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martedì 8 febbraio 2011

Spesa del personale e turn-over

Il calcolo della spesa di personale cessato, da considerare per il turnover, negli enti


locali va effettuato tenendo conto dell'anno intero e non della frazione di anno

effettivamente lavorata. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della

Toscana, col parere 17 novembre 2010, n. 160, fornisce un chiarimento fondamentale

per la corretta applicazione dell'articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, convertito in

legge 122/2010. Tale disposizione ha modificato l'articolo 76, comma 7, del dl

112/2008, convertito in legge 133/2008, il quale ora dispone: «È fatto divieto agli enti

nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese

correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia

tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel

limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». Era

fin qui rimasta incertezza rispetto al computo appunto del limite del 20%

corrispondente al personale cessato l'anno precedente. Visto il chiaro intento della

manovra estiva 2010 di ridurre drasticamente la spesa pubblica, poteva desumersi che

il 20% dovesse essere computato per cassa e, cioè, immaginando che un dipendente

cessasse dal servizio a giugno, si dovesse conteggiare il 20% del costo sostenuto

effettivamente per i sei mesi di lavoro.

La sezione Toscana, molto semplicemente spiega che «la locuzione spesa

corrispondente alle cessazioni» va interpretata quale spesa annuale», estendendo agli

enti locali la logica seguita dal dipartimento della Funzione pubblica nella circolare 18

ottobre 2010 Uppa, la quale precisa che i risparmi realizzati per cessazione vanno

calcolati «sempre sui 12 mesi».

Luigi Olivieri

Applicazione riforma Brunetta

Riforma Brunetta subito applicabile, senza necessità di attendere i futuri contratti. Il


Consiglio dei ministri (come anticipato su ItaliaOggi di ieri) approverà domani lo

schema di decreto legislativo di modifica del D.Lgs. 150/2009 che dirà stop ai

contenziosi attivati dalle organizzazioni sindacali mirati a subordinare l'efficacia della

riforma alla stipula dei prossimi contratti nazionali del pubblico impiego. Il decreto

legislativo che ha avuto ieri l'ok in preconsiglio dei ministri, agisce sulla causa

principale dei problemi interpretativi concernenti la sussistenza o meno di un diritto

transitorio o di un periodo di «sospensione» della riforma, ovvero l'articolo 65 del dlgs

150/2009.

E così, si prevede di introdurre nell'articolo 65 del dlgs 150/2009 un nuovo comma 4-bis,

ai sensi del quale «Hanno comunque immediata applicazione, ai sensi degli articoli 1339

e 1419, secondo comma, del codice civile, le disposizioni di cui all'articolo 33,

modificativo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'articolo 34,

modificativo dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo

54, comma 1, modificativo dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nonché le disposizioni in materia di contrattazione integrativa». In sintesi, dunque,

immediatamente i poteri unilaterali dei dirigenti in qualità di datori di lavoro in tema di

organizzazione e gestione del rapporto di lavoro sono applicative e modificano le

relazioni sindacali degradandole a mera comunicazione; allo stesso modo l'intera

disciplina dell'articolo 40 del dlgs165/2001, ivi compresa la nullità delle clausole dei

contratti decentrati stipulate in violazione dei vincoli e limiti disposti dalla legge, dalle

regole di contabilità e dalla contrattazione collettiva, nonché la possibilità di adottare

atti unilaterali provvisoriamente sostitutivi dei mancati consensi alla stipulazione di

contratti decentrati.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di disegno di legge, poi, interpreta

autenticamente i commi 1, 2 e 4, sempre del dlgs 150/2009 chiarendo quello che, per la

verità appariva già abbastanza chiaro e che solo i poco condivisibili decreti d'urgenza

dei giudici del lavoro avevano in parte travisato: dette norme si interpretano

autenticamente «nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi è necessario solo

per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo,

mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le

disposizioni introdotte dal medesimo decreto». Dunque, tutti i contratti stipulati

successivamente al 15.11.2009 (come era ovvio) dovevano e debbono essere già

adeguati alla legge-Brunetta.

La facoltà di un adeguamento che per gli enti locali è concessa fino al 31.12.2011,

mentre per le altre amministrazioni il termine scadeva al 31.12.2010, riguarda dunque

solo e soltanto i contratti già stipulati al 15.12.2009. Non può, dunque, costituire

condotta antisindacale condurre la contrattazione successiva alla vigenza della

riforma-Brunetta nel rispetto delle norme da essa previste, come invece sin qui

stabilito da molti decreti dei giudici del lavoro.

Luigi Oliveri e Luigi Chiarello

Spesa del personale e responsabilità

Per la corte dei conti della Lombardia il superamento dei vincoli alle uscite può


determinare una responsabilità erariale a violazione delle norme sul contenimento

delle spese di personale può essere fonte di responsabilità amministrativa

patrimoniale. Parola della Corte dei conti della Lombardia. I magistrati contabili sono

stati chiamati ad esprimere un parere in merito alle possibili sanzioni da erogare in

caso di mancato rispetto del comma 557 della legge finanziaria 2007, ovvero alla

possibilità di assumere pur sapendo che l'assunzione programmata porterebbe nel

2011 a uno sforamento del limite di spesa fissato nel 2010. Fino al Dl 78/2010 il

sistema legislativo non prevedeva alcuna sanzione sul tema. Con la manovra estiva è

stato esteso al mancato contenimento delle spese di personale quel divieto di

assunzione già previsto per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di

stabilità. Agli enti che non rispettano il comma 557 è quindi vietato procedere ad

assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,

compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e i rapporti di

somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Agli

stessi enti è vietata anche la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si

configurino come elusivi della stessa disposizione.

Per la verifica della responsabilità amministrativa-erariale sono necessari ulteriori

elementi quali il dolo e/o la colpa grave nonché l'elemento oggettivo, cioè un danno

economicamente valutabile, causato all'ente nell'esercizio di funzioni amministrative e

con violazione di obblighi di servizio. Intanto, però, se ne parla e quindi è opportuno

che le politiche relative alle assunzioni che le amministrazioni locali sono in procinto di

adottare in questo inizio anno siano predisposte con estrema cautela, soprattutto

tenendo conto del fatto che dopo il Dl 78/2010 non è ammessa alcuna possibilità di

deroga al contenimento della spesa di personale.

Sulla questione è peraltro intervenuta la Corte dei conti della Lombardia con la

delibera 1067/2010, per precisare quale base sia da prendere come riferimento per

l'ente che avesse derogato prima del 31 maggio 2010.

L'ente dovrà assicurare la riduzione della spesa rispetto all'anno precedente nel quale

la spesa è stata maggiore rispetto a quella del 2009 a causa della deroga. Tuttavia,

siccome l'utilizzo della deroga era legittimo fino alla data del 31 maggio 2010, è

evidente che la spesa di personale del 2010 – da utilizzare quale base di riferimento in

relazione a quella per il 2011 – è la spesa lecitamente effettuata in corso d'anno,

anche se superiore a quella del 2009, purché la quota di maggiorazione (rispetto al

2009) sia riconducibile alla deroga.

Gianluca Bretagna

domenica 23 gennaio 2011

Blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici

Limite al trattamento economico


complessivo - Art. 9, c. 1, D.L. n. 78

‘‘Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico

complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,

ivi compreso il trattamento accessorio, previsto

dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche

inserite nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale

di statistica (Istat) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo` superare, in ogni

caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno

2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari

della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti

da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in

corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma

21, 3º e 4º periodo, per le progressioni di carriera comunque

denominate, maternita` , malattia, missioni svolte

all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto

previsto dal comma 17, secondo periodo e dall’art. 8, comma

14.’’

La norma impone, quindi, il confronto fra due

quantita`: il trattamento economico complessivo e

il trattamento ordinariamente spettante e il primo,

relativo agli anni 2011, 2012 e 2013, non puo` superare

l’ammontare del secondo, calcolato con riferimento

al 2010. Entrambe vanno riferite al singolo

dipendente, come ribadito dalla Corte dei conti (1).

L’identificazione del trattamento economico complessivo

risulta abbastanza agevole, in quanto rappresenta

l’insieme di tutte le voci stipendiali che

compongono la retribuzione dei dipendenti pubblici.

Si potrebbe pensare di escludere alcuni elementi,

ma il loro valore risulta marginale. Ne potrebbero

essere esempi l’assegno per il nucleo familiare,

in quanto generalmente non viene considerato trattamento

economico e perche´ la sua normativa ne

mantiene avulso l’andamento da quello dello stipendio,

eventuali rimborsi spese presenti nonche´

l’equo indennizzo, perche´ qualificato come prestazione

previdenziale.

