Premessa.
Con circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell’11 marzo 2010
sono state fornite indicazioni operative relativamente
all’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati
e degli attestati medici per la giustificazione delle
assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni previsto dall’art. 55 -septies del decreto
legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nella predetta
circolare venivano dati chiarimenti relativamente al funzionamento
generale del sistema, ai soggetti tenuti alla
trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori
e ai tempi di attuazione e sanzioni per l’inosservanza
degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalità.
In particolare, nel paragrafo 6 («Tempi di attuazione e
sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione
per via telematica della certificazione medica») è stato
previsto quanto segue.
«Per assicurare un’applicazione omogenea della normativa,
si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalità
di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell’esigenza
di una sua introduzione graduale ed uniforme sul
territorio nazionale.
A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione
del decreto del Ministero della salute, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministero dell’economia e delle finanze 26 febbraio 2010
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico
curante procede, in via telematica, alle operazioni di
predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia,
alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati
già inviati, secondo le modalità di cui al paragrafo n. 2.
Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto
interministeriale di cui al periodo precedente, è riconosciuta
comunque la possibilità per il medico di procedere
al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità attualmente
vigenti.
Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero
dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale,
la trasmissione è effettuata esclusivamente per via
telematica.
Per verificare la corretta funzionalità del sistema ed
eventualmente operare interventi di messa a punto dello
stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio,
per la durata di un mese, sarà attuato un collaudo
generale del sistema, secondo modalità definite d’intesa
con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia
e delle finanze, nonché con la partecipazione di
tutti i soggetti coinvolti.
La responsabilità per mancata trasmissione telematica
del certificato con l’eventuale irrogazione delle sanzioni
connesse si configura solo all’esito dei periodi transitorio
e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4
mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie,
limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali,
a carattere eccezionale, da individuare con decreto
del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione,
d’intesa con il Ministro della salute e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, per le quali continua a
non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo
indicato nel citato decreto.».
Nel medesimo paragrafo sono state fornite delucidazioni
sul regime sanzionatorio con riferimento alle previsioni
dell’art. 55 -septies citato.
Al fine di procedere al collaudo generale, in linea con
quanto comunicato nella circolare, con decreto del Capo
del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l’innovazione tecnologica del 1° luglio
2010 è stata costituita apposita commissione i cui
componenti rappresentano le amministrazioni e i soggetti
coinvolti dall’applicazione del nuovo sistema. I lavori
della commissione si sono svolti nel periodo luglio - settembre
2010. Allo scadere del primo mese successivo alcommissione
ha riscontrato l’esistenza di « a) ritardi registrati
nella procedura di messa a disposizione dei medici delle
credenziali di accesso al sistema; b) la non disponibilità
del canale telefonico per l’invio da parte del medico dei
certificati; c) necessità di messa a punto delle prestazioni
del sistema in relazione al progressivo aumento degli
utenti.». Pertanto, la commissione ha ritenuto di non poter
«considerare positivamente l’esito del collaudo» e
di dover proseguire l’esame dell’operatività del sistema
generale.
La seconda fase del collaudo si è conclusa il 15 settembre
scorso. Durante la seduta, «la commissione, preso atto
dei risultati delle verifiche del sistema, relativamente ai
servizi resi disponibili ai medici, ai lavoratori e alle amministrazioni,
nonché alla messa a disposizione dei medici
e datori di lavoro delle credenziali di accesso necessarie
per il suo utilizzo, ritiene concluso il collaudo in quanto
è verificata la funzionalità delle piattaforme e dei sistemi.
Si evidenziano segnalazioni di difficoltà applicativa sotto
il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale,
per le quali vanno previste soluzioni da porre in
atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione,
al fi ne di realizzare la finalità di un sistema che richiede
il complessivo allineamento di tutte le responsabilità. In
funzione di ciò, la commissione stabilisce di avviare un
monitoraggio continuo con il concerto di tutte le amministrazioni
interessate, della regolarità del servizio, al fine
di certificare eventuali situazioni di oggettiva difficoltà
di adempiere alla trasmissione di quanto previsto dalla
norma.».
Come si evince dal verbale della commissione, il
collaudo delle funzionalità è stato ormai concluso e, in
considerazione delle criticità organizzative emerse e che
emergeranno, si aprirà una fase di monitoraggio del sistema,
che sarà svolto in collaborazione tra i vari soggetti
istituzionali interessati. La durata del monitoraggio viene
stimata in circa quattro mesi.
