lunedì 21 febbraio 2011

Gestione servizi pubblici locali

La recente sentenza del Consiglio di stato, n. 552 del 26/01/2011 riapre la discussione


sulla possibilità per gli enti locali di gestire direttamente i servizi pubblici locali a

rilevanza economica. La sentenza giunge all'indomani della pronuncia della Corte

costituzionale n. 325 del 03/11/2010 che, seppur in via incidentale, aveva affermato il

contrario.

Adesso la partita viene nuovamente riaperta dal Consiglio di stato, il quale, con la

sentenza n. 552 del 26/01/2011, accogliendo il ricorso in appello del comune di San

Clemente, ha sostenuto che i giudici di primo grado avrebbero ignorato la fondamentale

distinzione tra «gestione diretta» e «affidamento diretto» dei servizi pubblici locali a

rilevanza economica. La prima (la gestione diretta), sempre praticabile dall'ente locale,

soprattutto quando si tratti di attività di modesto impegno finanziario, mentre il

secondo (l'affidamento diretto) consentito solo in caso di affidamento ai sensi del

comma 2 let. b) dell'art. 23-bis (affidamento diretto a società mista) e nel caso in cui

ricorrano le condizioni previste al successivo comma 3 (affidamento a società in

house).

Secondo il Consiglio di stato non esisterebbe alcuna norma che obbliga i comuni ad

affidare all'esterno i servizi come l'illuminazione pubblica, i centri assistenziali, le

case di accoglienza, le case di riposo, le case famiglia, l'assistenza domiciliare per

anziani e handicappati, gli asili nido, le mense scolastiche, il trasporto scolastico, le

biblioteche e gli impianti sportivi, cioè tutti quei servizi pubblici che la gran parte dei

comuni italiani preferisce gestire direttamente piuttosto che affidarli all'esterno in

regime di libera concorrenza. Il Cds arriva addirittura a definire come «inverosimile»

immaginare che un comune, soprattutto se di piccole dimensioni, non possa decidere in

piena autonomia se gestire direttamente o meno un servizio come quello

dell'illuminazione votiva cimiteriale, che addirittura, nel caso di specie, necessita solo

dell'impegno periodico di una persona e di una spesa annua di qualche migliaio di euro.

La pronuncia del giudice di primo grado, inoltre, pare non avere tenuto conto neanche

delle ripercussioni a carattere finanziario di un eventuale affidamento all'esterno del

servizio pubblico; infatti, oltre alle spese dirette di gestione vera e propria del

servizio, dovrebbero essere tenute in considerazione anche le spese indirette che

l'ente comunque sostiene per espletamento di una procedura a evidenza pubblica in

termini di costo del personale che viene impiegato nel procedimento.

Adeguata considerazione non è stata data dal Tar neppure al fatto che un

imprenditore privato ha normalmente l'obiettivo di ottenere una remunerazione dei

fattori produttivi impiegati nell'esercizio della propria impresa e che a parità di livello

qualitativo e quantitativo del servizio, i costi della gestione da parte di terzi

tenderanno a essere di norma più elevati rispetto ad una gestione diretta del comune; a

meno che la gestione del privato non porti a una più efficiente combinazione dei fattori

produttivi.

Alessandro Manetti

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