domenica 23 gennaio 2011

Requisiti per il conferimento di incarichi di direzione del personale nelle pubbliche amministrazioni - CIRCOLARE 6 agosto 2010 , n. 11/2010

1. Premessa .


L’art. 52 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,

ha modificato l’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, inserendo nel testo il comma 1 -bis . Questo

prevede che «Non possono essere conferiti incarichi di

direzione di strutture deputate alla gestione del personale

a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi

due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali

o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti

continuativi di collaborazione o di consulenza con le

predette organizzazioni». La disposizione è stata approvata

ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera m) , della legge

4 marzo 2009, n. 15, nell’esercizio della delega al Governo

a «rivedere la disciplina delle incompatibilità per i

dirigenti pubblici e rafforzarne l’autonomia rispetto alle

organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all’autorità

politica».

Considerati i numerosi quesiti pervenuti sulla portata

della norma, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni

generali ai fini di un’omogenea applicazione della

disposizione.

2. Finalità della norma .

La norma introduce un impedimento ovvero una condizione

ostativa relativa al conferimento di incarichi di

direzione nelle amministrazioni con riferimento alla preposizione

a strutture che gestiscono il personale.

La finalità della disposizione è quella di perseguire

un’azione amministrativa imparziale e uno svolgimento

della funzione dirigenziale scevro da possibili condizionamenti

mediante il ricorso a strumenti organizzativi

formali. La norma pertanto si riconduce ai principi

di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della

Costituzione, che, a prescindere dalla natura dell’attività

e anche in presenza di un rapporto di lavoro contrattualizzato,

debbono essere osservati dalla pubblica amministrazione,

la quale è tenuta «al rispetto dei principi costituzionali

di legalità, imparzialità e buon andamento cui è

estranea ogni logica speculativa» (Corte costituzionale,

sentenze n. 146 del 2008 e 82 del 2003).

Ciò che si vuole evitare è un’eventuale influenza sulla

gestione che può derivare dal coinvolgimento attuale

o passato del responsabile della struttura in particolari

e significative attività sindacali o politiche o dall’aver

avuto con tali organizzazioni particolari rapporti. In

quest’ottica, la disposizione pone una norma precettiva

che non prevede alternative, volta ad evitare un potenziale

conflitto di interessi tra due uffici o tra l’interesse

personale e l’interesse pubblico. La situazione di «incompatibilità

» dovuta alla circostanza di rivestire una carica

in organizzazioni sindacali o in partiti politici o di avere

collaborazioni continuative con tali organizzazioni non è

rimovibile, a nulla valendo il fatto che l’incaricato possa

eventualmente dimettersi. Solo il decorso del tempo previsto

può rendere possibile il conferimento dell’incarico

nell’amministrazione.

La disposizione si colloca nel quadro più generale delle

misure introdotte con la riforma finalizzate a rafforzare il

ruolo del dirigente e, soprattutto, l’autonomia della sua

gestione rispetto a possibili ingerenze della politica e del

sindacato. Si pensi alla nuova formulazione dell’art. 5 del

decreto legislativo n. 165 del 2001 (novellato dall’art. 34

del decreto legislativo n. 150 del 2009), nel quale chiaramente

si ribadisce che «… le determinazioni per l’organizzazione

degli uffi ci e le misure inerenti alla gestione

dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli

organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del

privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione

ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’art. 9. Rientrano,

in particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali

le misure inerenti la gestione delle risorse umane

nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la

direzione, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli

uffici». In questo contesto rientra anche la revisione della

disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi

dirigenziali operata mediante la novella all’art. 19 del decreto

legislativo n. 165 del 2001 da parte dell’art. 40 del

decreto legislativo n. 150 del 2009, lì dove, in aderenza

all’orientamento della Corte costituzionale (Corte costituzionale,

sentenze n. 161 del 2008, numeri 103 e 104

del 2007), è stata eliminata la previsione della cessazione

automatica dell’incarico, decorsi 90 giorni dal voto sulla

fiducia al Governo, in precedenza prevista per gli incarichi

conferiti ai sensi dei commi 5 -bis e 6 del medesimo

articolo, con conseguente limitazione della caducazione

automatica agli incarichi di vertice.