Considerato lo sviluppo del sistema, si ritiene necessario
far conoscere ulteriori elementi procedurali per la
migliore fruizione del servizio da parte degli utenti e,
al contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e
agli operatori sull’applicazione della normativa anche
alla luce delle richieste di chiarimento pervenute. Resta
fermo l’integrale rinvio ai contenuti della menzionata
circolare n. 1.
1. L’utilizzo delle funzionalità da parte dei diversi
soggetti interessati (medici, lavoratori, pubbliche
amministrazioni).
Come noto, il sistema offre una serie di servizi ai medici,
ai lavoratori e ai datori di lavoro già illustrati nella
circolare n. 1.
Si segnala che per l’utilizzo del canale telefonico da
parte del medico è attivo il numero verde 800 013 577,
raggiungibile da telefono fisso o mobile. Tale canale consente
di superare eventuali difficoltà temporanee dovute,
ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di
una connessione a internet.
Per quanto riguarda l’utilizzo del sistema da parte del
lavoratore, si segnala inoltre che questi, dopo essersi registrato
al sito dell’INPS ( http://www.inps.it/ - home page),
può prendere visione di tutti i certificati a lui intestati.
Si rammenta che le amministrazioni possono ricevere
gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti sia accedendo
direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendo
all’Istituto l’invio ad una propria casella di posta
elettronica certificata (PEC). L’accesso diretto al sistema
I.N.P.S. avviene tramite apposite credenziali, che devono
essere richieste secondo le modalità indicate nella circolare
I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010. Le istruzioni per
attivare l’invio alla casella PEC sono contenute nella circolare
I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010. Considerate
le richieste di chiarimento pervenute, è opportuno evidenziare
che l’Ente con il quale le amministrazioni pubbliche
debbono dialogare per la ricezione degli attestati di
malattia relativi ai propri dipendenti è l’INPS anche se gli
stessi sono iscritti al regime contributivo INPDAP.
Ulteriori indicazioni sui servizi sono disponibili sul
sito www.innovazionepa.gov.it nella sezione dedicata ai
certificati di malattia online.
2. Chiarimenti sull’ambito di applicazione.
2.1. I dipendenti della pubblica amministrazione
interessati.
Un primo chiarimento riguarda l’ambito di applicazione
della disciplina. In proposito, si segnala che la disposizione
di riferimento - che, come detto, è l’art. 55 -septies
del decreto legislativo n. 165 del 2001 - riguarda il
personale ad ordinamento privatistico, ovvero il personale
soggetto alla disciplina del decreto legislativo citato.
Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale
in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del medesimo
decreto (magistrati e avvocati dello Stato, professori
universitari, personale appartenente alle forze armate e
alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco,
personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le
altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono
disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane
vigente la tradizionale modalità cartacea, fermo restando
che il nuovo sistema potrà trovare applicazione anche
nei confronti di queste categorie di personale a seguito
di approfondimenti istruttori e dell’adozione delle misure
del caso. In conclusione, per le categorie di personale
ad ordinamento pubblicistico, non soggette al regime del
decreto legislativo n. 165 del 2001, i medici compilano
i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e
le amministrazioni accettano i relativi documenti nella
stessa forma, con le consuete modalità di produzione o
trasmissione da parte del dipendente interessato. 2.2. I medici obbligati all’utilizzo del sistema di trasmissione
telematica.
Si precisa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica
dei certificati riguarda i medici dipendenti del
servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con
il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di
libera scelta), nonché i medici liberi professionisti. Riprendendo
quanto detto nella circolare n. 1, la violazione
dell’obbligo di trasmissione in via telematica è sanzionata
dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti
del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano
in convenzione. Il mancato utilizzo della modalità
telematica non è invece specificamente sanzionato per
i medici liberi professionisti. A fini di economicità e di
efficienza, è comunque auspicabile che l’intero sistema
delle certificazioni funzioni in maniera uniforme. Il Dipartimento
della digitalizzazione della pubblica amministrazione
e le altre Amministrazioni competenti si stanno
impegnando per la sua estensione generalizzata e il processo
di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema
telematico ai medici privati è in corso. Nelle more,
i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto
previsto nel comma 1 dell’art. 55 -septies del decreto legislativo
n. 165 del 2001, si rivolgono ad un medico privato
per la certificazione dell’assenza dovranno chiedere
al medico il certificato o l’attestato in forma cartacea e lo
recapiteranno all’amministrazione secondo le tradizionali
modalità. Quindi, sino alla compiuta messa a regime
del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare
i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti
da medici liberi professionisti, sempre che siano
rispettate le condizioni previste nel citato art. 55 -septies
comma 1. Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione
dell’assenza avverrà invece mediante certificazione
telematica ogni qual volta i medici privati siano già in
possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti
necessari per l’invio telematico.
