lunedì 21 febbraio 2011

Dipendenti e utilizzo del mezzo proprio

La Corte dei Conti, Sezioni Riunite, dopo pareri contrastanti in materia (delibera Corte Conti Lombardia n. 949/2010, deliberazione Corte Conti Toscana n. 170/2010), con la deliberazione n. 8 del 7/02/2011 ha espresso il seguente parere: "Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di servizi."
è autorizzabile l’utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti per esigenze di servizio e, nel caso, il rimborso non potrà essere superiore al costo del mezzo pubblico che lo stesso dipendente avrebbe preso in alternativa.


Richiamando le due soluzioni esposte nella nostra circolare del 4 novembre 2010, si evidenzia che la Corte Conti Sezioni Riunite si colloca in una via di mezzo rispetto ad entrambe:

1. da un lato, concorda in parte con la Ragioneria Generale dello Stato (vedi Circolare n. 36 del 22/10/2010, peraltro condivisa dalla Corte dei Conti della Toscana con delibera n. 170/2010), per quanto riguarda il primo periodo del parere sopra richiamato: “Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni ….” (vedi Soluzione n. 1 della nostra circolare);

2. dall’altro lato riconosce, come esplicitato dalla Corte dei Conti della Lombardia con delibera n. 949/2010, la possibilità che disposizioni interne delle singole amministrazioni prevedano, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un rimborso spese (vedi Soluzione n. 2 della nostra circolare); la differenza sta però nel fatto che tale rimborso non può essere pari alle spese effettivamente sostenute, ma dovrà essere limitato alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.

La Corte dei Conti, Sezioni Riunite, ritiene che la scelta “economicamente più conveniente” debba essere effettuata solo rispetto al costo del mezzo pubblico, senza considerare il costo indiretto pari al tempo impiegato dal dipendente per lo spostamento; la stessa Corte prevede che tale indennizzo possa essere previsto: “….ove ciò determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero maggiore di servizi…”.


Da un punto di vista pratico di svolgimento del servizio, si deve osservare che esistono luoghi non serviti da mezzi pubblici oppure dove l’utilizzo del mezzo pubblico non risulta agevole per l’espletamento del servizio se si considera il tempo impiegato dal dipendente per il trasferimento. Paradossalmente, in questi casi per il Comune risulta “economicamente più conveniente” l’utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente, il quale si trova però a pagare di tasca sua la differenza tra le spese effettivamente sostenute e l’ipotetico costo del mezzo pubblico (si pensi alle spese vive connesse al viaggio, es: pedaggi autostradali, parcheggi, ecc.).

Partendo dal presupposto che non si può obbligare il dipendente all’utilizzo del proprio mezzo, limitare il rimborso al solo costo del mezzo pubblico potrebbe portare due conseguenze:

- un blocco dell’attività nei Comuni non serviti da mezzi pubblici nonché in quelli in cui i tempi di trasferta utilizzando i mezzi pubblici divengono improponibili;

- un incremento delle ore retribuite ma non lavorate dai dipendenti in quanto utilizzate per i soli spostamenti.
dove si riesce a dimostrare che l’utilizzo del mezzo pubblico è impossibile o comunque economicamente improponibile in relazione alla tempistica, deve ritenersi ancora possibile rimborsare al dipendente l’utilizzo del mezzo proprio, in quanto ciò, sebbene contrario all’interpretazione della norma, non costituirebbe un’ipotesi di danno erariale, essendo in tal caso dimostrato lo stato di necessità e/o l’utilità per l’ente;


Stesso discorso ove di dimostri che l’utilizzo del mezzo pubblico determinerebbe costi superiori rispetto a quelli sostenuti utilizzando il mezzo proprio (esempio: gli assistenti sociali devono effettuare visite a domicilio nel territorio del Comune, ma, come avviene nella maggior parte dei Comuni, non vi sono mezzi pubblici per spostamenti interni, se non i taxi, ad un costo decisamente superiore rispetto all’utilizzo del mezzo proprio);

Negli altri casi, non sarà possibile rimborsare al dipendente importi superiori a quelli che si sarebbero sostenuti utilizzando i mezzi pubblici.

E’ opportuno adottare disposizioni interne che prevedano limitazioni all’utilizzo del mezzo proprio da parte di dipendenti, come ad esempio:

- per gli spostamenti all’interno del territorio comunale, deve essere utilizzato in via prioritaria il mezzo di proprietà del Comune in dotazione al servizio e, solamente nel caso in cui non ci fosse alcun mezzo disponibile, può essere autorizzato dal Responsabile l’utilizzo del mezzo pubblico oppure l’utilizzo del mezzo proprio da parte del dipendente qualora il mezzo pubblico non sia presente;

- qualora per esigenze di servizio il dipendente debba recarsi fuori dal territorio del Comune, deve essere utilizzato in via prioritaria il mezzo di proprietà del Comune in dotazione al servizio e, solamente nel caso in cui non ci fosse alcun mezzo disponibile, può essere autorizzato dal Responsabile l’utilizzo del mezzo pubblico oppure del proprio mezzo del dipendente qualora non vi siamo mezzi pubblici oppure qualora i tempi di percorrenza siano incompatibili con l’utilizzo del mezzo pubblico.

Per quanto riguarda le spese del Segretario Comunale la Corte dei Conti, Sezioni Riunite, con delibera n. 9 del 7 febbraio 2011 ha ritenuto che l’art. 45 del CCNL del 16/05/2001 per i Segretari Comunali e Provinciali non sia stato reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12, della legge n. 122/2010, stante la diversità della fattispecie.


Il rimborso previsto dall’art. 45, comma 2, del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni; l’art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione”, dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court.

Deve pertanto concludersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art. 6 della Legge n. 122/2010 non si applicano al rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata per gli spostamenti tra le varie sedi di lavoro.
 
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