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lunedì 9 aprile 2012

PART TIME - Deliberazione n. 51/2012 Corte dei Conti Lombardia


... Com’è già stato messo in luce da questa Sezione nel precedente parere n.226/2011, l’aumento delle ore lavorative del personale in servizio è sicuramente assimilabile ad una nuova assunzione nel caso in cui il dipendente era stato assunto a tempo parziale ed inoltre “tale interpretazione è suffragata dalla recente nota circolare del dipartimento della Funzione Pubblica, redatta d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, n. 0046078/2010 del 18 ottobre 2010, nella quale viene precisato che “sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di part time concernenti il personale che è stato assunto con tale tipologia di contratto.”.
La nota circolare non è diretta agli enti locali ma alle amministrazioni statali e agli enti nazionali, ma contiene una serie di indicazioni di carattere generale che si ricavano dal DL 78/2010, e che si possono considerare alla stregua dei principi generali”.
Naturalmente, se nel Comune di Fontanella ricorresse questa circostanza, l’ente dovrebbe anche verificare la sussistenza dei presupposti per le assunzioni di personale di cui all’art. 76, comma 7, della Legge n. 133/2008, di conversione del decreto-legge n. 112/2008 [1].
Al contrario, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano stati assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell’orario di lavoro. Infatti, come già affermato da questa Sezione nel parere n.873/2010, in tal caso “il Comune può procedere alla modifica del rapporto in questione, a condizione che venga rispettato il parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, che non è stato oggetto di modifica da parte del co. 10 dell’art. 14 del d.l. n. 78, conv. in l. 30 luglio 2010, n. 122 (che si è limitato ad abrogare il terzo periodo della norma in questione che prevedeva una specifica possibilità di deroga in materia di assunzioni)”.
Poiché nel quesito non è specificato se i due dipendenti attualmente in servizio a 18 ore settimanali siano state originariamente assunte a tempo pieno (36 ore) o con contratto part-time, il Comune, nell’assumere le proprie determinazioni in merito, potrà fare riferimento alle suddette conclusioni di ordine generale applicandole al caso di specie.
Nel valutare discrezionalmente la possibilità di trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno, l’Amministrazione dovrà considerare non solo i limiti alle assunzioni posti dall’attuale normativa, ma anche il fatto che, ai fini del rispetto del parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della l. finanziaria per il 2007, occorre proiettare la maggiore spesa che l’ente dovrà sostenere, su tutto l’arco temporale interessato.




[1] È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.