Maggiori problemi sorgono nella quantificazione

del trattamento ordinariamente spettante in quanto

siamo di fronte ad una delle formule usate dal legislatore,

che non trova la sua definizione nel nostro

ordinamento giuridico. In questa incertezza, si ritiene

di poter affermare che nella quantita` in questione

non dovrebbe rientrare il compenso per lavoro straordinario,

in quanto lo stesso presuppone eventi

eccezionali e non prevedibili. Allo stesso modo,

non dovrebbero rientrare in tale quantita` i compensi

attribuiti a seguito del verificarsi di fenomeni naturali

eccezionali, quali le calamita` naturali (alluvioni,

terremoti, ecc.) Per quanto attiene al ‘‘fenomeno

neve’’, lo stesso deve essere contestualizzato. Infatti,

mentre a Catania, lo si puo` ritenere eccezionale,

non si puo` dire altrettanto per una nevicata a Sondrio.

Oltre a questo, la norma fornisce alcune indicazioni

utili per la sua definizione. Specifica, infatti,

che trattasi di quel trattamento che si ottiene neutralizzando

gli effetti derivanti da eventi straordinari

della dinamica retributiva. Anche questa non rappresenta

una locuzione che trova fondamento nel

nostro ordinamento e, quindi, vengono in rilievo

problemi interpretativi. Si pensa possano rientrare

in tali fattispecie le assunzioni, in quanto non sarebbe

pensabile dover confrontare la retribuzione

relativa ad alcuni mesi del 2010, perche´ il dipendente

e` stato assunto in corso d’anno, con quella

dell’intero 2011. L’ente che assuma per mobilita`,

sia volontaria che obbligatoria, dovra` aver cura di

richiedere all’amministrazione cedente il bagaglio

di trattamento ordinariamente spettante che il dipendente

porta con se´ e sommarla con quanto maturato

presso lo stesso ente, se l’assunzione avviene

nel 2010, ovvero considerarlo gia` come limite, se

l’assunzione avviene nel triennio 2011-2013. Analogamente,

negli eventi straordinari, si puo` far rientrare

la trasformazione da part-time a tempo pieno

del rapporto di lavoro, in quanto non risulterebbe

confrontabile lo stipendio relativo a 18 ore settimanali

del 2010 con quello a tempo pieno del 2011

quando, per esempio, il dipendente in part-time al

50% ritorna a tempo pieno l’1 gennaio 2011. In altre

parole, la norma consente di omogeneizzare, sia

sotto il profilo temporale che sotto l’aspetto dell’impegno

lavorativo, le quantita` che vanno comparate

nel 2011, 2012 e 2013 rispetto al 2010.

La disposizione chiarisce che sono eventi straordinari

della dinamica retributiva:

_ le variazioni dipendenti da eventuali arretrati. Oltre

all’ipotesi di emolumenti dovuti a sentenza, la

fattispecie puo` riguardare, eventualmente, solo gli

arretrati per l’applicazione del Ccnl ai segretari comunali

e provinciali relativo ai bienni economici

2006-2007 e 2008-2009, stante il blocco generalizzato

dei contratti collettivi per il personale dipendente

per il triennio 2010-2012;

_ il conseguimento di funzioni diverse in corso

d’anno. Anche in questo caso i confini non sono

molto delineati. Si puo` ritenere di ricomprendere

nell’accezione in questione il conferimento della titolarita`

della posizione organizzativa, in quanto

trattasi di un aumento retributivo conseguente a

nuove e piu` ampie responsabilita`. Nello stesso senso,

e` ipotizzabile che in tale contesto rientri anche il

conferimento della responsabilita` di procedimento

ed eventuale relativa indennita`. Spingendosi ancora

oltre, si potrebbe dire che il conseguimento di funzioni

diverse abbraccia tutte quelle ipotesi in cui, a

seguito di modifica di profilo professionale, si debba

riconoscere una particolare indennita`. Si pensi,

ad esempio, ad un istruttore amministrativo, categoria

C, che nel corso del 2010, per mobilita` interna,

vada a ricoprire un posto di istruttore di vigilanza,

all’interno della medesima categoria. Nell’esempio

esposto, la disposizione fa salvo il conseguente

riconoscimento dell’indennita` di vigilanza

anche per gli anni 2011, 2012 e 2013, che, in caso

contrario, andrebbe a ‘‘gonfiare’’ il trattamento

economico complessivo.

Leggendo al contrario la disposizione in commento,

non sono fatti salvi tutti gli aumenti retributivi

non derivanti dal conseguimento di funzioni diverse.

L’esempio principe e` rappresentato dalle progressioni

economiche (ex progressioni orizzontali),

le quali, se effettuate con decorrenza 2011, entreranno

nel coacervo del trattamento economico

complessivo, ma non sono presenti nel trattamento

ordinariamente spettante del 2010 e, quindi, comporteranno

il mancato rispetto del limite. Sembra,

in pratica, che la disposizione blocchi il ricorso alle

predette progressioni come strumenti premianti.

La norma, oltre ai casi suesposti, fa salve le disposizioni

contenute nel c. 21, periodo 3 e 4, in tema di

progressioni di carriera, le quali dispongono che le

ex progressioni verticali, effettuate sempre nel

triennio 2011-2013, hanno effetti solo giuridici,

ma non economici. In altre parole, viene stabilito

che, nel caso in cui il dipendente, con progressione

di carriera, passi dalla categoria C alla categoria D,

lo stesso debba svolgere le funzioni previste per il

profilo professionale ascritto alla categoria D, ma la

sua retribuzione resta quella della categoria C. Al di

la` dei forti dubbi di incostituzionalita` che la norma

presenta, non si comprende la disposizione inserita

in questo contesto, stante la sua ‘‘indifferenza’’

economica.

Il comma in questione fa, altresı`, salve tutte quelle

ipotesi in cui il dipendente ha usufruito di istituti

contrattuali che hanno comportato la riduzione dello

stipendio (malattia, maternita`, missione all’estero,

effettiva presenza in servizio). Il legislatore ha

voluto, anche in questi casi, neutralizzare gli effetti

distorsivi che le predette assenze avrebbero avuto

sul trattamento ordinariamente spettante. Si pensi,

ad esempio, ad una dipendente la quale, nel corso

del 2010, abbia usufruito di tutto il congedo parentale

e, quindi, per il periodo che va oltre i primi 30

giorni e fino ai sei mesi, la stessa abbia percepito una

retribuzione ridotta al 30%. Per calcolare l’importo

della retribuzione ordinariamente spettante

per l’anno 2010 si deve procedere al calcolo di

quanto la stessa avrebbe percepito se non avesse

usufruito del predetto congedo parentale. E cosı`

per tutte le ipotesi in cui l’effettiva presenza in servizio

possa aver inciso sul trattamento economico

del dipendente. Si pensi alle ipotesi di assenza

per malattia nei primi dieci giorni, di corresponsione

dell’indennita` rischio, e cosı` via.

In ogni caso, viene fatta salva la corresponsione

dell’indennita` di vacanza contrattuale, che risulta

non intaccata dalla disposizione in commento.

Da quanto sin qui detto, risulta evidente che il trattamento

ordinariamente spettante per l’anno 2010

non coincide necessariamente con quanto percepito

dal dipendente nel medesimo anno, ma bisogna

procedere alla ricostruzione di una retribuzione

‘‘virtuale’’, per neutralizzare gli effetti di tutte

quelle ipotesi che la stessa norma fa salvi. La Corte

dei conti parla di retribuzione giuridicamente spettante.

Ricostruzione che dovrebbe seguire il criterio di

competenza, in quanto la locuzione ‘‘spettante’’ sembra

richiamare tutto quello che e` riferito al 2010 piuttosto

che quanto pagato nel medesimo anno.

Il trattamento ordinariamente spettante, quindi, rappresenta

una quantita` che dovrebbe essere inferiore

al trattamento economico complessivo, se non per i

casi prima esposti (compenso per lavoro straordinario,

reperibilita` per neve, ecc.). Una lettura restrittiva

della norma, che porti a ‘‘fotografare’’ quanto

avvenuto, di ordinario, nel 2010 e a replicarlo esattamente

negli anni 2011, 2012 e 2013 comporta,

quantomeno, tre problemi:

1) conseguenze negative a livello di gestione e organizzazione

del personale. Stante la non comprimibilita`

del trattamento economico fondamentale,

eventuali necessita` di prestazioni ulteriori nel

2011 rispetto al 2010, che comportino la corresponsione

di maggiori compensi, non possono essere richieste

se non ricorrendo alla riduzione di altre voci.

