venerdì 1 aprile 2011

NUOVO SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Messa in soffitta definitivamente la stagione della contrattazione, archiviata dalla


legge Brunetta (dlgs 150/2009), le sole forme consentite di partecipazione dei

sindacati alle scelte strategiche delle pubbliche amministrazioni saranno

l'informazione (preventiva e/o successiva), la consultazione e l'esame congiunto. A

scrivere le nuove regole del gioco, dopo l'intesa sottoscritta il 4 febbraio scorso tra

governo e sindacati per regolamentare il regime transitorio conseguente al blocco del

rinnovo dei Contratti pubblici, c'ha pensato lo stesso ministro della funzione pubblica

che ha inviato all'Aran l'atto di indirizzo per la stipulazione dell'accordo quadro.

La bozza messa a punto da Brunetta (che ItaliaOggi e' in grado di anticipare) non

risolve tutti i problemi, ma mette alcuni importanti punti fermi. Il punto di partenza

non cambia. Il futuro assetto delle relazioni sindacali dovrà «consentire il

rafforzamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l'occupabilità e il

miglioramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori». E ancora, si legge nella

bozza, si dovranno creare nei luoghi di lavoro «condizioni confacenti agli obiettivi

generali dell'economia, perseguendo l'incremento dei redditi dei cittadini, delle

imprese e degli stessi dipendenti pubblici attraverso la spinta alla competitività,

all'innovazione e alla flessibilità produttiva». Vediamo allora come e in che modo si

articoleranno le relazioni sindacali. L'informazione preventiva e/o successiva ai

sindacati dovrà essere la regola in materia di organizzazione degli uffici, gestione dei

rapporti di lavoro e trasferimenti di azienda. La consultazione dovrà invece essere

attivata nelle materie previste dall'art. 6 comma 1 del Testo unico del pubblico

impiego (organizzazione e disciplina degli uffici, consistenza e variazione delle

dotazioni organiche). Ma, spiega l'atto di indirizzo, la consultazione «non dovrà

compromettere la funzionalità operativa, la tempestività e l'efficacia dell'azione

amministrativa». L'esame congiunto, infine, dovrà es-sere il modello relazionale per

tutte le materie non indicate dall'art.5 comma 2 del dlgs 165/2001 che attengano alla

tutela della personalità del lavoratore (mobilità intercompartimentale pari opportunità

e mobbing). Al pari della consultazione, anche le modalità di esercizio dell'esame

congiunto dovranno essere tali da «non compromettere la funzionalità operativa, la

tempestività e l'efficacia dell'azione amministrativa». E la decisione finale della

pubblica amministrazione «non potrà essere condizionata in alcun modo da preventive

forme di assenso da parte delle organizzazioni sindacali».

Italia Oggi - Francesco Cerisano

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