2.3. I certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso
e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione.
Nel corso dei lavori della commissione di collaudo
sono emerse alcune specifiche criticità legate ai certificati
e agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o
in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del
paziente o prodotti al momento delle dimissioni. I documenti
rilasciati in tali occasioni presentano delle particolarità
che creano delle criticità nell’applicazione del
nuovo modello di trasmissione. Le particolarità sono rinvenibili
per i certificati rilasciati dal pronto soccorso nel
carattere dell’urgenza proprio della specifica attività, per
i certificati di ricovero nell’esigenza di attestare - oltre
alla diagnosi - il ricovero del paziente nella struttura e
per i certificati di dimissione nella necessità di produrre
una relazione al paziente al momento del rilascio dalla
struttura. La commissione ha preso atto dell’esistenza di
queste criticità per l’applicazione del sistema di trasmissione
telematica dei certificati, contestualmente ad altre
problematiche organizzative, ed ha segnalato la necessità
di individuare adeguate soluzioni e di attuare un monitoraggio
con il concerto delle amministrazioni coinvolte
per verificare la funzionalità del servizio. Si chiarisce
pertanto che, durante questo periodo di monitoraggio e
sino a quando non saranno decise le misure ad hoc da
seguire in queste situazioni, per i certificati di ricovero,
di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno
ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti
continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente
i certificati e gli attestati all’amministrazione di appartenenza
e le amministrazioni li accetteranno secondo le
tradizionali modalità.
3. Situazioni nelle quali l’amministrazione deve conoscere
la diagnosi.
Secondo il processo di trasmissione telematica dei
certificati attualmente sviluppato, una volta formato e
spedito in formato telematico il certificato da parte del
medico, il datore di lavoro riceve l’attestato di malattia.
Come chiarito nella circolare n. 1, l’attestato di malattia
consiste nel certificato privo dell’esplicitazione della
diagnosi. L’attestato è il documento che di regola viene
utilizzato dai lavoratori dei settori pubblico e privato per
la giustificazione dell’assenza e l’omissione della diagnosi
è finalizzata a tutelare la riservatezza del lavoratore.
Come noto, esistono però alcune situazioni particolari in
cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi. Per i
dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni
ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione
della retribuzione e dal regime della reperibilità ai
fini della visita fiscale. In queste situazioni, l’amministrazione
è tenuta ad applicare il regime generale a meno che
non abbia la documentazione che consente di derogarvi
ed è innanzi tutto interesse del dipendente che si assenta
che l’amministrazione abbia tutti gli atti necessari per
applicare in maniera corretta la normativa di riferimento.
Senza dilungarsi sul punto, si rinvia alle indicazioni generali
già fornite dal Dipartimento della funzione pubblica
nelle circolari numeri 7 e 8 del 2008 e 8 del 2010, nonché
nel parere n. 2 del 2010 (tutte reperibili sul sito www.
funzionepubblica.it). In tali ipotesi, il medico certificante
dovrà procedere ad elaborare il certificato in forma telematica,
inserendo sul modello informatico tutti i dati e le
informazioni necessari secondo le indicazioni del decreto
ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, e delle circolari
menzionate, utilizzando, se del caso, la finestra delle note,
che è un campo libero. Il certificato sarà trasmesso dal
medico utilizzando i canali telematici consueti e l’amministrazione
riceverà per via telematica l’attestato. In queste
particolari ipotesi il medico dovrà anche provvedere a
stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato
cartaceo che il lavoratore avrà l’onere di far pervenire
tempestivamente all’amministrazione secondo le tradizionali
modalità (PEC, fax, raccomandata, consegna a
mano). Pertanto, secondo questo processo, l’assenza dal
servizio del dipendente verrà giustificata comunque mediante
la trasmissione del documento informatico, mentre
il regime giuridico dell’assenza sarà condizionato dalla
ricezione della copia del documento da parte dell’amministrazione.