domenica 17 luglio 2011

Vincoli al trattamento economico dei dipendenti

1 - Art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010:
la circolare conferma quanto già chiarito in sede di conversione del D.L. citato, ossia
che nel calcolo del “trattamento economico complessivo per gli anni 2011, 2012 e 2013”
vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, Ria ed
assegni ad personam, ove spettanti), le componenti del trattamento accessorio aventi
carattere fisso e continuativo (retribuzione di posizione, ecc.) al netto degli eventi
straordinari della dinamica retributiva. Nel blocco del trattamento individuale non
rientra pertanto il lavoro straordinario e le eventuali maggiorazioni legate
all’articolazione dell’orario (turni, lavoro festivo, reperibilità, ecc.). Parimenti non sono
soggette a blocco le eventuali maggiorazioni dovute all’affidamento di ulteriori
incarichi in relazione alla variazione delle competenze tra gli uffici, processi di
riorganizzazione, mansioni superiori, ecc. .
L’espressione “trattamento economico ordinariamente spettante”, che la norma
riferisce all’anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti
economici da corrispondere nel triennio successivo, va riferita a tutte le componenti
del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro ammontare teorico
pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di
ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della
determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi
straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il
“percepito” 2010 (inclusi eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in
corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo,
per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni
svolte all’estero, effettiva presenza in servizio).
2 - Art. 9, comma 2:
la norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i
trattamenti complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, siano ridotti
del 5% per la parte eccedente i 90.000,00 Euro annui lordi fino a 150.000,00 Euro e
del 10% per la parte eccedente i 150.000,00 Euro. Viene chiarito che:
nel trattamento complessivo vanno comprese tutte le voci del trattamento annuo
lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili);
le ritenute previdenziali vanno calcolate sul trattamento economico interamente
spettante e cioè senza considerare le riduzioni introdotte dalla legge;
occorre fare riferimento al trattamento spettante in ragione d’anno, utilizzando
pertanto il criterio “di competenza” e non “di cassa”.
3 - Art. 9, comma 2-bis:
PROGRESSIONI ORIZZONTALI: secondo la RGS, negli enti sarà possibile
programmare, sia pure solo ai fini giuridici stante il blocco degli effetti economici
disposto dal comma 21 dello stesso art. 9, progressioni economiche all’interno delle
aree professionali (che negli enti locali corrispondono alle categorie) per ciascuno
degli anni 2011-2012-2013. I benefici economici di tali progressioni potranno essere
erogati solamente dal 1° gennaio 2014, senza il beneficio della retroattività. Nel caso,
occorre quantificare l’onere delle progressioni rendendo indisponibili le necessarie
risorse stabili fino a tutto il 2013.
Non si condivide quanto sopra espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato, in
quanto si ritiene che questa posizione sia in contrasto con il contenuto letterale della
norma di legge. Infatti, il citato art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 parla di
“progressioni di carriera comunque denominate”. La Ragioneria Generale dello Stato
ritiene che l’espressione “progressioni di carriera comunque denominate” è da
intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie. Lo stesso
articolo 9, comma 21, continua però sostenendo che: “Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le
aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i
predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”. Come è noto, le progressioni
economiche non comportano alcun effetto ai fini giuridici. Inoltre, il D.Lgs. 150/2009
(decreto Brunetta) ha definito con precisione che cosa sono le “progressioni
economiche” (art. 23), tenendole ben distinte e separate dalle “progressioni di
carriera” (art. 24). Anche dagli artt. 4 e 5 del CCNL 31/03/1999 si legge
chiaramente la distinzione tra progressione economica (c.d. progressioni orizzontali) e
progressione giuridica (c.d. progressioni verticali).
4 - Art. 9, comma 3:
la disapplicazione delle norme legislative e contrattuali che autorizzano la
corresponsione a favore dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale di una
quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi è prevista dalla
data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (ossia dal 31/05/2010).
5 - Art. 9, comma 4:
viene chiarito che il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% per il rinnovo
contrattuale 2008/2009 del personale delle pubbliche amministrazioni si riferisce
esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell’ambito di procedure contrattuali
o negoziali (e non anche ad altre risorse variabili tra cui quelle previste dall’art. 15
commi 2 e 5). Come già espresso dalla stessa Ragioneria in un parere fornito all’ANCI
in data 16/11/2010, prot. 96618, a decorrere dal 31/05/2010 le somme inserite nel
fondo dell’anno 2009 e relative all’applicazione dell’art. 4 del CCNL 31/07/2009 non
potevano essere erogate. Per gli enti che l’avessero fatto si impone l’obbligo di
recuperare le relative somme. Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla
norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti,
cioè quelli erogati prima del 31 maggio 2010. Il suddetto parere però non specifica le
modalità del relativo recupero, pertanto si ritiene che le stesse possano essere
recuperate nella sessione negoziale successiva (ovviamente quella contrattualmente
ancora aperta) ai sensi dell’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001.
6 - Art. 9, comma 17:
viene precisato che l’indennità di vacanza contrattuale (unico aumento ammesso nel
triennio) non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie del
compenso per il lavoro straordinario. Si ritiene che lo stesso valga anche per tutte le
altre voci accessorie che utilizzano lo stipendio tabellare come base di calcolo (es:
indennità di turno, maggiorazione orario festivo, ecc.).
7 - Art. 9, comma 21:
la Ragioneria Generale dello Stato precisa che le limitazioni disciplinate dal terzo e
quarto periodo del comma 21, in base alle quali gli effetti delle “progressioni di
carriera comunque denominate” sono da considerare ai fini esclusivamente giuridici,
riguardano:
i passaggi all’interno delle aree/categorie (fatto salvo quanto precisato al riguardo
con riferimento all’art. 9, comma 2-bis). Si ribadisce che non si condivide l’inclusione
dei passaggi economici tra le aree nella definizione di “progressioni di carriera
comunque denominate” per le motivazioni sopra già espresse;
i passaggi tra le aree circoscritti alle sole procedure, eventualmente ancora in
corso (eventuali progressioni verticali), svolte anteriormente all’entrata in vigore
dell’articolo 24 del D.lgs. n. 150/2009 (ammesso che ve ne siano ancora, considerando
che l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 è il 15/11/2009!). Tale disposizione
legislativa ha infatti equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta
salva la riserva di posti).
Restano pertanto escluse dalle limitazioni previste dall’art. 9, comma 21, le
progressioni di carriera ottenute a seguito di concorso pubblico con riserva, svolte ai
sensi del succitato art. 24 del D.Lgs. 150/2009.
Secondo la Ragioneria Generale dello Stato le “progressioni di carriera comunque
denominate” e indicate ai precedenti punti sono quelle che comportano l’acquisizione di
posizione/qualifica superiore mediante promozione. www.entionline.it