze gestionali
straordinarie che, sole, determinano l'opportunità di affidare funzioni, anche
dirigenziali, extra dotationem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica
dell'ente locale che, invece, cristallizza il fabbisogno ordinario di risorse umane».
Italia Oggi - Luigi Oliveri
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