Premessa
La disapplicazione delle norme di legge inerenti alla
possibilita` di utilizzare un proprio mezzo di trasporto
per recarsi in missione, da parte di un dipendente
pubblico, operato dall’art. 6 c. 12 del D.L. n.
78/2010, conv. in legge n. 122/2010, ha determinato
un forte sconcerto tra chi deve occuparsi della
gestione del personale dipendente, oltre che piu`
in generale, tra tutto il personale che piu` o meno
frequentemente ha fatto ricorso a questa particolare
forma di autorizzazione per svolgere le sue funzioni
al di fuori della normale sede di lavoro. Non v’e`
infatti chi non abbia riscontrato un palese contrasto
tra la disposizione di legge e le sue stesse finalita` di
contenimento dei costi degli apparati amministrativi,
essendo palese e concreto l’incremento in termini
di costi e/o il decremento in termini di efficienza,
che questo nuovo regime porta con se´.
Una recente pronuncia della Corte dei conti della
Lombardia (n. 949 del 1º ottobre 2010) porta un
po’ di luce su questa materia suggerendo una plausibile
soluzione interpretativa delle norme in questione
che salvaguardi contemporaneamente efficienza
e razionalizzazione dei costi.
La stretta sulle spese per missioni ...
L’art. 6 del D.L. 78 del 31 maggio 2010, convertito
in legge n. 122 del 30 luglio 2010, sotto la rubrica
‘‘Riduzione dei costi degli apparati amministrativi’’,
introduce limiti e restrizioni considerevoli in tema di
spesa per missioni e trasferte per tutte le amministrazioni
pubbliche. La norma ha dichiaratamente la finalita`
di ridurre la spesa degli apparati amministrativi,
come tutte le disposizioni dell’art. 6, e opera sia
nei confronti dei servizi che sporadicamente vengono
prestati al di fuori del territorio di competenza
dell’ente, che quelle connesse a spostamenti che il
dipendente e` chiamato a compiere nel territorio. In
particolare la norma prevede l’impossibilita` per le
singole amministrazioni di autorizzare spese per missioni,
anche all’estero, per un ammontare superiore
al 50% dell’analoga spesa sostenuta nell’anno 2009
determinata a consuntivo con il criterio di cassa.
Un taglio drastico alle risorse impegnabili per l’effettuazione
di tali servizi, che portera` con se´ la necessita`
di rivedere profondamente l’organizzazione
di ogni ente in questo ambito e certamente a effettuare
scelte per priorita`.
La norma esclude l’applicazione del taglio di spesa
per determinate tipologie di missione (missioni internazionali
di pace o connesse ad accordi internazionali
ovvero alla partecipazione a riunioni di organismi
internazionali o comunitari) nonche´ per le spese
sostenute per lo svolgimento di compiti ispettivi.
... e in particolare sull’utilizzo
del mezzo proprio
Il c. 12 della norma in esame, stabilisce con decorrenza
immediata dalla data di sua entrata in vigore, la disapplicazione nei confronti di tutto il personale
pubblico contrattualizzato di cui all’art. 3 del
D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 15 della legge 18 dicembre
1973, n. 836 e dell’art. 8 della legge n.
417 del 26 luglio 1978; analogamente e dalla stessa
data vengono caducati gli effetti di analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi di lavoro.
Si tratta in sostanza delle norme che regolano la
possibilita` di autorizzare il dipendente all’utilizzo
del mezzo proprio per svolgere servizi fuori ufficio
e che ne quantificano i relativi rimborsi delle spese
sostenute.
Le due norme citate rappresentano l’unica fonte
normativa inerente al regime delle missioni e trasferte
in ambito pubblico, ed in particolare l’art.
15 della legge n. 836/1973 e` l’unico riferimento
normativo in cui e` prevista, previa autorizzazione,
la possibilita` del dipendente di spostarsi per ragioni
di servizio, utilizzando un mezzo di sua proprieta`, e
la conseguente possibilita` di ricevere un adeguato
rimborso delle spese sostenute, per cui la loro disapplicazione
ha indotto a considerare totalmente
abrogata ogni possibilita` non solo di ricevere specifici
rimborsi spese, ma addirittura di poter legittimamente
ricorrere a tale possibilita` per tutti gli spostamenti
per servizio.