3. Ambito soggettivo .

3.1. Le amministrazioni interessate.

Come detto, la norma concerne le modalità di conferimento

degli incarichi di responsabilità sulle strutture;

essa pertanto riguarda direttamente le amministrazioni

dello Stato. Tenuto conto del fatto che la norma persegue

i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon

andamento, per le altre amministrazioni la norma vale

comunque come principio. Le amministrazioni non statali,

quindi, devono adeguare il proprio ordinamento al

principio enunciato nella disposizione operando secondo

quanto previsto dall’art. 27 del decreto legislativo n. 165

del 2001 e, per gli enti locali, dall’art. 111 del decreto

legislativo n. 267 del 2000.

3.2. I soggetti interessati. Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato,

l’impedimento concerne innanzi tutto gli incarichi dirigenziali

conferiti ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo

n. 165 del 2001. Il vincolo di incompatibilità sussiste

anche nei confronti di tutti i dirigenti che vengono preposti

in base al comma 5 -bis e ai soggetti incaricati ai sensi

del comma 6 del citato articolo. Stante l’ampia dizione

utilizzata nella disposizione e la finalità perseguita, la

norma si applica inoltre a tutte le ipotesi in cui sia conferito

con atto formale un incarico sulle strutture deputate

alla gestione del personale. Sono comprese nel campo di

applicazione anche le strutture prive di rilevanza esterna

e, quindi, la disposizione riguarda pure l’attribuzione di

posizioni organizzative e di competenza mediante delega.

4. Ambito oggettivo .

4.1. Individuazione delle «strutture deputate alla gestione

del personale».

La norma in esame pone il regime di vincolo in riferimento

agli incarichi di direzione di «strutture deputate

alla gestione del personale». Il termine «deputate» individua

in modo chiaro la «missione», ossia la competenza

specifica in materia di gestione «del» personale. Pertanto,

la locuzione è da riferirsi propriamente ai soli uffici

cui istituzionalmente, in base agli atti di organizzazione,

è attribuita la competenza sulla gestione del personale

in ciascuna amministrazione. Dunque, non è compresa

nella previsione la preposizione ad uffici che, tra le altre

competenze, svolgono anche l’attività di gestione del

personale (ad esempio, i Capi Dipartimento e i Segretari

generali preposti a strutture organizzative complesse nel

cui ambito sono collocati gli uffici dirigenziali generali

competenti in materia di affari generali e personale, mentre

rientrano nel regime restrittivo i Capi Dipartimento

degli affari generali e personale) e, in generale, la preposizione

alle strutture alle quali, specie in amministrazioni

di dimensioni ridotte, fanno capo tutte le competenze

generali di gestione, tra cui quella relativa al personale

interno (ad esempio, i dirigenti scolastici e, comunque,

tutti i dirigenti cui viene attribuito un incarico di funzione

su un ufficio, i quali, come noto, hanno competenza sulla

gestione del personale assegnato alla propria struttura). In

tali ipotesi, sarà cura di ciascun responsabile evitare la ricorrenza

di situazioni di conflitto di interesse, soprattutto

in occasione di trattative negoziali, adottando, se del caso,

le iniziative e gli atti organizzativi necessari. Si richiama

in proposito l’osservanza del codice di comportamento

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato

con decreto ministeriale 28 novembre 2000.

In sostanza, la prescrizione riguarda la preposizione

alle strutture del personale, siano esse di livello generale

o non generale, competenti in materia di reclutamento,

trattamento, gestione e sviluppo del personale, relazioni

sindacali, secondo le scelte e l’individuazione che ogni

amministrazione effettuerà in base alle competenze attribuite

dallo specifico ordinamento a ciascuna struttura.

Nella valutazione, fra gli altri aspetti, saranno considerati

anche il potere di rappresentanza quale delegazione

trattante per l’amministrazione attribuito all’ufficio ed il

grado di discrezionalità insito nell’esercizio di ciascuna

competenza.