In altre parole, se si presenta la necessita` di far

fare ad un vigile, nel 2011, un turno in piu` rispetto

al 2010, si dovra` procedere alla corrispondente decurtazione

di altre voci (ad esempio, il rischio) per

non andare oltre il limite;

2) non si comprende il valore della norma contenuta

nel c. 2 bis del medesimo art. 9, che impone un

tetto al trattamento accessorio complessivo di ente.

Sussistendo un limite al trattamento accessorio individuale,

il vincolo sul trattamento economico

complessivo non e` altro che la somma dei limiti individuali

e, quindi, la disposizione del c. 2 bis sembra

non avere significato;

3) sussistono forti perplessita` nell’ambito dell’applicazione

della riforma Brunetta: come si fa a premiare

i piu` bravi, attraverso le famose fasce, quando

sussiste un limite alla retribuzione complessiva?

Per queste motivazioni, si ritiene sia necessario andar

oltre alla mera interpretazione letterale. Alcuni

interpreti propongono di considerare nel trattamento

accessorio solo quelle voci che presentano il carattere

di ricorrenza. Si parla, infatti, di ‘‘accessorio

fisso’’. Ne consegue che rimarrebbero fuori dalla

portata della norma tutti gli emolumenti che presentano

una spiccata variabilita`, quale, tipicamente,

la vecchia produttivita`, oggi bonus annuale collegato

alla performance. Altri interpreti spostano l’attenzione

dal singolo dipendente al suo profilo professionale

e ragionano in termini di trattamento ordinariamente

spettante per tale profilo, ammettendo

che possa rientrare nel suddetto trattamento ordinariamente

spettante anche una quota di straordinario,

di turno, di reperibilita`, in quanto ‘‘normalmente’’

percepito dal profilo in questione. Seguendo tale linea

e forzando un po’’ la mano, si potrebbe arrivare

a dire che anche un importo di produttivita` puo` essere

considerato ordinariamente spettante, in quanto,

ancora, normalmente percepito dal lavoratore

che presti, con diligenza, la propria opera.

Qualunque sia l’interpretazione seguita, appaiono

comportamenti censurabili iniziative volte ad inserire,

nel 2011, l’istituto del turno in un settore dove,

nel 2010, non era presente oppure aumentare l’importo

di alcune indennita` accessorie, quale il disagio.

In quest’ottica, sembra, altresı`, ancora maggiormente

difficile sostenere l’inserimento nel fondo

per le risorse decentrate di somme ai sensi dell’art.

15, c. 2 e 5, del Ccnl 1º aprile 1999, in quanto trovano

il loro fondamento nella progettualita`, che va

oltre l’ordinaria attivita` dell’amministrazione.

In ogni caso, e` assolutamente opportuno un intervento

chiarificatore dell’organo deputato alla interpretazione

della norma; intervento che si auspica

possa vedersi in tempi rapidissimi, al fine di consentire

alle amministrazioni la necessaria programmazione

in tema di gestione del personale.

Tagli agli stipendi alti -

Art. 9, c. 2, D.L. n. 78

In considerazione della eccezionalita` della situazione economica

internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie

di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea, a decorrere dal 1º gennaio

2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici

complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,

previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni

pubbliche, inserite nel conto economico consolidato

della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto

nazionale di statistica (Istat), ai sensi del comma 3,

dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori

a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la

parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,

nonche´ del 10 per cento per la parte eccedente 150.000

euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico

complessivo non puo` essere comunque inferiore a

90.000 euro lordi annui; (...)

La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma

non opera ai fini previdenziali.

Altra norma che interessa il triennio 2011-2013.

Impone alle amministrazione di procedere alla riduzione

del trattamento economico complessivo nella

misura del 5% per la parte che eccede i 90.000 annui

lordi e del 10% per la parte che eccede i

150.000 euro annui lordi. Il riferimento e`, ancora

una volta, al trattamento economico complessivo

del singolo dipendente e, quindi, comprensivo di

tutte le voci stipendiali. E ` da sottolineare che, per

i segretari comunali e provinciali, tale trattamento

comprende sia i diritti di segreteria che la retribuzione

aggiuntiva per sedi convenzionate. A questo

proposito, giova evidenziare che, in caso di convenzione

di segreteria, e` necessario che un ente appartenente

alla convenzione, di solito il capofila,

mantenga monitorata la retribuzione del segretario,

al fine di determinare il momento in cui detto stipendio

superi gli importi dei 90.000 euro e dei

150.000 euro. Sara`, poi, l’accordo fra le amministrazione

a stabilire come si procedera` alla riduzione.

Due sono le possibilita`:

_ ciascun ente procede alla riduzione sulle somme

direttamente corrisposte al segretario;

_ l’ente capofila effettua un ‘‘conguaglio’’ e applica

la riduzione nel suo intero importo.

Un altro problema riguarda le voci sulle quali si va

ad incidere. Anche in questo caso, due sono i percorsi

che si possono seguire:

_ viene ridotto solo il salario accessorio, ed in questo

caso bisogna predeterminare un criterio per l’individuazione

della voce stipendiale da decurtare;

_ si applica la riduzione, in misura proporzionale, a

tutte le voci stipendiali.

Il taglio opera per i trattamenti economici complessivi

superiori a 90.000 euro annui lordi. Per la determinazione

di detto trattamento, dovendosi far riferimento

ad importi lordi, si deve considerare

l’ammontare dello stipendio prima di aver operato

le trattenute previdenziali ed assistenziali e le ritenute

erariali. Non risulta chiaro se, nella determinazione,

si deve considerare l’importo del trattamento

pagato ovvero di competenza. Trattandosi, poi, di

limite annuo, appare necessario procedere al suo riproporzionamento

nel caso di assunzione o cessazione

intervenuta in corso d’anno.

La riduzione si applica al superamento dei 90.000

euro e dei 150.000 euro annui. Non si ritiene che

tali importi debbano essere mensilizzati e, quindi,

di dover applicare la riduzione a livello mensile,

ma solo nel momento in cui gli importi suddetti

vengano superati.

Un esempio puo` aiutare a chiarire: si ipotizzi un segretario

comunale che percepisca uno stipendio

mensile lordo di 15.000,00 euro:

— da gennaio a giugno non si effettua alcun abbattimento,

(15.000 x 6 = 90.000);

— da luglio a ottobre si riduce del 5%, (15.000 x 4

= 60.000);

— novembre e dicembre si riduce del 10%.

La norma precisa, infine, che la riduzione in commento

non opera ai fini previdenziali. Ne consegue

che, nel calcolo dell’imponibile sul quale determinare

i contributi da versare, si deve neutralizzare l’importo

della decurtazione. Proseguendo l’esempio sopra riportato,

con riferimento al mese di ottobre, si avra`:

— stipendio mensile lordo: 15.000,00;

— riduzione 5%: 750,00;

— stipendio lordo spettante: 14.250,00;

— aumento figurativo imp. previdenziale: 750,00;

— imponibile previdenziale: 15.000,00;

— contributi previdenziali (8,85% + 0,35% + 2%):

1.680,00;

— imponibile fiscale (14.250 - 1.680): 12.570,00.

Stante la premessa, dovrebbe risultare logica conseguenza

che, nella certificazione modello PA04, sia

ai fini pensionistici che per il calcolo del trattamento

di fine servizio e di fine rapporto, si debba indicare

l’importo della retribuzione piena, senza considerare

le riduzioni in commento.

Vincolo al trattamento accessorio

complessivo - Art. 9, c. 2 bis, D.L. n. 78

A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre

2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente

al trattamento accessorio del personale, anche

di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, non puo` superare il corrispondente importo

dell’anno 2010 ed e` , comunque, automaticamente ridotto

in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Rappresenta, questo, un vincolo a livello di ente, e

non piu` sul singolo dipendente. Le risorse destinate al trattamento

accessorio, sempre negli anni 2011,

2012 e 2013, non possono assumere un importo superiore

a quello del 2010. Un primo problema e` rappresentato

dalla definizione di ‘‘ammontare complessivo

delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale’’. Da un lato puo` essere

rappresentato dal fondo per le risorse decentrate,

disciplinato dall’art. 31 del Ccnl 22 gennaio

2004. In questo caso, nessun problema nella quantificazione

in quanto risulta dal relativo atto assunto

dall’ente. Ma, in senso tecnico, trattamento accessorio

ha un altro significato, vale a dire quell’insieme

di componenti la retribuzione che il contratto collettivo

definisce come accessorio. Per la determinazione

di tali voci si deve far riferimento, oltre al Ccnl

stesso, anche ai vari interventi esplicativi a suo tempo

emanati in materia di trattenuta nei primi dieci

giorni di malattia (3). Le due quantita` non coincidono

esattamente: ad esempio, la retribuzione di posizione,

negli enti privi di dirigenza, non grava sul

fondo, pur essendo trattamento accessorio, cosı` come

le progressioni economiche fanno parte del trattamento

fondamentale, ma trovano il loro finanziamento

all’intero delle risorse decentrate.

