Messa in soffitta definitivamente la stagione della contrattazione, archiviata dalla
legge Brunetta (dlgs 150/2009), le sole forme consentite di partecipazione dei
sindacati alle scelte strategiche delle pubbliche amministrazioni saranno
l'informazione (preventiva e/o successiva), la consultazione e l'esame congiunto. A
scrivere le nuove regole del gioco, dopo l'intesa sottoscritta il 4 febbraio scorso tra
governo e sindacati per regolamentare il regime transitorio conseguente al blocco del
rinnovo dei Contratti pubblici, c'ha pensato lo stesso ministro della funzione pubblica
che ha inviato all'Aran l'atto di indirizzo per la stipulazione dell'accordo quadro.
La bozza messa a punto da Brunetta (che ItaliaOggi e' in grado di anticipare) non
risolve tutti i problemi, ma mette alcuni importanti punti fermi. Il punto di partenza
non cambia. Il futuro assetto delle relazioni sindacali dovrà «consentire il
rafforzamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità e il
miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori». E ancora, si legge nella
bozza, si dovranno creare nei luoghi di lavoro «condizioni confacenti agli obiettivi
generali dell'economia, perseguendo l'incremento dei redditi dei cittadini, delle
imprese e degli stessi dipendenti pubblici attraverso la spinta alla competitività,
all'innovazione e alla flessibilità produttiva». Vediamo allora come e in che modo si
articoleranno le relazioni sindacali. L'informazione preventiva e/o successiva ai
sindacati dovrà essere la regola in materia di organizzazione degli uffici, gestione dei
rapporti di lavoro e trasferimenti di azienda. La consultazione dovrà invece essere
attivata nelle materie previste dall'art. 6 comma 1 del Testo unico del pubblico
impiego (organizzazione e disciplina degli uffici, consistenza e variazione delle
dotazioni organiche). Ma, spiega l'atto di indirizzo, la consultazione «non dovrà
compromettere la funzionalità operativa, la tempestività e l'efficacia dell'azione
amministrativa». L'esame congiunto, infine, dovrà es-sere il modello relazionale per
tutte le materie non indicate dall'art.5 comma 2 del dlgs 165/2001 che attengano alla
tutela della personalità del lavoratore (mobilità intercompartimentale pari opportunità
e mobbing). Al pari della consultazione, anche le modalità di esercizio dell'esame
congiunto dovranno essere tali da «non compromettere la funzionalità operativa, la
tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa». E la decisione finale della
pubblica amministrazione «non potrà essere condizionata in alcun modo da preventive
forme di assenso da parte delle organizzazioni sindacali».
Italia Oggi - Francesco Cerisano
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