Per gli enti locali sono fuori dal taglio alle spese per collaborazioni e consulenze gli
incarichi finanziati da Ue, stato e regioni. La deliberazione 7 febbraio 2011 n. 7 della
Corte dei conti, sezioni riunite, contiene indicazioni preziosissime per l'applicazione
dei tagli alle spese apportati dall'articolo 6, comma 7, del dl 78/2010, convertito in
legge 122 del 2010. La disposizione ha stabilito che a decorrere dal 2011 la spesa
annua per studi e incarichi di consulenza non possa essere superiore al 20% di quella
sostenuta nell'anno 2009. Un primo problema posto dalla disposizione riguarda il
criterio di computo delle spese, risultando incerto se prendere come parametro la
cassa o la competenza. Le sezioni riunite accolgono l'accezione di «spese sostenute»
fornita dalla circolare 40/2010 del ministero dell'economia, coincidente col concetto
di spesa impegnata. Dunque, il criterio da seguire è quello della competenza e non della
cassa.
L'aspetto più rilevante della pronuncia delle sezioni riunite, però, riguarda l'esclusione
dal computo del monte del 2009 delle spese per incarichi esterni, coperte da
finanziamenti aggiuntivi alle ordinarie risorse di bilancio, provenienti da trasferimenti
di altri soggetti, pubblici o privati. Dunque, non subiscono un taglio le spese
direttamente sorrette da un vincolo di destinazione di un trasferimento pubblico.
Pertanto, per esempio, gli enti locali che ricevano da un soggetto privato (per esempio,
una fondazione bancaria o uno sponsor) finanziamenti per realizzare progetti specifici
includenti la necessità di incarichi esterni, non restano vincolati al drastico taglio della
spesa.
Manlio Edoardo
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