Analisi della normativa disapplicata
Nell’ambito della regolamentazione generale del
‘‘trattamento economico di missione dei dipendenti
statali’’, disposto dalla legge n. 836/1973 ovvero
del quadro generale di regolamentazione delle casistiche
e delle situazioni in cui il dipendente pubblico
puo` essere chiamato a svolgere la sua attivita` lavorativa
al di fuori della ordinaria sede di lavoro e
dei conseguenti risvolti economici legati alla trasferta,
l’art. 15 detta una regolamentazione specifica
inerente la possibilita` da parte del dipendente di
utilizzare per gli spostamenti fuori ufficio, un proprio
mezzo di trasporto.
La norma in questione sembra dettare una regolamentazione
precisa e stringente limitando al c. 1
in modo preciso l’ambito soggettivo di applicazione,
ovvero si riferisce esplicitamente al personale
che eserciti funzioni ispettive, inoltre al comma
successivo definisce anche un preciso ambito territoriale
in cui tale modalita` di trasporto e` legittimamente
autorizzabile, ovvero l’ambito territoriale di
competenza dell’ente, comunque limitato al territorio
provinciale. Specifica inoltre una condizione
necessaria, ovvero l’accertamento della convenienza
economica rispetto ai normali servizi di trasporto
di linea.
La norma, oltre a definire le modalita` operative di
preventiva autorizzazione da parte del dirigente,
originariamente prevedeva la corresponsione a titolo
di indennita` onnicomprensiva di tutte le spese
sostenute per l’utilizzo del mezzo proprio, di un
importo pari a lire 43 per ogni chilometro percorso.
La stessa norma riconosce la possibilita` del dipendente
di farsi rimborsare anche spese accessorie all’utilizzo
del proprio mezzo quali quelle conseguenti
ai pedaggi autostradali
L’art. 8 della legge n. 417/1978 adegua l’importo
dell’indennita` chilometrica ragguagliandolo ad un
quinto del costo della benzina vigente nel tempo,
per ogni chilometro percorso.
Va notato che il successivo art. 9 della legge n.
417/1978 stabilisce una esplicita deroga all’ambito
territoriale suddetto; tale norma estende di fatto la
possibilita` di autorizzazione all’uso del mezzo proprio
alla generalita` dei dipendenti inviati in missione,
anche se non esercitanti funzioni ispettive, nei
casi in cui il luogo di missione non possa essere
raggiunto da mezzi pubblici, o comunque quando
l’orario dei mezzi esistenti non sia conciliabile
con lo svolgimento della missione (1).
L’estensione della disciplina
alla generalita` delle trasferte
Con successive disposizioni contrattuali i diversi
comparti di contrattazione pubblica, hanno declinato
tale disposizione alle peculiarita` del comparto,
estendendo in qualche modo l’ambito di applicazione
dell’Istituto. L’argomento del trattamento di
missione e trasferta fu infatti ripreso dall’accordo
intercompartimentale n. 395 del 23 agosto 1988 e
successivamente dall’art. 33 del D.P.R. n. 347 del
25 giugno 1983, recettivo dell’accordo nazionale
di lavoro del 29 aprile 1983 per il personale dipendente
dagli enti locali. E ` solo pero` con l’art. 41 c. 4
delle ‘‘Code contrattuali’’ CCNL 14 settembre
2000 che nella disciplina pattizia inerente agli enti
locali si introduce una piu` ampia possibilita` di utilizzo
del mezzo proprio per ragioni di servizio. Il
testo della norma recita infatti: ‘‘Il dipendente
puo` essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare
il proprio mezzo di trasporto, sempreche´ la trasferta
riguardi localita` distante piu` di 10 Km dalla
ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora
abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti piu` conveniente
dei normali servizi di linea. In tal caso ....
al dipendente ... il rimborso delle spese autostradali,
di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo
ed una indennita` chilometrica pari ad un quinto
del costo di un litro di benzina verde per ogni
Km’’.