Al fine di un’applicazione quanto più oggettiva della

norma, sarebbe opportuno che ciascuna amministrazione

individuasse, per mezzo del regolamento di organizzazione

o mediante altro atto ministeriale generale, le strutture

per le quali sussiste il regime di limitazione in base alla

norma. Ciò si rivela tanto più utile in quanto le nuove

norme sul conferimento degli incarichi ai dirigenti, in osservanza

ad un principio di trasparenza, prevedono che il

conferimento dell’incarico sia preceduto dalla pubblicizzazione

dei posti vacanti e dalla valutazione delle disponibilità

dei candidati (art. 19, comma 1 -bis , del decreto

legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo

n. 150 del 2009). L’individuazione a priori e in generale

delle posizioni la cui copertura richiede la sussistenza

di particolari requisiti contribuisce ad evitare che soggetti

che non rispondono alle condizioni di legge possano

manifestare all’amministrazione la propria disponibilità

verso posti per i quali vige la preclusione.

4.2. Concetto di carica in organizzazione sindacale e in

partiti politici ai fini dell’applicazione della norma.

La norma, come detto, introduce una condizione ostativa

per il conferimento di incarichi rispetto allo svolgimento

attuale o passato di certe attività. Trattandosi di disposizione

che interferisce con libertà costituzionalmente

tutelate (articoli 18, 39 e 49 Cost.), la sua portata va interpretata

in maniera strettamente attinente alla finalità

perseguita.

4.2.1. Il concetto di carica in organizzazioni sindacali.

Premesso che la mera iscrizione quale associato ad un

sindacato o ad un partito politico non ha alcun rilievo ai

fini dell’applicazione della disposizione, per il concetto

di carica sindacale si ritiene coerente con le predette finalità

attribuire rilievo all’aspetto del ruolo che il soggetto

assume e svolge nell’ambito dell’organizzazione sindacale.

Tale ruolo non può essere quello di semplice partecipazione

priva di funzione direzionale. Sono richiesti

invece la partecipazione alle scelte dell’organizzazione e

lo svolgimento, come da statuto o da atto costitutivo, di

compiti di reale impulso all’attività mediante la decisione,

l’adozione e l’esternazione di atti gestionali secondo

quanto previsto negli atti costitutivi e negli statuti delle

organizzazioni o quanto risultante dalle eventuali comunicazioni

dei sindacati. Nell’ottica dell’introduzione in

via legislativa di precauzioni formali finalizzate ad assicurare

un esercizio della funzione scevro da possibili

condizionamenti, la circostanza che il dipendente ricopra

o abbia ricoperto nel biennio precedente questo tipo di

carica è un fattore di interferenza che si intende escludere

a priori poiché il soggetto, in quanto organo che è stato

recentemente munito di mandato per realizzare i fini del

sindacato, potrebbe essere coinvolto anche nell’espletamento

dell’incarico di gestione all’interno dell’amministrazione.

Coerentemente con l’intento sopra enunciato

di interpretare la norma in senso stretto ed in linea con la

finalità, non si ritiene rientri nel concetto di carica sindacale

la circostanza di svolgere attività nell’associazione

in mancanza della titolarità delle funzioni sopra indicate,

poiché in tal caso risulta assente il potere di assumere

decisioni autonomamente rilevanti nell’organizzazione e

per l’organizzazione. In sostanza, ai fini della norma in esame è rilevante la

circostanza di essere o di essere stato dirigente sindacale,

nonché di agire — in virtù di un atto formale — in nome

e per conto dell’associazione quale funzionario delegato.

Un conforto normativo all’utilizzo di questi criteri può

essere rintracciato nell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo

n. 564 del 1996, che, nell’ambito di una disciplina

relativa alla contribuzione figurativa per le posizioni di

aspettativa sindacale e politica, definisce cariche sindacali

«quelle previste dalle norme statutarie e formalmente

attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e

dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o

di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi

collegiali dell’organizzazione sindacale».

La rilevanza della carica nel senso sopra indicato si

verifica in qualsiasi tipo di organizzazione sia essa una

confederazione, una federazione o un’organizzazione di

categoria.

Inoltre, la rilevanza della carica si realizza a qualsiasi

livello dell’organizzazione, sia esso nazionale, locale o

aziendale. Quindi, rientra nel concetto di carica anche la

funzione di dirigente sindacale nell’ambito delle R.S.A.,

operanti per i dirigenti delle aree, le quali, nel settore del

lavoro pubblico, sono costituite dalle organizzazioni sindacali

rappresentative e si presentano come articolazioni

periferiche del sindacato (art. 42, comma 2, del decreto

legislativo n. 165 del 2001).

