Il dubbio
interpretativo esposto con la nota in oggetto è relativo alla necessità o meno
di inserire nel limite 2010 richiamato dall’art. 9 comma 2bis del decreto legge
78/2010 convertito nella legge 122/2010 le somme non utilizzate Fondo anno
precedente, come definite dall’art. 88 comma 5 del Ccnl 16 ottobre 2008 del
personale non dirigente del comparto Università.
In relazione a
tale dubbio interpretativo lo scrivente Ufficio rileva che tali poste
costituiscono un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in
precedenza certificate, ancorché non utilizzate. Le somme di cui trattasi non
costituiscono pertanto incremento di spesa da assoggettare al limite di cui al
citato art. 9 comma 2bis e quindi non rilevano ai fini dello stesso in quanto
esterne alla volontà di calmierazione chiaramente sottesa dal legislatore.
Dal punto di
vista applicativo si raccomanda il massimo rigore nell’applicazione e nella verifica
dell’istituto previsto dall’art. 88 comma 5 del Ccnl 16 ottobre 2008. Si
raccomanda in particolare:
a. di
considerare allo scopo unicamente le somme definitivamente non utilizzate Fondo
anno precedente come certificato (a titolo esemplificativo non possono essere
considerate somme definitivamente non utilizzate somme per le quali, per
qualsivoglia ragione, anche di contenzioso, l’Amministrazione non abbia
certezza giuridica di definitivo mancato utilizzo);
b. di
considerare allo scopo unicamente le poste che emergono da una formale ricognizione
amministrativa volta a confrontare le poste autorizzate nel Fondo a suo tempo
certificato con le somme compiutamente utilizzate a valle dello stesso, quali
emergono dalle scritture contabili dell’Amministrazione;
c. di depurare
le somme come identificate al punto precedente delle quote che la normativa espressamente
vieta di riportare al Fondo dell’anno successivo (es. i risparmi realizzati a
fronte dei primi 10 giorni di malattia del dipendente ex art. 71 L. 133/2008 o
i risparmi realizzati in applicazione del citato art. 9 del DL 78 come la
mancata valorizzazione economica delle progressioni utili unicamente a fini
giuridici e previdenziali);
d. di
considerare le somme non utilizzate Fondo anno precedente così valorizzate come
una risorsa a carattere strettamente variabile resa disponibile nell’ambito del
Fondo anno corrente in applicazione dell’art. 88 c. 5 Ccnl 16 ottobre 2008, con
espresso divieto quindi di utilizzare tali importi per programmare impieghi
fissi e continuativi.
Tutto ciò
premesso, in definitiva, si raccomanda di trattare l’istituto delle “Somme
definitivamente non utilizzate anno precedente” nella corretta contabilità (e
relativa certificazione) del Fondo per il personale non dirigente del Comparto
Università.
Unicamente ai
fini della verifica del rispetto del limite 2010 - come identificato dall’art.
9 comma 2bis del decreto legge 78 citato e della conseguente decurtazione delle
somme eventualmente eccedenti – si ritiene che le economie come sopra
delimitate non vadano considerate nei relativi conteggi sia con riferimento
alla quantificazione del “limite 2010” sia con riferimento alla quantificazione
dell’ammontare del Fondo anno corrente posto a confronto con quel limite.