Seppure in un ambito piu` ampio, non ristretto
espressamente alle ipotesi di esercizio di funzioni
ispettive, la disposizione contrattuale rimarca comunque
l’eccezionalita` del ricorso all’utilizzo del
mezzo proprio, la possibilita` di utilizzarlo per spostamenti
non inferiori a 10 chilometri dalla sede di
lavoro, e la necessita` di comparare dal punto di vista
economico la convenienza di tale soluzione rispetto
al ricorso ai mezzi pubblici.
Gli effetti dell’art. 6 c. 12
del D.L. n. 78/2010
L’intervento abrogativo dell’art. 6 c. 12 del D.L. n.
78/2010 spazza via tali fonti normative e contrattuali
in modo inequivocabile; se sotto il profilo letterale
risulta difficile sostenere una qualche forma
di ultrattivita` dell’istituto dell’utilizzo del mezzo
proprio, sotto il profilo delle intenzioni del legislatore
ogni dubbio viene eliminato; dalla relazione illustrativa
del provvedimento D.L. n. 78/2010 presentata
al Senato, risulta infatti inequivocabilmente
la volonta` del legislatore di ... ‘‘sopprimere l’utilizzo
del mezzo proprio di trasporto... anche .. .nei casi
debitamente autorizzati’’.
Tale indirizzo, se da una parte ha reso chiara la volonta`
del legislatore, ha pero` aperto un forte dibattito
in merito alla sua efficacia in termini di riduzione
della spesa pubblica e in termini di efficienza
dell’azione amministrativa, con particolare riferimento
alle amministrazioni locali che spesso si sono
avvalse proficuamente della disponibilita` dei dipendenti
di utilizzare il proprio mezzo di trasporto;
si pensi che la maggioranza delle amministrazioni
locali deve gestire servizi su territori spesso molto
vasti in assenza di altri mezzi idonei a garantire
la presenza di propri addetti sul territorio. Siamo
quindi di fronte a un provvedimento che con l’intento
di ridurre i costi degli apparati amministrativi
(si veda in tal senso la rubrica dell’art. 6 del D.L. n.
78/2010), rende invece necessario, per non ridurre
l’efficacia dei servizi, ricorrere a soluzioni ben
piu` costose, quali l’acquisto di nuovi mezzi, o il noleggio
di mezzi di trasporto con conducente (taxi),
o anche semplicemente meno efficaci in termini di
utilizzo del tempo di lavoro del dipendente impegnato
fuori sede, come avverrebbe nel caso di sistematico
ricorso a mezzi pubblici di linea.
Di fronte a tale situazione molte amministrazioni si
sono temporaneamente orientate verso una soppressione/
sospensione delle autorizzazioni all’utilizzo
del mezzo di proprieta` del dipendente, ovvero,
in maniera decisamente meno elegante, alla soppressione
della sola liquidazione del rimborso delle
spese chilometriche sostenute dal personale in missione,
autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio.
Del pari risulta diffusa la pratica di sospendere anche
il rimborso delle altre spese connesse all’utilizzo
del mezzo proprio in missione, quali il rimborso
dei pedaggi autostradali e le spese di rimessaggio e
parcheggio del mezzo di proprieta` del dipendente.
In ogni caso si tratta di provvedimenti cautelativi
finalizzati a evitare danni erariali, ma che non risolvono
il problema, scaricandolo sull’efficacia dei
servizi ovvero sul portafoglio del dipendente di
buona volonta` che si sobbarca i costi del proprio
mezzo per attivita` di servizio fuori sede. In ogni caso
si tratta di una situazione da cui occorrerebbe
uscire al piu` presto, prioritariamente con un intervento
abrogativo del legislatore, ma nell’emergenza
attraverso l’individuazione di linee interpretative
sostenibili, atte quanto meno a limitare i danni.
Le interpretazioni possibili
Sia lo stato della normativa scaturita dall’art. 6 c.