Ai fini della norma si deve ritenere compreso nel regime

di impedimento anche l’essere componente della

R.S.U.. Infatti, la R.S.U. è costituita a seguito di elezione

di candidati in liste presentate dalle organizzazioni sindacali

(art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del

2001), i suoi componenti sono equiparati ai dirigenti delle

R.S.A. (art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 165

del 2001) e l’organismo subentra «alle RSA o alle analoghe

strutture sindacali esistenti comunque denominate

ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e

dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali

ad esse spettanti» (art. 5, CCNQ 7 agosto 1998).

Si segnala che un repertorio delle organizzazioni sindacali

presenti nei vari comparti di contrattazione è elaborato

e pubblicato periodicamente dall’ARAN (www.

aranagenzia.it), che cura l’accertamento della rappresentatività

sindacale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo

n. 165 del 2001. Tale documento non ha carattere

esaustivo, ma può essere un utile punto di riferimento per

conoscere i sindacati che operano nell’ambito dei diversi

comparti ed aree.

4.2.2. Il concetto di carica in partiti politici.

Anche per l’individuazione del concetto di carica in

partito politico è necessario utilizzare criteri rispettosi

e non eccedenti la finalità della legge. Il riferimento al

criterio direttivo, utilizzato per l’individuazione delle cariche

sindacali rilevanti, è utile anche per delimitare le

cariche in partito politico. Infatti, attraverso la condizione

ostativa posta dalla norma si elimina a priori il rischio

del conflitto di interesse che si può creare tra il soggetto

che opera nell’amministrazione come dirigente preposto

alla direzione del personale e il soggetto che opera o ha

operato nell’organizzazione politica con poteri direttivi.

Pertanto, l’impedimento al conferimento dell’incarico

sulle strutture del personale sussiste ogni qual volta nei

confronti dell’interessato ricorrono le condizioni dell’attribuzione

di un incarico formale su posizioni direttive

dell’organizzazione partito, nelle sue varie articolazioni,

che comportano compiti di reale impulso all’attività mediante

l’adozione di decisioni, anche con la loro esternazione

al di fuori dell’organizzazione, di atti di gestione,

come da statuto, da atto costitutivo, delibera dell’assemblea

o di altro organo del partito.

La considerazione del potere direttivo quale elemento

necessario per la configurazione della carica politica trova

il conforto nell’orientamento formatosi nell’ambito della

giurisprudenza amministrativa in tema di commissioni di

concorso, disciplinate dall’art. 35, comma 3, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, che, al pari della disposizione

in esame, prevede quale causa ostativa alla nomina nelle

commissioni l’essere titolare di «carica politica» (Cons.

Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056; Tar Lazio, Roma,

Sez. II -quater , 22 aprile 2008, n. 3367). In particolare, il

Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che «per

carica politica deve intendersi solo l’ufficio che postula

la rappresentanza, in via organica e professionale, di interessi

e valori direttamente riferibili ad una parte politica,

e cioè, ad un partito, con la conseguenza che il divieto

in esame va circoscritto ai soli titolari di cariche direttive

all’interno dei partiti» (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio

2002, n. 4056).

Occorre precisare che la circostanza che l’interessato

sia risultato vincitore in competizioni elettorali non è di

per sé significativa della ricorrenza del presupposto richiesto

dalla norma. Infatti, da un lato le cariche in partiti

politici possono essere attribuite anche a soggetti che non

sono risultati eletti, dall’altro, dal fatto di essere risultato

eletto non consegue automaticamente l’attribuzione di

una carica nel senso indicato. Emerge quindi la differenza

tra il concetto di carica in partito politico, che comporta

un’investitura formale nell’organizzazione dell’associazione,

e carica pubblica, consistente nel conferimento

di un incarico organico nell’organizzazione pubblica. È

chiaro che, a prescindere dalla norma in esame, rimane

in ogni caso salvo il principio generale della distinzione

tra attività di indirizzo e controllo e attività di gestione

amministrativa, con la conseguente preclusione della possibilità

di attribuire la responsabilità di strutture amministrative

di gestione ad organi facenti parte dell’autorità

politica (salvo precise eccezioni, come per gli enti locali

previsto dall’art. 53, comma 23, della legge n. 388 del

2000). Anche per questo caso vale il richiamo all’osservanza

del codice di comportamento dei dipendenti delle

pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l’individuazione dei partiti politici,

non esiste nel nostro ordinamento un albo ufficiale

dei partiti politici, che, come detto, si configurano come

associazioni non riconosciute dalla più varia articolazione.