Un altro dubbio interpretativo e` rappresentato dal

criterio da applicare per la determinazione del limite,

vale a dire se si deve far riferimento alla cassa o

alla competenza. Stante il tenore della norma, la locuzione

‘‘destinate’’ sembra richiamare il criterio

della competenza. In questa ipotesi, sorgerebbe

un’ulteriore complicazione, costituita dal caso in

cui il fondo per le risorse decentrate (se cosı` si deve

intendere il trattamento accessorio) sia costituito

con un anno di ritardo, ipotesi tutt’altro che infrequente.

Ancora: la norma afferma che il vincolo si applica

al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale. Non risulta chiaro se nella determinazione

del tetto si debbano considerare tutti e

solo i dipendenti o, al contrario, si debba aggiungere

anche il segretario comunale o provinciale. Se da

un lato la retribuzione di quest’ultimo viene corrisposta

dall’ente nel quale e` stato assegnato, dall’altro

lo stesso segretario dipende giuridicamente dal

Ministero dell’interno, dopo l’avvenuta soppressione

dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo

dei segretari comunali e provinciali. Per quest’ultimo

motivo, si potrebbe ritenere che lo stesso non

debba partecipare alla determinazione del limite

per le risorse da destinare al trattamento accessorio.

Anche nell’ipotesi di esclusione del segretario comunale

o provinciale, la norma dispone la quantificazione

di un unico limite a livello di ente e, quindi,

a tale limite contribuisce sia il personale dirigente

che quello non dirigente. In altre parole, sembra

escluso che si possa procedere alla determinazione

di due tetti distinti, di cui uno facente capo ai dirigenti

e l’altro per i restanti dipendenti.

Nel quadro delineato, alcune norme contrattuali

troveranno difficolta` di attuazione nei prossimi tre

anni. In particolare:

— l’art. 4, c. 2, del Ccnl 5 ottobre 2001, che vuole

incrementare le risorse del fondo per gli importi

della retribuzione individuale di anzianita` e degli

assegni ad personam del personale cessato;

— l’art. 15, c. 2 e 5, del Ccnl 1º aprile 1999, per

importi che dovessero superare quanto gia` destinato

nel 2010;

— l’art. 17 del Ccnl 1º aprile 1999, che consente

di riportare all’anno successivo le somme non spese

dell’anno precedente (4);

— l’art. 15, c. 1, lett. k) del Ccnl 1º aprile 1999

(compensi Merloni, Ici, avvocatura) in quanto anche

tali importi dovrebbero rientrare nel limite e,

di conseguenza, non potrebbero superare l’importo

destinato nel 2010. Ma la sola applicazione delle

disposizioni contenute nel collegato lavoro alla finanziaria

2009, che riporta la percentuale dei compensi

per progettazione dallo 0,50% al 2% comporta

un incremento delle risorse destinate a tale scopo.

La norma impone, infine, la decurtazione del limite

in caso di riduzione del personale dipendente. Risulta

impensabile procedere alla predetta riduzione

al verificarsi di ogni cessazione dal servizio, a qualunque

titolo essa avvenga, in quanto, se tale cessazione

venisse seguita dalla relativa sostituzione, il

nuovo assunto non si troverebbe il suo bagaglio

di ‘‘trattamento accessorio’’. Si ritiene piu` opportuno

accantonare la somma di salario accessorio relativa

alla cessazione, al fine di non procedere al pagamento

della stessa, e di dar corso alla riduzione

reale del limite del trattamento accessorio solo a fine

anno, in relazione al saldo fra cessazioni e assunzioni.

Per quanto riguardo il calcolo della riduzione, si

profila una modalita` di determinazione assai semplice,

vale a dire una media matematica, suddividendo

l’importo complessivo del trattamento accessorio

per il numero di soggetti ai quali lo stesso

trattamento si riferisce.

Nessun dubbio in merito alla competenza dell’atto di accertamento

del limite massimo del trattamento

accessorio e della sua eventuale riduzione: trattasi

di atto tecnico e, quindi, la relativa adozione spetta

al dirigente o, in assenza della dirigenza, al responsabile

a cui e` assegnata la titolarita` della gestione

del personale.

Aumento massimo per il Ccnl 2008-

2009 - Art. 9, c. 4, D.L. n. 78

I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche

amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti

economici del rimanente personale in regime di diritto

pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni

caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per

cento. La disposizione di cui al presente comma si applica

anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata

in vigore del presente decreto; le clausole difformi

contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci;

a decorrere dalla mensilita` successiva alla data di entrata

in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno

conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al

primo periodo del presente comma non si applica al comparto

sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco.

Per i dipendenti pubblici, gli aumenti derivanti dai

Ccnl riferiti al biennio 2008-2009 devono rispettare

il limite imposto dagli strumenti di programmazione

economico-finanziaria e, quindi, non possono

eccedere la misura del 3,20%. Qualora siano gia`

stati sottoscritti, alla data del 31 maggio 2010, accordi

che contengano clausole difformi, quest’ultime

sono inefficaci e i maggiori benefici vanno recuperati

con decorrenza giugno 2010. Andando a

leggere la relazione tecnica al decreto legge in esame,

si evince che ‘‘la previsione ivi contenuta (secondo

periodo del c. 4) trova applicazione esclusivamente

nei confronti del personale del comparto

regioni ed enti locali (personale non dirigente) e

di quello degli enti del SSN (personale dirigente

e non)’’. Quindi sono interessati i dipendenti non

dirigenti di regioni, comuni e province. Ma l’ipotesi

di contratto di tale comparto, relativo al biennio

2008-2009 era stata, a suo tempo, certificata dalla

Corte dei conti (5), la quale aveva affermato che

‘‘per quanto riguarda la valutazione di compatibilita`

economica, correlata al rispetto del tasso di inflazione

programmato, l’incremento delle retribuzioni

risulta pari al 3,2%, in linea con gli incrementi negoziali

previsti nei documenti di programmazione

economico-finanziaria’’. La situazione non puo`

che destare perplessita` e induce a far di conto. Considerando

lo stipendio base delle singole posizioni

economiche, all’inizio e alla fine del biennio in

questione, e calcolando l’incidenza dell’incremento

rispetto al tabellare iniziale, si rileva che, effettivamente,

gli incrementi sono superiori al 3,20%, in

misura variabile per ogni posizione. Alcuni interpreti

sostengono che, al posto di confrontare i

due tabellari, si debba procedere a calcolare le somme

effettivamente percepite, negli anni 2008 e

2009, a titolo di incrementi contrattuali. Queste

somme, confrontate con lo stipendio base all’inizio

del biennio, danno la misura dell’aumento. Ma anche

in questo caso, viene superato il tetto del

3,20%, anche se, quantitativamente, in misura inferiore.

A conferma della prima modalita` di calcolo

vi e` il Ccnl del comparto regioni ed autonomie locali,

per il medesimo biennio, ma riferito alla dirigenza,

la cui ipotesi e` stata sottoscritta dopo l’entrata

in vigore del D.L. n. 78/2010 e che e` stato riconosciuto,

anche da parte della Corte dei conti (6),

in linea con la previsione della norma in commento.

Prendendo lo stipendio tabellare dei dirigenti

all’1 gennaio 2008 (euro 41.968,00), dividendolo

per 13, si ottiene uno stipendio mensile di euro

3.228,30; applicando la percentuale del 3,20% risulta

un importo pari a euro 103,30, che coincide

con l’incremento a regime del predetto tabellare.

In ogni caso, risulta assodato che l’incremento del

tabellare, nel biennio 2008-2009, e` stato superiore

al limite in questione. Un’ulteriori tesi, pero`, si

sta profilando. Secondo quest’ultima interpretazione,

al fine del rispetto del vincolo del 3,20% non

bisogna considerare solo lo stipendio base, ma si

deve prendere a riferimento anche l’incremento

del salario accessorio. Ai sensi dell’art. 4 del Ccnl

31 luglio 2009, l’incremento delle risorse decentrate

poteva variare, nel solo anno 2009, fino ad un

massimo dell’1,50% del monte salari 2007, qualora

fossero rispettati alcuni parametri di virtuosita`. Tale

incremento risulta molto inferiore del tetto del

3,20% indicato dalla norma in commento. Ne consegue

che il minor incremento del salario accessorio

assorbe il maggior incremento dello stipendio

tabellare e, quindi, nulla si dovrebbe recuperare.