12 del D.L. n. 78/1973, che le intenzioni del legislatore
(esplicitate inequivocabilmente in sede di
relazione di presentazione del provvedimento al
Senato) non si prestano a letture diverse da quella
logico-letterale che comporta l’impossibilita` di applicare
le norme in esame dalla data di entrata in vigore
del D.L. n. 78/2010, tuttavia non sono mancati
tentativi di agire in via interpretativa sulla norma in
esame, con la finalita` di dare una sostenibilita` al
quadro normativo superstite anche sul piano dell’efficienza
ed efficacia dei servizi, e quindi tendenti
a limitare o annullare il blocco imposto dalla
Manovra estiva 2010.
Sostanzialmente i diversi sforzi interpretativi si
concretizzano in due distinte linee interpretative:
a) sulla base del testo letterale della norma, l’abrogazione
si riferisce esclusivamente al personale che
svolge attivita` ispettive, e non alla generalita` del
personale pubblico che puo` utilizzare il proprio
mezzo di trasporto, ricevendo l’adeguato rimborso
spese, per attivita` ordinarie (e quindi non ispettive!!).
Tale linea interpretativa e` stata sostenuta dalla
Regione Friuli-Venezia Giulia con parere prot. n.
10693 del 23 giugno 2010;
b) l’art. 6 c. 12 del D.L. n. 78/2010 disapplica l’art.
15 della legge n. 836/1973 e l’art. 8 della legge n.
417/1978, ma lascia vigente il successivo art. 9 legge
n. 417/1978. Tale norma consente, nel caso in
cui particolari esigenze di servizio lo impongano
e qualora risulti economicamente piu` conveniente,
l’uso del proprio mezzo di trasporto, comunque
autorizzato con provvedimento motivato, ‘‘anche
oltre i limiti della circoscrizione provinciale’’; di
conseguenza, la permanenza del corpo normativo
inerente la materia delle missioni e trasferte di questa
disposizione conferma la vigenza del ‘‘principio’’
della rimborsabilita` dei costi sostenuti per l’utilizzo
del mezzo proprio, seppure in casi particolari
e qualora sia economicamente piu` conveniente.
E `questa seconda la linea interpretativa che da piu`
parti si sta tentando di proporre quale via d’uscita
dallo stallo in cui l’art. 6 c. 12 ha messo il sistema.
Pur se l’argomento non e` stato affrontato nella Nota
Anci di piu` generale commento al D.L. n. 78/
2010 (2), si segnala che l’Associazione nazionale
comuni d’Italia, ha comunque fatto sentire la proprio
voce in materia con la nota della Sezione Emilia
Romagna prot. n. 15 del 13 luglio 2010. Con tale
pronuncia, seppure in forma dubitativa, si conclude
per l’autorizzabilita` dell’utilizzo del mezzo
proprio, in base al perdurare in vigenza dell’art. 9
della legge n. 417/1978.
Sulla stessa lunghezza d’onda, si registra l’intervento
del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, con circolare n. 36 prot. n. 89560 del
22 ottobre 2010 (3).
Secondo il Ministero dell’economia e finanze la disapplicazione
delle norme inerenti al mezzo proprio,
non si riferisce al personale che esercita funzioni
ispettive e piu` in generale attivita` istituzionali
di verifica e controllo sul territorio, in ragione della
particolare natura delle funzioni esercitate. Accogliere
la tesi inversa inficerebbe l’efficacia dell’azione
amministrativa degli uffici addetti a queste
attivita`. Deve comunque restare ferma la necessita`
di valutare in ogni caso con attenzione, e in chiave
di contenimento della spesa pubblica, se e quando
ricorrere a tale strumento attivando l’autorizzazione
all’uso del mezzo proprio solo nei casi in cui non
sia altrimenti possibile garantire le primarie funzioni
istituzionali di ispezione, verifica e controllo, e
in ogni caso, qualora la scelta del mezzo proprio
si rilevi economicamente piu` vantaggiosa.