Non si intende in questa sede fornire specifici criteri

di individuazione, ma soltanto rammentare elaborazioni

già compiute. Richiamando l’orientamento della dottrina

prevalente, il partito politico è definito come «“parte totale”,

propria di una formazione sociale che, pur adottando una visione

del mondo necessariamente caratterizzata

da uno specifico indirizzo politico ideologico, è in grado

di proporre una sintesi politica dei particolari interessi

espressi dalla società» (G. Rizzoni, in commentario alla

Costituzione a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti,

sub art. 49, UTET, 2006, 985 ss., con citazione di Mortati

e Crisafulli).

Tale dottrina ha pure evidenziato i caratteri tipici del

partito politico alla luce del dettato costituzionale, che

vengono individuati nella partecipazione a competizioni

elettorali e nell’essere munito di un’organizzazione stabile

e di un’articolazione organizzativa permanente, con il

che si individuerebbe anche la differenziazione rispetto

ad altre formazioni, come i gruppi di pressione e i gruppi

politici organizzati (idem).

4.2.3. Le collaborazioni e le consulenze rilevanti ai fini

dell’applicazione della disposizione.

Analogo impedimento è stabilito dalla disposizione anche

nei confronti di chi abbia o abbia avuto nei due anni

precedenti «rapporti continuativi di collaborazione o di

consulenza» con le organizzazioni politiche o sindacali.

Al fine di indicare i limiti di operatività della norma ed

evitare un’applicazione fumosa e ambigua del disposto

in un contesto che, come si è visto, è caratterizzato dalla

rilevanza di valori costituzionali, si ritiene che la sua

portata possa essere limitata alle collaborazioni oggetto

di un rapporto di lavoro e professionale qualificate dalla

pattuizione di un compenso. L’esistenza del rapporto

di lavoro e professionale, infatti, consente di ancorare a

dati oggettivi accertabili la verifica della sussistenza del

vincolo con l’associazione, evitando nei fatti che anche

un rapporto di cortesia od «amicale» di interessamento

possa far scattare l’incompatibilità. D’altra parte, è con la

pattuizione e la corresponsione del compenso che si rafforzano

il vincolo e l’interesse del soggetto nei confronti

dell’organizzazione. Pertanto, non si ritengono rilevanti

per la configurazione della causa ostativa eventuali collaborazioni

a titolo gratuito, che, d’altra parte, rappresentano

un’eccezione rispetto alla regola dell’onerosità delle

prestazioni lavorative e professionali.

La legge menziona i rapporti di collaborazione e di

consulenza. Quest’ultima si configura come una collaborazione

avente un particolare oggetto, quella dell’assistenza

con il consiglio, realizzando la fattispecie della

prestazione d’opera intellettuale.

In base alla norma, non rilevano rapporti di tipo occasionale

o saltuario, mentre l’incompatibilità sussiste nel

caso di ripetuti rapporti aventi carattere occasionale tali

da concretarsi in attività continuativa.

La terminologia utilizzata nel testo, nell’ottica dell’esigenza

di interpretare la disposizione in senso coerente

con le finalità perseguite, induce a ritenere che nel concetto

di collaborazione rilevante rientri anche la fattispecie

del rapporto di lavoro subordinato, il quale certamente

implica una collaborazione continuativa con il datore caratterizzata

dal particolare vincolo della subordinazione.

Pertanto, le collaborazioni rilevanti sono quelle oggetto

di lavoro autonomo, che si traducono in rapporti continuativi

o di lavoro a progetto, e oggetto di lavoro subordinato,

per la cui prestazione è stabilito un compenso. Si

precisa, inoltre, che la norma non richiede che la collaborazione

sia coordinata oltre che continuativa; in sostanza,

la disposizione prescinde dalla concreta configurazione

del rapporto quale collaborazione a progetto.

