Matura responsabilità amministrativa in capo al dirigente che si liquida direttamente
le incentivazioni per il maggiore gettito derivante dalla lotta all'evasione Ici senza che
queste risorse siano state inserite nel fondo per la contrattazione decentrata della
dirigenza. È questo l'innovativo principio fissato dalla Corte dei conti della Puglia
(presidente Schlitzer e relatore Glinianski) con la sentenza n. 1066 del 20 settembre.
La sanzione è stata irrogata nella misura ridotta del 50% del compenso percepito in
ragione dell'utilitas comunque conseguita dall'ente a seguito dell'attività svolta dal
dirigente. L'importanza della sentenza è accresciuta dalla considerazione che i
principi in essa contenuti possono essere estesi a tutti i compensi previsti da
specifiche norme di legge, come l'incentivazione della realizzazione di opere
pubbliche, quello per i contenziosi vinti dagli avvocati dirigenti dell'ente eccetera. In
questo modo si sanziona un comportamento assai diffuso nelle pubbliche
amministrazioni, nonostante il testo unico sul lavoro pubblico, già nel 1993, abbia
stabilito che tutti i compensi ai dirigenti e ai dipendenti devono essere erogati
tramite il fondo per le risorse decentrate ed essere oggetto di contrattazione. In
contestazione non sono stati né la legittimità del compenso né la partecipazione del
dirigente, in quanto il legislatore e il contratto nazionale lo prevedono espressamente.
Il fatto che il Comune nel proprio Peg (strumento peraltro palesemente inadatto a
contenere scelte di questo tipo) avesse previsto l'erogazione diretta di questo
compenso non vale come esimente dalla maturazione di responsabilità: queste scelte
non hanno infatti «forza derogatoria delle disposizioni contrattuali, unica fonte
legittimata a disciplinare la materia è il contratto collettivo che impone che al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti si provvede
mediante l'utilizzo, tra l'altro, anche delle risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati raggiunti…( articolo 37 del
contratto nazionale del 10 aprile 1996) e che a tal fine sono utilizzate le risorse che
specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza (articolo
26 del contratto nazionale del 23 dicembre 1999)». La sentenza rileva che la ratio
della disposizione con cui si richiede l'inserimento nel fondo di queste voci è quella di
consentire alle amministrazioni di effettuare «una preliminare valutazione della loro
incidenza sulla retribuzione di risultato spettante al dirigente interessato».