d) l'articolo 147 è sostituito
dai seguenti:
«Art. 147. - (Tipologia dei
controlli interni).
1.
Gli enti locali, nell'ambito della loro
autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per
garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2.
Il sistema di controllo interno è diretto a:
a) verificare,
attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi
interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché
tra risorse impiegate e risultati;
b) valutare
l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in
termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) garantire
il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza,
della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di
stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte
del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da
parte dei responsabili dei servizi;
d) verificare,
attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi
e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la
redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità
degli organismi gestionali esterni dell'ente;
e) garantire
il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante
organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare
la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3.
Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano
solo agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
4.
Nell'ambito della loro autonomia normativa e
organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni
secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario
dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi
e le unità di controllo, laddove istituite.
5.
Per l'effettuazione dei controlli di cui al
comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una
convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
Art. 147-bis. - (Controllo di
regolarità amministrativa e contabile).
1.
Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da
ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa. E' inoltre effettuato dal responsabile del servizio finanziario
ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del
visto attestante la copertura finanziaria.
2.
Il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi
generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia
organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla
normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di
spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa,
i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione
casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
3.
Le risultanze del controllo di cui al comma 2
sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei
servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei
dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.
Art. 147-ter.
- (Controllo strategico).
1.
Per verificare lo stato di attuazione dei
programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con
popolazione superiore a 10.000 abitanti definisce, secondo la propria autonomia
organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti
economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione
rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i
progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di
soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. L'ente
locale con popolazione superiore a 10.000 abitanti può esercitare in forma
associata la funzione di controllo strategico.
2.
L'unità preposta al controllo strategico elabora
rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la
successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei
programmi, secondo modalità da definire con il regolamento di contabilità
dell'ente in base a quanto previsto dallo statuto.
Art.
147-quater. - (Controlli sulle società partecipate).
1.
L'ente locale definisce, secondo la propria
autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate
dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture
proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2.
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1,
l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170,
comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata,
secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente
proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa
delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto
delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3.
Sulla base delle informazioni di cui al comma 2,
l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società
partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e
individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili
squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4.
I risultati complessivi della gestione dell'ente
locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato,
secondo la competenza economica.
5.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Art.
147-quinquies. - (Controllo sugli equilibri finanziari).
1.
Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto
sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario
e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento
attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario
e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2.
Il controllo sugli equilibri finanziari è
disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto
delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,
e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione
dell'articolo 81 della Costituzione.
3.
Il controllo sugli equilibri finanziari implica
anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio
finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli
organismi gestionali esterni.»;