L’inserimento del salario accessorio per la verifica

del tetto viene affermato anche dalla Corte dei conti

Toscana (7), la quale aggiunge, pero` , che le risorse

incrementative del fondo 2009, pari al limite massimo

dell’1,50% suddetto, se corrisposte entro

maggio 2010, non possono, in alcun caso, formare

oggetto di richiesta di restituzione. Dopo l’entrata

in vigore del D.L. n. 78/2010, non e` possibile procedere

al pagamento di tali risorse, anche se gia` accantonate

nel fondo.

In questa situazione abbastanza confusa, e` urgente

un intervento da parte degli organi istituzionali, al

fine di sancire se i dipendenti delle amministrazioni

locali debbano restituire parte dei benefici contrattuali

2008-2009 e, in caso di risposta affermativa,

in quale misura. Fino a tale pronuncia, e` opportuno

non procedere ad alcun recupero, al fine di non

creare situazioni di disparita` di trattamento.

Blocco del contratto collettivo - Art. 9,

c. 17, D.L. n. 78

Non si da` luogo, senza possibilita` di recupero, alle procedure

contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del

personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

E`

fatta salva l’erogazione dell’indennita` di vacanza

contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno

2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge

22 dicembre 2008, n. 203.

Il legislatore ha sospeso la tornata contrattuale 2010-

2012 facendo salva esclusivamente l’erogazione dell’indennita`

di vacanza contrattuale. La mancata sottoscrizione

del Ccnl per il triennio non pone particolari

problemi interpretativi ed operativi in merito allo stipendio

tabellare: non vi e` alcun aumento se non l’autonomo

riconoscimento dell’Ivc, che, con ogni probabilita`,

verra` assorbito con la successiva tornata

contrattuale. Poiche´ l’Ivc ha le stesse caratteristiche

del trattamento tabellare, puo` essere opportuno calcolare

il valore del trattamento accessorio collegato al

tabellare (quali straordinario, turno e maggiorazioni)

anche sull’Ivc onde evitare di dover effettuare ricalcali

a distanza di parecchi anni.

L’impossibilita` di effettuare ‘‘procedure contrattuali

e negoziali’’ dovrebbe, almeno dal punto di vista

letterale, precludere la possibilita` di addivenire anche

ad accordi di natura decentrata, atteso che il

dettato normativo non limita il divieto alla contrattazione

nazionale. Per altro verso non si comprende

come si possa gestire il trattamento accessorio collegato

alle risorse del fondo in assenza di un contratto

decentrato. Inoltre, la norma non sospende

esplicitamente l’applicazione delle norme contrattuali

in materia di contrattazione decentrata.

La mancanza del Ccnl pone problemi difficilmente

superabili in merito all’applicazione della riforma

Brunetta con particolare riferimento al sistema premiale

contenuto nel Titolo III del D.Lgs. n. 150/

2009. La stessa circolare n. 7/2010 della Funzione

pubblica, a firma del Ministro, al par. 5 prevede che

‘‘altre norme del D.Lgs. n. 150/2009 non risultano,

invece, applicabili se non a partire dalla stipulazione

dei contratti collettivi relativi al periodo contrattuale

2010-2012, in quanto ne presuppongono l’entrata

in vigore’’. Il contratto nazionale deve definire

la nuova struttura della retribuzione come presupposto

per poter ‘‘destinare alla produttivita` individuale

la quota prevalente della retribuzione accessoria’’

ai sensi dell’art. 40, c. 3 bis, del D.Lgs. n.

165/2001, cosı` come modificato dal D.Lgs. n.

150/2009.

Il Ccnl deve, inoltre, intervenire sulla retribuzione

dei dirigenti collegata ai risultati, ai sensi dell’art.

24 del nuovo D.Lgs. n. 165/2001 sulla scorta del

quale ‘‘il trattamento accessorio collegato ai risultati

deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione

complessiva del dirigente considerata al

netto della retribuzione individuale di anzianita` e

degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell’onnicomprensivita`’’.

In altre parole, il contratto

nazionale doveva incrementare progressione le risorse

disponibili per la retribuzione di risultato al

fine di rendere applicabile il vincolo del 30% dal

2013, ovvero dalla tornata contrattuale successiva

a quella decorrente dall’1 gennaio 2010.

Il sistema premiale prevede due nuovi istituti, il bonus

annuale delle eccellenze ed il premio per l’innovazione,

il cui importo e` quantificato dal Ccnl all’interno

delle risorse messe a disposizione per la

contrattazione nazionale (art. 45, c. 3 bis, D.Lgs.

n. 165/2001). Per lo stesso motivo sono inapplicabili

i premi per il c.d. ranking, che doveva trovare

finanziamento sempre nella contrattazione nazionale

(art. 45, c. 3 bis, D.Lgs. n. 165/2001).

Anche se la circolare citata si limita ad evidenziare

le problematiche suesposte, che gia`, da sole, fanno

seriamente dubitare dell’effettiva possibilita` di applicare

la riforma, numerosi altri problemi dovevano

trovare soluzione nel Ccnl. In primo luogo ci si

chiede se possa considerarsi ancora compatibile

con il bonus annuale collegato alla performance individuale

la retribuzione di risultato del personale

non dirigente cosı` come definita nel Ccnl, il quale

prevede che possa variare tra il 10 ed il 25% della

retribuzione di posizione. Nella logica della riforma

si dovrebbero determinare le risorse disponibili ed

individuare un sistema di fasce cosı` come indicato

nell’art. 31, c. 2, del D.Lgs. n. 150/2009. In applicazione

dei principi dettati dagli artt. 17 e 18 anche

l’attribuzione della retribuzione di risultato deve

avvenire in modo ‘‘selettivo, secondo logiche meritocratiche’’

e quindi potendo premiare i migliori

anche con importi che eccedono la soglia, effettivamente

oggi non proprio motivante, del 25% della

retribuzione di posizione. Tuttavia il contratto collettivo

rimane ancora vigente anche se palesemente

incompatibile con la riforma. Sulla scorta dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2009 gli

enti dovranno redigere al massimo tre graduatorie

di dipendenti, in base alle quali assegnare il bonus

annuale sulle performance: una per i dirigenti, una

per i non dirigenti titolari di posizione organizzativa

ed una per i rimanenti dipendenti. Evidentemente

presenta non pochi problemi ipotizzare che un

dipendente di categoria A possa essere inserito nella

stessa graduatoria di un dipendente di categoria

D e che il relativo premio non possa essere differenziato.

Ma in assenza di un Ccnl risulta difficile

pensare a soluzioni diverse.

Inoltre, il famoso e dolente istituto dell’art. 15, c. 5,

del Ccnl 1º aprile 1999 e` ancora compatibile con il

bonus collegato alla performance? Se da una parte

il miglioramento dei servizi e` collegato a specifici

obiettivi che un gruppo di dipendenti deve raggiungere,

dall’altro il sistema delle performance prevede

un’unica graduatoria con fasce di merito differenziate

su tutti i dipendenti; ancora una volta

una norma contrattuale vigente ma incompatibile

con la riforma.

Conclusione

Se da una parte la riforma Brunetta detta un’agenda

di tempi ben cadenzati per la sua applicazione dall’altra

parte la manovra Tremonti ha sostanzialmente

tagliato le gambe a questa riforma. La dimostrazione

sta proprio nel blocco del trattamento economico individuale,

nel blocco del trattamento accessorio a livello

di ente e non per ultimo nel blocco del Ccnl, e

forse anche dei Ccdi, del triennio 2010-2012.

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali

Incremento delle risrise decentrate - Sentenza della Corte dei Conti Lombardia/972/2010/PAR

FATTO


Con nota n. 29043 di protocollo del 15 ottobre 2010, l’amministrazione comunale di

Gussago (MI) ha posto un quesito in ordine alla composizione del fondo delle risorse

decentrate per l’anno 2011.

Il comune di Gussago non ha rispettato il patto di stabilità per l’esercizio finanziario

2009 e conseguentemente nel 2010 non ha incrementato il fondo per le risorse

decentrate nella parte variabile; nel corso dello stesso anno è intervenuto il D.L.

78/2010 convertito in Legge 122/2010 la quale all’art. 9, comma 2 bis, ha previsto per il

triennio 2011-2013 il blocco dell’ammontare complessivo delle risorse decentrate

prendendo come riferimento proprio l’anno 2010.

Il Sindaco precisa che l’Ente rispetterà il patto di stabilità per l’anno 2010 e che per

l’anno 2011 prevede economie sulle spese del personale. Ciò premesso, chiede se sia

possibile incrementare il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2011, nel rispetto del

tetto di spesa del personale dell’anno precedente. La mancata possibilità di tale

adeguamento determinerebbe di fatto il consolidarsi nel tempo di una delle sanzioni

previste per il mancato rispetto del patto di stabilità che ricadrebbe solo sui dipendenti,

con l’effetto di rendere inefficace qualsiasi strumento di incentivazione del personale

previsto dal D. Lgs. n. 150/2009.