La tesi sembra azzardata; se e` vero che le norme disapplicate
si riferiscono espressamente ‘‘al personale
che per lo svolgimento di funzioni ispettive
abbia frequente necessita`’’ per quale motivo, oltre
alla palese necessita` di proseguire efficacemente
nelle fondamentali attivita` ispettive, di verifica e
controllo del Ministero, si potrebbe concludere
per l’esclusione? La lettura acquista maggior senso
se la si legge in sintonia con un altro fondamentale
passaggio dell’art. 6 del D.L. n. 78/2010, ovvero la
disposizione, di cui si accennava in premessa, contenuta
nel terzo periodo del c. 12, che esclude
espressamente le attivita` di tipo ispettivo effettuate
fuori sede dalla limitazione delle spese di trasferta
in misura non superiore al 50% delle analoghe spese
sostenute nel corso dell’anno 2009. Risulterebbe
palese, nell’ottica del Ministero, anche nella volonta`
del legislatore, l’intento di salvaguardare comunque
le attivita` di tipo ispettivo, fondamentale, ad
esempio, per le attivita` di controllo e repressione
dell’evasione fiscale proprie del Dicastero delle Finanze.
Quanto invece alla generalita` del personale dipendente,
anche non esercitante funzioni ispettive, la
permanenza in vigore dell’art. 9 della legge n.
417/1978 giustifica il perdurare della possibilita`
di autorizzare legittimamente il personale in trasferta
all’utilizzo del mezzo proprio. Il Ministero su
questo punto da pero` una lettura fortemente orientata
alle finalita` di ‘‘riduzione dei costi degli apparati
amministrativi’’ dell’art. 6 della Manovra estiva
2010, e rimarca che le autorizzazioni rilasciate
in tal senso, potranno avere effetto esclusivamente
a garantire la copertura assicurativa. Si rammenta
in proposito che all’entrata in vigore del D.L. n.
78/2010 alcune compagnie di assicurazione avevano
immediatamente segnalato l’impossibilita` di coprire
i sinistri occorsi al personale dipendente inviato
in missione con il proprio mezzo, in assenza
di una legittimazione giuridica valida all’autorizzazione.
Di fatto, facendo una espressa deroga per il
personale addetto a funzioni ispettive, di verifica e
controllo, si vieta non gia` la possibilita` di autorizzazione
all’utilizzo del mezzo proprio, quanto il
rimborso delle spese conseguenti.
Piu` di recente si registra invece la voce autorevole
della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo
per la Lombardia, che in risposta ad uno specifico
quesito sull’esatto ambito di applicazione dell’art. 6
c. 12 del D.L. n. 78/2010, e di conseguenza sull’ammissibilita`
di residue ipotesi di autorizzazione
all’uso del mezzo proprio dei dipendenti di enti locali
in trasferta, ha prodotto la delibera n. 949 del 1º
ottobre 2010 (4).
La pronuncia della Corte, che fa seguito ad uno
specifico quesito di un ente territoriale, riguarda
espressamente il caso di dipendenti che non svolgono
attivita` di tipo ispettivo, ma che devono comunque
effettuare frequenti spostamenti all’interno
del territorio di competenza dell’ente per ragioni
connesse al servizio. L’ente istante rappresenta la maggiore
dispendiosita` del servizio organizzato
con vetture di proprieta` dell’ente rispetto al riconoscimento
del rimborso chilometrico ai dipendenti
che usino il proprio mezzo.
Il Collegio incentra la sua analisi prima di tutto sull’esatta
individuazione dell’ambito di applicazione
della norma e sulla verifica eventuale residuale ipotesi
di autorizzazione dell’uso del mezzo proprio.
In questo senso la Corte preliminarmente sgombra
il campo da qualsiasi dubbio inerente possibili
esclusioni dall’ambito di applicazione dell’art. 6
c. 12, stabilendo inequivocabilmente che l’effetto
disapplicativo della norma in esame colpisce sia i
dipendenti che svolgono funzioni ispettive (art.
15 c. 1 legge n. 836/1973) che la generalita` dei dipendenti
esercitanti altre funzioni (c. 3), in ragione
della ratio di contenimento della spesa della p.a.
che pervade tutto il provvedimento in esame. Il secondo
luogo l’esame della Corte si spinge a verificare,
confermandola, la portata disapplicativa del
D.L. n. 78/2010 anche nei confronti delle analoghe
disposizioni contrattuali, e segnatamente, nell’ambito
del comparto regioni-enti locali, dell’art. 41
del CCNL 14 settembre 2000, avendo, entrambe
le disposizioni disapplicate, una ‘‘medesima portata
contenutistica’’. In questo senso siamo quindi di
fronte ad una dissonante diversita` di opinioni rispetto
a quanto sostenuto dal Ministero dell’economie
e delle finanze.
