lunedì 21 febbraio 2011

Incarichi di consulenza

Per gli enti locali sono fuori dal taglio alle spese per collaborazioni e consulenze gli


incarichi finanziati da Ue, stato e regioni. La deliberazione 7 febbraio 2011 n. 7 della

Corte dei conti, sezioni riunite, contiene indicazioni preziosissime per l'applicazione

dei tagli alle spese apportati dall'articolo 6, comma 7, del dl 78/2010, convertito in

legge 122 del 2010. La disposizione ha stabilito che a decorrere dal 2011 la spesa

annua per studi e incarichi di consulenza non possa essere superiore al 20% di quella

sostenuta nell'anno 2009. Un primo problema posto dalla disposizione riguarda il

criterio di computo delle spese, risultando incerto se prendere come parametro la

cassa o la competenza. Le sezioni riunite accolgono l'accezione di «spese sostenute»

fornita dalla circolare 40/2010 del ministero dell'economia, coincidente col concetto

di spesa impegnata. Dunque, il criterio da seguire è quello della competenza e non della

cassa.

L'aspetto più rilevante della pronuncia delle sezioni riunite, però, riguarda l'esclusione

dal computo del monte del 2009 delle spese per incarichi esterni, coperte da

finanziamenti aggiuntivi alle ordinarie risorse di bilancio, provenienti da trasferimenti

di altri soggetti, pubblici o privati. Dunque, non subiscono un taglio le spese

direttamente sorrette da un vincolo di destinazione di un trasferimento pubblico.

Pertanto, per esempio, gli enti locali che ricevano da un soggetto privato (per esempio,

una fondazione bancaria o uno sponsor) finanziamenti per realizzare progetti specifici

includenti la necessità di incarichi esterni, non restano vincolati al drastico taglio della

spesa.

Manlio Edoardo

Nessun commento:

Posta un commento