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla

norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale

dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere

alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità

pubblica”.

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze

che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti. La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della

richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva

prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le

richieste di parere dei Comuni, si osserva che il Sindaco del comune è l’organo

istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di

rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene

dall’organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, la richiesta di parere, allo

stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla

magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia

in corso.

Inoltre, il quesito riveste “carattere generale” in quanto è diretto ad ottenere

indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti

di tipologia simile al comune richiedente; nonché, rientra nella materia della contabilità

pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e

sull’equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio

dell’ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per il personale.

Si osserva che i limiti alla legittimazione oggettiva vanno stabiliti solo in negativo. In

proposito va, infatti, posto in luce che la nozione di “contabilità pubblica” deve essere

intesa nell’ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di

Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti; la nozione di contabilità

pubblica in senso lato, dunque, investe tutte le ipotesi di impiego di denaro pubblico,

oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrate e di spesa, di

contrattualistica che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione.

In senso ostativo alla resa del parere, senza peraltro voler esaurire la casistica, va

posta parimenti in luce l’inammissibilità di richieste interferenti con altre funzioni

intestate alla Corte ed in particolare con l’attività giurisdizionale; richieste che si

risolvono in scelte gestionali, come si è detto di esclusiva competenza degli

amministratori degli enti; richieste che attengono a giudizi in corso; richieste che

riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all’esercizio

dei poteri intestati agli amministratori e non possono essere utilizzati per asseverare o

contestare provvedimenti già adottati. Nel caso di specie, la richiesta attiene alla possibilità di incrementare il fondo per le

risorse decentrate per l’anno 2011, ovvero investe una questione di diretto impatto, sia

finanziario che contabile, in materia di spese di personale dell’ente locale.

Per i suesposti motivi, la richiesta di parere proveniente dal sindaco del comune di

Gussago è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

La richiesta di parere sottende una duplice questione che deve essere affrontata in

ordine logico. La prima concerne le conseguenze sulle scelte dell’ente locale in materia di

spesa di personale qualora non si sia rispettato il Patto di stabilità nell’anno precedente.

La seconda investe il cumulo di strumenti vincolistici sulla dinamica retributiva e sugli

incentivi ai dipendenti per il triennio 2011-2013.

Quanto al primo profilo, l’Ente interessato dichiara nelle premesse della richiesta di

non aver rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2009.

Sotto tale aspetto il quesito richiama le considerazioni giuridiche già ripetutamente

espresse in sede consultiva da questa Sezione con numerose deliberazioni, tra le quali si

annoverano, proprio in materia di possibilità d’incrementare il fondo per le risorse

decentrate conseguentemente alla violazione del Patto nell’anno precedente, le decisioni

nn. 68/2010/PAR, 596/2010/PAR e 724/2010/PAR.

Giova ancora una volta richiamare i principi di diritto che sostengono le

argomentazioni della Sezione in ragione del divieto di aumentare risorse decentrate

nell’anno successivo alla violazione del Patto di stabilità quale conseguenza

dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge finanziaria.

In particolare, il Collegio ha tenuto a precisare come il rispetto degli obiettivi e dei

vincoli del patto di stabilità interno, le cui disposizioni attuative “costituiscono principi

fondamentali di coordinamento della finanza pubblica” ai sensi degli art. 117, terzo

comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, rappresenti per l’ente locale un

ineludibile obbligo giuridico, la cui violazione concreta comunque un illecito.

Conseguentemente il legislatore ha definito il quadro delle limitazioni che devono

essere applicate agli enti locali nell’anno successivo a quello dell’inadempienza (art. 61,

comma 10, e 77 bis, commi 20 e 21, del D.L. 112 convertito nella L. 133/08), fra le

quali rileva il divieto di procedere a qualunque forma di assunzione del personale,

comprese le modalità alternative all’assunzione.

Si determina in tal modo la corretta estensione normativa connessa con

l’applicazione della sanzione al fine di evitare pratiche elusive dell’obbligo di

contenimento delle spese di personale.

Ne consegue ulteriormente che la limitazione amministrativa investe anche le

maggiori prestazioni lavorative o il maggior impegno professionale delle risorse umane in servizio, i cui maggiori oneri sono coperti dalle risorse decentrate di parte variabile.

Infatti, rappresenta un principio incontrastato presso la magistratura contabile

subordinare le possibilità concrete di integrare le risorse finanziare destinate alla

contrattazione decentrata integrativa al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, quindi del

patto di Stabilità, in coerenza, altresì, con i vincoli del quadro normativo delineato

dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Tale interpretazione trova ulteriore conferma nell’art. 40, comma 3 quinquies, T.U.

Pubbl. Imp., il quale recita testualmente che “gli enti locali possono destinare risorse

aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale

e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti

disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di

analoghi strumenti del contenimento della spesa”.

Come già affermato da questa Sezione nel parere n. 596/2010/PAR, la limitazione

amministrativa, conseguente alla violazione del patto di stabilità interno per l’anno 2009,

opera nell’anno 2010 anche per la contrattazione integrativa che ha ad oggetto le risorse

contenute nel fondo destinato alle risorse incentivanti connesse con la contrattazione

decentrata che soggiace ai vincoli di finanza pubblica alla stregua del nesso normativo

fra patto di stabilità e principio della riduzione della spesa del personale di cui all’art. 1,

comma 557, legge 296/06.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il predetto fondo rientra nel novero delle

risorse aggiuntive di cui all’art. 40, comma 3 quinquies, T.U. Pubbl. Imp. Che fissa quale

presupposto della loro destinazione alla contrattazione integrativa “in ogni caso” il

rispetto del patto di stabilità (Lombardia/596/2010/PAR dell’11 maggio 2010).

In tale contesto normativo si sono inserite le disposizioni di invarianza contrattuale

connesse con l’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con

modificazioni nella legge finanziaria 30 luglio 2010, n.122.

Per quel che concerne la seconda questione da affrontare nel contesto del parere,

l’art. 9, comma 2 bis, ha previsto per il triennio 2011-2013 il blocco dell’ammontare

complessivo delle risorse decentrate prendendo come riferimento proprio l’anno 2010.

Il legislatore, muovendo da un’ottica diversa rispetto al regime sanzionatorio irrogato

per il mancato rispetto del Patto di stabilità, ha inteso congelare la dinamica retributiva

del pubblico impiego per un triennio al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze

di stabilità economica-finanziaria della Nazione.

In altri termini, in presenza di enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità

nell’anno 2009, i due effetti (sanzionatorio e vincolistico) si cumulano, pur operando su

piani e finalità diverse.

Le due normative contengono disposizioni cogenti e fortemente incisive

sull’autonomia dell’amministrazione locale. La disciplina vincolistica introdotta con la legge 30 luglio 2010, n.122 non ammette

deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e dell’eccezionalità

della crisi finanziaria che avvolge l’attuale ciclo economico.

Pertanto l’obiezione mossa al sistema vincolistico afferente il consolidarsi nel tempo

di una delle sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità non ha pregio

giuridico, poiché non considera la connessione temporale fra i due sistemi normativi volti

al contenimento della spesa di personale.

Quanto poi all’effetto negativo sulla dinamica retributiva dei dipendenti, attesa

l’impossibilità attuare qualsiasi strumento di incentivazione del personale previsto dal D.

Lgs. n. 150/2009, l’affermazione resta relegata a una circostanza fattuale rientrante

nella tipica sfera di valutazione della politica finanziaria compiuta dal legislatore e non

assurge a criterio per orientare l’interpretazione delle norme in gioco.

In sintesi, il comune di Gussago in materia di trattamento del fondo per le risorse

decentrate nella quota variabile è soggetto alla disciplina sanzionatoria connessa alla

violazione dei vincoli del Patto di stabilità nell’anno 2009 e al regime d’invarianza della

dinamica retributiva per il triennio 2011-2013 prescritto dalla legge 30 luglio 2010,

n.122.

Aumenti di spesa dei rinnovi contrattuali - Sentenza della Corte dei Conti Toscana Del. n. 123/2010/PAR

PREMESSO


1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 30 luglio 2010 prot. n. 10203/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Monteriggioni, con cui si chiede “un’interpretazione dell’art. 9 comma 4 del D.L. 78/10 laddove prevede che i rinnovi contrattuali del personale per il biennio 2008-09 non possano prevedere aumenti che superino il 3,2%, chiedendo se tale previsione si riferisca: a) agli aumenti retributivi individualmente considerati; b) ai soli aumenti venutisi a determinare sul trattamento tabellare dei dipendenti; c) anche alla quota riconoscibile ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CCNL 31/07/09, facente parte del trattamento accessorio”.