Nel piu` stringente merito della questione in esame,
la Corte, argomentando in base alla permanenza in
vigore dell’art. 9 della legge n. 17/1978, afferma
che nell’ambito delle Autonomie locali, tale disposizione
non riguarda direttamente la pura e semplice
razionalizzazione della spesa pubblica, bensı` in
una visione piu` ampia, l’autonomo potere di ogni
singola amministrazione di organizzazione dei propri
servizi. In quest’ottica l’ente territoriale legittimamente
puo` valutare le ‘‘particolari esigenze di
servizio’’ che impongano il ricorso all’autorizzazione
all’uso del mezzo proprio, previa verifica della
sua maggiore convenienza economica. E tale
esercizio dell’autonomia organizzativa degli enti
locali, sancito ormai inequivocabilmente dal nuovo
testo del Titolo V della Costituzione, potra` in ogni
caso determinare benefici effetti anche sul versante
della spesa pubblica.
La Sezione Lombardia conclude sposando una interpretazione
costituzionalmente orientata, in base
alla quale l’intervento disapplicativo dell’art. 6
del D.L. n. 78/2010 non puo` incidere sugli autonomi
poteri del singolo ente di organizzare autonomamente
i propri servizi. Tale lettura, conclude la
Corte, non solo porta a ritenere che l’uso del mezzo
proprio puo` essere legittimamente autorizzato, se
cio` incrementa efficacia, efficienza ed economicita`
dei servizi resi con tale particolare modalita`, ma anche
che la regolamentazione di tale fenomeno, con
propria autonoma regolamentazione, rende sostenibile
sia la rifusione delle spese effettivamente sostenute
in proprio dal dipendente, che la copertura
assicurativa dei mezzi privati attraverso polizze sottoscritte
dall’ente.
Tale tesi interpretativa porta a concludere per la necessita`
che ogni ente, in rispetto dei principi di contenimento
della spesa pubblica ribaditi in materia
dall’art. 6 della Manovra estiva 2010, organizzi
autonomamente, con proprio atto regolamentare,
le ipotesi di autorizzazione all’utilizzo del proprio
mezzo di trasporto per i propri dipendenti inviati
in missione, fuori o all’interno del proprio territorio
di competenza, non fosse altro per colmare un’ultima
lacuna del quadro complessivo: essendo stato
disapplicato l’art. 8 della legge n. 417/1978, e completamente
venuta meno una disciplina normativa
che regoli l’entita` economica del rimborso chilometrico.
Va comunque evidenziato che tale autonoma regolamentazione
non puo` prescindere da una attenta
valutazione in merito a:
_ l’essenzialita` dei servizi interessati e quindi una
pre-selezione degli ambiti di ricorso all’utilizzo
del mezzo proprio;
_ l’individuazione di ipotesi in cui sia certa l’opportunita`
organizzativa della modalita` di trasporto
prescelta;
_ il richiamo costante a criteri di economicita` e efficienza
in questo tipo di scelta;
_ la necessita` che tali considerazioni vengano convogliate
in un atto autorizzativo ben motivato e circostanziato.
Naturalmente la regolamentazione dovra` essere finalizzata
ad una complessiva riduzione dei costi,
in considerazione del fatto che, le spese per l’utilizzo
del mezzo proprio, al pari di tutte le spese di
missioni e trasferte, dovranno essere ricondotte
nel 2011 al 50% dell’analoga spesa sostenuta nel
2009.
In ogni caso l’art. 6 c. 12 del D.L. n. 78/2010 deve
essere un’occasione per ripensare il sistema per rifondarlo
su binari di efficienza ed efficacia, in
un’ottica di ottimale utilizzo delle risorse.
di Paolo Belli
Responsabile del servizio contabilita` e pensioni Comune di Cesena
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