5. Ambito temporale di applicazione .

In base alla norma, l’impedimento si manifesta nel

caso in cui l’incarico o la collaborazione sia in corso al

momento della preposizione alla struttura o si siano verificati

negli ultimi due anni. Gli estremi del periodo di

incompatibilità sono costituiti da un lato dalla scadenza

del mandato o dal termine del rapporto di collaborazione

o di lavoro subordinato e, dall’altro, dal termine iniziale

di efficacia del provvedimento di incarico dirigenziale.

In mancanza di una più specifica indicazione della norma,

per individuare il dies a quo dell’operatività della disposizione

è necessario fare riferimento al generale principio

secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire.

Conseguentemente, la norma in esame riguarda soltanto

gli incarichi di direzione conferiti a decorrere dall’entrata

in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2009 (15 novembre

2009). In assenza di diversa disposizione, per tali

incarichi dovrà essere verificata l’insussistenza della causa

ostativa con riferimento al momento del conferimento

e con riferimento al pregresso biennio.

6. Dichiarazione di notorietà dell’interessato .

Ai fi ni dell’osservanza della norma, le amministrazioni

che intendono conferire un incarico su strutture deputate

alla gestione del personale debbono acquisire apposita

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte

dell’interessato resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445

del 2000.

7. Inosservanza della norma .

Nel caso in cui dovesse emergere la situazione di incompatibilità,

a parte l’applicazione delle sanzioni collegate

alla falsa dichiarazione resa (art. 76 del D.P.R. n. 445

del 2000), l’amministrazione avvierà il procedimento disciplinare

per l’accertamento della relativa responsabilità

e l’applicazione delle connesse sanzioni. In proposito, si

segnala che l’art. 55 -quater del decreto legislativo n. 165

del 2001, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo

n. 150 del 2001, prevede la sanzione del licenziamento

senza preavviso nei casi di «falsità documentali o dichiarative

commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione

del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera

». La fattispecie disciplinare è stata ripresa dall’art. 9

del CCNL dell’area dirigenziale I stipulato il 12 febbraio

2010, contratto che, come noto, ha per la prima volta

disciplinato il codice disciplinare per il personale dirigenziale.

Nonostante l’infrazione faccia specificamente

riferimento all’instaurazione del rapporto di lavoro e alle

progressioni di carriera, è chiaro che l’analoga condotta

tenuta al fine di conseguire il conferimento dell’incarico,

merita una valutazione altrettanto severa e può essere tale

da giustificare il recesso per giusta causa, sempre possibile

a mente di quanto previsto dalla menzionata clausola.

Per il personale non dirigenziale ad analoghe conclusioni

potrà pervenirsi ai sensi dell’art. 13, comma 6 del CCNL

12 giugno 2003. Considerato che la norma contiene un impedimento

rispetto all’esercizio del potere di conferire l’incarico, a

seconda delle circostanze, la responsabilità potrà estendersi

anche al soggetto conferente, il quale poteva eventualmente

essere a conoscenza della situazione ostativa o

aver omesso l’accertamento del requisito.

A fronte dell’esistenza di una delle ragioni di impedimento

introdotte dall’art. 53, comma 1 -bis , in esame

l’amministrazione, come detto, non può conferire incarichi

di gestione del personale. Nell’ipotesi in cui l’incarico

venisse conferito in presenza di una causa ostativa,

questa determinerebbe la nullità degli atti con cui l’incarico

è stato attribuito per violazione di norma imperativa.

L’amministrazione dovrebbe pertanto operare per la

rimozione dell’illegittimità ed il ripristino della legalità

mediante l’adozione di un atto ricognitivo della nullità e

il conferimento di un nuovo incarico a soggetto munito

dei requisiti prescritti dalla legge. A prescindere dalla natura

giuridica degli atti in questione, appare rispettoso del

corretto assetto dei rapporti tra l’amministrazione ed il

dirigente che la rimozione degli atti viziati sia preceduta

da una comunicazione di avvio del procedimento indirizzata

all’interessato, con il quale è opportuno si verifichi

un contraddittorio sui presupposti di fatto.

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