L’ente inoltre chiede se con la frase “i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati” si presuppone necessariamente un recupero forzoso da parte dell’amministrazione ed, eventualmente, quale sia la corretta modalità per procedervi e se sia corretto per l’ente erogare ai dipendenti la somma riconosciuta ai sensi dell’art. 4 CCNL approvato prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto.

CONSIDERATO

In via preliminare

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nella valutazione dei requisiti di ammissibilità, inoltre, questa Sezione tiene anche conto della possibilità legislativamente prevista di concordare, con le autonomie locali, ulteriori forme di collaborazione e, conseguentemente, di quanto previsto nella Convenzione del 16 giugno 2006, citata in premesse.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della Procura regionale o di giudizio innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ha natura necessariamente propedeutica all’esercizio dei poteri intestati agli amministratori e può riguardare solo questioni di carattere generale giuridico-contabile.

Al riguardo, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta di parere, sia riconducibile al profilo della contabilità, poiché attiene all’interpretazione di norme di coordinamento di finanza pubblica, in particolare all’ambito delle misure per il contenimento della spesa di personale, e quindi all’osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.

E’, pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, senza necessità di investire le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, che possono adottare una pronuncia di orientamento generale, in funzione di nomofilachia, come previsto dall’art. 17 comma 31 della legge n. 102/2009, secondo gli orientamenti espressi con delibera n.8/CONTR/2010 delle Sezioni Riunite adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito

Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, all’art. 9 comma 4 stabilisce che “I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati”.

La Corte dei conti in sede di certificazione del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali, per biennio economico 2008- 2009 sottoscritto il 31 luglio 2009 (deliberazione n. 31 del 30 luglio 2009 delle Sezioni Riunite in sede di controllo) aveva affermato come l’incremento delle retribuzioni previsto nell’ipotesi contrattuale, pari al 3,2%, fosse in linea con gliincrementi negoziali previsti nei documenti di programmazione economico-finanziaria e assentiti anche per gli altri comparti di contrattazione. Solo eventualmente e alle condizioni poste dall'art.4 del CCNL era attribuita agli enti locali la possibilità di aumentare tale incremento medio pro-capite fino al 4,35%, “in ragione della possibilità dell’attribuzione di risorse “ulteriori” fino ad un massimo dell’1,5%, correlate, però, a recuperi di produttività o a premiare professionalità e merito.”

Le Sezioni Riunite hanno sottolineato più volte, al fine di escludere ogni automatismo nell’incremento delle risorse decentrate e ribadire il concetto di premialità nel riconoscimento del salario accessorio, che le risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa sono di natura variabile, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004, ossia non possono essere confermate e consolidarsi negli anni successivi, “per cui è precluso un impiego volto a finanziare emolumenti la cui misura costituisce diritto soggettivo incomprimibile”. Con tali accenti si era espresso anche il Comitato di settore, in data 29 maggio 2009, che aveva appunto ribadito che le risorse aggiuntive, che gli enti rendono disponibili devono avere,integralmente ed esclusivamente, natura di “variabilità”.

Il CCNL citato, quindi, aveva previsto per il biennio 2008-2009 risorse a regime commisurate al 3,2% del monte salari 2007 ed “incrementi delle risorse decentrate” fino all’1,5% del monte salari 2007, ancorandone comunque la corresponsione al riscontro di un parametro “esterno”, cioè il conseguimento dei requisiti di compatibilità finanziaria ed il rispetto del patto di stabilità interno, e di un parametro “interno”, costituito dal riscontro in concreto dell’effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi nonché della crescita professionale del personale.

Si riporta, in breve, un estratto della delibera su menzionata delle Sezioni Riunite, in cui, nel responsabilizzare le parti in sede negoziale e nel richiamare sul punto l’attenzione degli organi di controllo interno, richiede sempre maggior approfondimento, “per i noti e problematici profili di lievitazione della spesa corrente degli enti derivanti dalla crescita delle spese di personale, che sempre più mettono in tensione i bilanci degli enti; sicché, per giustificare l’attribuzione di incrementi percentuali delle retribuzioni che vadano oltre l’indicata misura del 3,2%, occorre che i “sistemi di valutazione” vengano realmente attivati non essendo giustificata nessuna somma aggiuntiva se non effettivamente correlata all’incremento reale della produttività (v., ancora, delib. n. 21/CONTR/CL/08 del 6 giugno 2008, paragrafo 4, ultimo capoverso)”

Con le misure per il contenimento della spesa di personale, previste nel citato decreto-legge n. 78 del 2010, nella c.d. manovra estiva, il legislatore ha posto un limite agli aumenti retributivi, nel biennio 2008-2009, prevedendo un tetto massimo del 3,2 per cento. L’odierno quesito chiede, in considerazione di quanto previsto nella citata norma, nella vigenza del CCNL di comparto certificato, quali debbano considerarsi, ai fini dell’applicazione della norma, gli aumenti retributivi che non possono superare il 3,2 per cento. Nello specifico il dubbio rappresentato dal Comune attiene ad una alternativa, cioè se la norma riguarda gli aumenti retributivi individualmente considerati, ovvero i soli aumenti venutisi a determinare sul trattamento tabellare dei dipendenti e se sia da considerare anche la quota riconoscibile ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CCNL 31/07/09, facente parte del trattamento accessorio.

Al riguardo, in sede di Audizione innanzi alla Commissione Bilancio del Senato, in data 10 giugno 2010, sul decreto legge n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica”, la Corte dei conti aveva rilevato, con riferimento ai limiti di crescita retributiva relativi alla contrattazione per il biennio 2008-2009, sulla base dei rapporti di certificazione dei diversi contratti collettivi, che risultavano concessi incrementi superiori alle previste percentuali ai dipendenti del comparto Regioni e autonomie locali. (per 214,6 milioni)1. Sottolineava anche che gli interventi del legislatore statale, destinati adincidere su scelte negoziali già compiute e produttive di effetti, vanno valutati alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha definito i presupposti ed i limiti per poter qualificare interventi anche settoriali su singole componenti della spesa di personale, come rientranti tra le misure di coordinamento della finanza pubblica; ciò in considerazione del fatto che la possibilità di utilizzare la leva del salario accessorio per incentivare la produttività del personale rappresenta, se rispettosa dei vincoli di compatibilità economico-finanziaria, esplicazione dell’autonomia organizzativa degli enti territoriali.

Ciò premesso, gli aumenti consentiti non devono complessivamente superare il tetto fissato dalla legge, cioè il 3,2%. Detti aumenti devono essere considerati in riferimento al trattamento retributivo complessivamente inteso.

Non si tratta, quindi, di prendere in esame il trattamento economico del singolo dipendente (il legislatore dispone al riguardo altro specifico limite al trattamento economico individuale, nel comma 1 del medesimo art. 9). La verifica del rispetto dei limiti agli aumenti contrattuali deve operare in relazione al contenimento entro il 3,2% rispetto alla precedente retribuzione media di riferimento. Le amministrazioni debbono, dunque, considerare anche l’accessorio, per il rispetto del tetto di incremento. In base a quanto previsto dal citato art.9, comma 4, il vincolo quantitativo si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010); le eventuali clausole difformi contenute nei contratti ed accordi sono inefficaci , a decorrere dalla mensilità successiva (giugno 2010) alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

Dal tenore letterale della disposizione, si deduce che, dal mese di giugno 2010, le amministrazioni hanno il divieto di erogare trattamenti accessori finanziati con gli incrementi che superino il 3,2%: infatti la norma oltre a porre un tetto percentuale complessivo, sancisce l'inefficacia delle clausole difformi a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata del Dl 78/2010, e prevede l’obbligo del conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi.

Premesso quanto sopra, l’art. 4 comma 2 del CCNL citato prevede la possibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa di natura variabile a decorrere dal 31 dicembre 2008, a valere per il 2009, nel limite massimo di incremento dell’1,5%, qualora l’ente dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti, in base ai parametri di virtuosità su richiamati. Tali risorse riguardano dunque la consistenza del fondo 2009 e per la loro natura variabile non possono essere utilizzate per attribuire incrementi fissi e continuativi.

