Nella delibera n. 1075 del 20 dicembre 2010 della Corte dei
Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia la Corte ha
illustrato le modalità per inquadrare le spese per sponsorizzazioni, da eliminare ai
sensi dell'art. 6, comma 9, della Legge 122/2010, chiarendo che la spesa per
sponsorizzazione è finalizzata a segnalare ai cittadini la presenza del Comune, al fine
di promuoverne l'immagine, mentre non costituisce sponsorizzazione il sostegno alle
iniziative di terzi che rientrerebbero nei compiti del Comune, come le spese per
associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione
(anziani, fanciulli, ecc.) oppure quelle a favore di soggetti privati a tutela di diritti
costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio.
http://www.entionline.it/
Nessun commento:
Posta un commento