La corrispondenza tra documento cartaceo e
certificato telematico potrà essere verificata dall’amministrazione
interessata mediante consultazione del sito
INPS. 4. La responsabilità specifica per violazione della
normativa in materia di trasmissione telematica dei
certificati.
Con la circolare n. 1 sono state fornite informazioni relativamente
alle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi
di trasmissione per via telematica dei certificati (par.
6). Rimandando al contenuto della predetta circolare,
giova soltanto rammentare che la legge ha introdotto specifiche
sanzioni per la violazione delle norme sulla trasmissione
telematica. Infatti, l’art. 55 -septies , comma 4,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che
«4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via
telematica della certificazione medica concernente assenze
di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce
illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta
l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero,
per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie
locali, della decadenza dalla convenzione, in modo
inderogabile dai contratti o accordi collettivi.». Inoltre,
il comma 6 della medesima disposizione configura delle
ipotesi di illecito per il responsabile della struttura in
cui il dipendente lavora e il dirigente del servizio affari
generali e personale che, in relazione alle proprie competenze,
omettono l’osservanza della normativa relativa alle
assenze dal servizio per malattia. Le sanzioni applicabili
per questa ipotesi sono individuate per relationem con
rinvio agli articoli 21 e 55 sexies comma 3 del medesimo
decreto.
Anche i contratti e gli accordi collettivi recentemente
stipulati sono intervenuti sulla specifica materia. Infatti, il
CCNL relativo all’area IV, dirigenza medica e veterinaria,
stipulato il 6 maggio 2010 prevede la sanzione della sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi
per il caso di «inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili,
in merito alla certificazione medica concernente assenze
di lavoratori per malattia» (art. 8, comma 8) e richiama
il contenuto dell’art. 55 -septies comma 4 citato tra le fattispecie
di illecito che comportano il licenziamento con
preavviso.
Inoltre, gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell’art. 8
del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la disciplina
dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale,
i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti
hanno previsto apposite sanzioni per il caso di mancata
osservanza degli adempimenti connessi alla trasmissione
telematica dei certificati (art. 59 -ter dell’ACN 23 marzo
2005, introdotto dall’ACN 27 maggio 2009 per i medici
di medicina generale; art. 58 -ter dell’ACN del 15 dicembre
2005, introdotto dall’ACN 27 maggio 2009 per
i pediatri di libera scelta; art. 28 -ter dell’ACN 23 marzo
2005, introdotto dall’ACN 27 maggio 2009 per i medici
specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie).
Ciò premesso, come detto in precedenza (cfr: Premessa),
all’esito del collaudo relativo alla funzionalità del
sistema la commissione ha segnalato l’esigenza di monitorare
il processo di trasmissione telematica, visto che durante
i lavori sono emerse delle criticità organizzative soprattutto
per alcuni settori ed aree territoriali. L’esistenza
di tali criticità, per il superamento delle quali le Amministrazioni
interessate lavoreranno durante i prossimi mesi
anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono
allo stato problematici l’emersione e l’accertamento di
eventuali responsabilità per la violazione della specifica
normativa e, quindi, lo svolgimento dei procedimenti per
l’irrogazione delle conseguenti sanzioni. Infatti, la piena
applicazione dell’apparato sanzionatorio richiede la definizione
di presupposti di azione chiari e di un quadro
di operatività certo in mancanza dei quali potrebbe non
essere riscontrabile l’elemento della colpevolezza dell’illecito.
Pertanto, fermo restando l’obbligo dei medici di
continuare a trasmettere i certificati per via telematica in
presenza delle condizioni organizzative e tecniche che
lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al
31 gennaio 2011, durante il quale le più rilevanti criticità
dovranno essere affrontate, è opportuno che le Amministrazioni
competenti si astengano dalla contestazione degli
addebiti specificamente riferiti all’adempimento.
Sarà cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per
la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica e delle
altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo
ulteriori informazioni in vista della piena messa a
regime del sistema.
Raccomandazioni finali.
A fini di monitoraggio, si raccomanda alle Amministrazioni
che, in qualità di datori di lavoro, ricevono attestati
di malattia in forma cartacea al di fuori delle situazioni indicate
nella presente circolare di segnalare l’anomalia entro
48 ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita
comunicazione alla casella di posta elettronica certificata
dell’Azienda di riferimento del medico.
Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente
circolare a voler portare a conoscenza il contenuto
della stessa ai propri dipendenti.
Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni
e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini
professionali di riferimento di volerne dare diffusione
presso gli esercenti la professione medica.
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