Qualora l’ente abbia provveduto ai sensi della citata disposizione contrattuale ed abbia erogato compensi concernenti incentivi alla produttività al personale, entro il mese di maggio 2010 a valere sul fondo 2009, non sussiste l’obbligo di procedere ad alcuna forma di recupero, perché la stessa norma di legge (art. 9 comma 4 citata) non dispone in tal senso. A decorrere dal mese di giugno 2010, non si potrà procedere ad alcuna integrazione del fondo e le eventuali integrazioni disposte ai sensi del citato art.4 non potranno essere distribuite e dovranno formare oggetto di riduzione del fondo medesimo.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.10203/1.13.9.

sabato 17 luglio 2010

Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica” come modificato dalla commissione bilancio del Senato e integrato dal maxiemendamento del Governo

Prima nota di lettura sulle norme di natura finanziaria di interesse dei Comuni - ANCI

Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica” come modificato dalla commissione bilancio del Senato e integrato dal maxiemendamento del Governo

15 luglio 2010

ITER

Il d.l. 31 maggio 2010 n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica” è stato approvato dalla Commissione bilancio del Senato il 9 luglio u.s. e dal 13 luglio è all’esame dell’Assemblea.

Il Governo ha presentato in Aula un maxiemendamento, che ricomprende sostanzialmente le modifiche apportate dalla Commissione, approvato con voto di fiducia il 15 luglio.

Di seguito una nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni.

Articolo 1

Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni

L’articolo prevede che le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le disponibilità individuate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.

Nella previsione dell’art. 1 dovrebbero rientrare le fattispecie relative alle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) programmate e non impegnate nel periodo in questione di cui alle delibere CIPE nn. 166/2007; 112/2008 e 1/2009 e ogni altra fattispecie assimilabile (a queste deliberazioni il CIPE non ha fatto mai seguire le previste deliberazione di approvazione dei relativi programmi regionali – PAR FAS- né i conseguenti decreti).

Il de-finanziamento in questione, la cui entità non è al momento quantificabile, si aggiunge alle “ri-funzionalizzazione” territoriale e di missione che hanno già subito le risorse FAS, le quali com’è noto per legge dovrebbero essere indirizzate all’85% nelle regioni del Mezzogiorno e per spese per investimenti (art.2, comma 43, Legge n°203/2008), a seguito delle misure anticongiunturali assunte nel biennio 2009-2010.

Articoli 2 e 3

Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio e riduzioni di spesa per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Banca d’Italia

L’articolo 2, limitatamente al triennio 2011-2013, reca disposizioni volte ad ampliare il grado di flessibilità del bilancio, al fine di mettere in condizione le amministrazioni di far fronte alla riduzione lineare del dieci per cento delle dotazioni finanziarie. La disposizione deroga all’articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede per motivate esigenze la possibilità di effettuare la rimodulazione in via compensativa all’interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, con il disegno di legge di bilancio. Rimane precluso l’utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Inoltre dovrà essere assicurato il rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalla predetta riduzione sono escluse le risorse destinate al fondo ordinario delle università, all’informatica, alla ricerca nonché al finanziamento del cinque per mille.

Con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio è stata prevista la possibilità di una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie suddette qualora le misure finanziarie previste dall'articolo 9 per il personale delle pubbliche amministrazioni dovessero dare risultati inferiori a quelli previsti.

L’articolo 3 impone alla Presidenza del Consiglio dei ministri di raggiungere complessivamente un risparmio non inferiore a 7 milioni di euro attraverso una riduzione di posti negli organici dirigenziali, comprensiva di quella già prevista dalle disposizioni vigenti. Un risparmio di ulteriori 3 milioni di euro deriva inoltre dal contenimento dei budget per le strutture di missione della stessa Presidenza del Consiglio. Un risparmio ulteriore di 50 milioni di euro rinviene dalla riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari.

È inoltre sancito l’obbligo, per la Banca d’Italia di adeguarsi, per il triennio 2011-2013, ai principi di contenimento della spesa contenuti nel Titolo I del provvedimento in esame.

Articolo 4

Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni

Commi da 1 a 4

La proposta normativa rientra nel campo delle iniziative volte alla modernizzazione, semplificazione ed efficienza dell’Amministrazione pubblica ed è finalizzata alla realizzazione e all’introduzione di un nuovo sistema nazionale per i pagamenti e i rimborsi effettuati da enti ed amministrazioni pubbliche ai cittadini, tramite l’utilizzo di carte elettroniche istituzionali.

A tal fine, il Ministero dell’Economia e delle Finanze individuerà il soggetto gestore del servizio, definirà le modalità di realizzazione e di accesso da parte degli enti erogatori di carte istituzionali nonché i flussi di pagamento, il sistema di certificazione ed i criteri di monitoraggio del servizio stesso.

Il processo si affianca, come ulteriore alternativa, ai tradizionali canali di pagamento utilizzati dalla pubblica amministrazione ed offre al cittadino la possibilità di ricevere somme mediante accredito su una carta elettronica «istituzionale» già in suo possesso come la carta d’identità elettronica, la carta nazionale dei servizi, la tessera sanitaria o la carta multi servizi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Il nuovo sistema nazionale dei pagamenti sarà finanziato attraverso la quota di spettanza del Ministero dell’Economia e Finanze a valere sul 20% delle commissioni di interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte, con il quale saranno coperti i costi dell’intera operazione.

L’ANCI ha presentato due proposte di emendamenti volte a garantire la partecipazione di tutti i soggetti pubblici che erogano carte istituzionali, ivi compresi i Comuni che emettono carte d’identità elettroniche.

A tal fine, ha proposto l’eliminazione del riferimento specifico alla tessera sanitaria e l’introduzione dell’intesa con la Conferenza Unificata nell’emanazione dei provvedimenti attuativi da parte del Ministero dell’Economia e Finanze.

Articolo 5

Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici

Al comma 5 si prevede che ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, art. 1 della legge n.196/2009, tra le quali rientrano anche i comuni (la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio) inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta.

In particolare, sullo STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI, l’Art. 5 prevede una parziale riscrittura delle norme inerenti le indennità, i gettoni ed i rimborsi spese degli Amministratori locali.

Il comma 6 come modificato dalla commissione riduce il limite quantitativo massimo dei gettoni di presenza che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, portandolo, su base mensile, da un quarto a un quinto dell’indennità massima prevista per il sindaco o per il presidente di provincia; il comma, confermando l’esclusione dal diritto alla corresponsione dei consiglieri circoscrizionali, introduce un’eccezione per i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.

Il testo iniziale del d.l. prevedeva l’introduzione dell’indennità di funzione, in sostituzione del gettone di presenza, per i Consiglieri comunali e provinciali, in nessun caso superiore ad un quinto di quella massima prevista per il rispettivo Sindaco o Presidente e che nessuna indennità fosse dovuta ai consiglieri circoscrizionali ma è stato modificato dalla commissione.

Al comma 7 si prevede l’adozione, entro 120 gg dall’entrata in vigore del DL 78/2010, di un decreto del Ministro dell’interno per la diminuzione, per un periodo non inferiore a 3 anni, delle indennità già determinate dal DM 119/2000, di una percentuale del:

3% per i Comuni fino a 15.000 ab. e le Province fino a 500.000 ab.;

7% per i Comuni tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le Province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;

10% per i Comuni per i restanti Comuni e Province.

I Comuni fino a 1.000 ab. non subiscono variazioni.

Con lo stesso decreto è altresì determinato l’importo del gettone di presenza come modificato dal presente articolo.

Si prevede inoltre che agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.

Al comma 8 si prevede che i Parlamentari nazionali ed europei, nonché i Consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti.

E’ stato eliminato il riferimento all’indennità di missione per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa alla funzione pubblica degli Amministratori locali.

Al comma 9 sono state soppresse dall’art. 84 del TUEL, le parole “rimborso forfetario omnicomprensivo per le altre spese”.

Al comma 11, è previsto che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta.

Articolo 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Il comma 1 prevede che a partire dal 31 maggio 2010 è onorifica e può dar luogo esclusivamente a rimborsi spese (se previsti da norme vigenti) o a gettoni di presenza non superiori a € 30, la partecipazione a:

• Organismi collegiali istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 per il raggiungimento di obiettivi specifici i per la definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito tali finalità;

• Organismi collegiali istituiti dopo il 30 giugno 2004 e che non operano almeno dal 25 giugno 2006;

• Organismi collegiali che svolgono funzioni riconducibili a 1° e 2° livello dirigenziale, se previste dai regolamenti delle stesse amministrazioni e a conferenze dei servizi, se vi siano più competenze di differenti amministrazioni.

La disposizione non si applica:

- a commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali;

- agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero dell’ambiente;

- alla struttura tecnica istituita presso il Ministero delle infrastrutture per coadiuvare il Ministero stesso a promuovere le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, prevista dal D.Lgs. 12-4-2006 n. 163, articolo 163, comma 3, lettera a);

- al consiglio tecnico scientifico di esperti istituito presso il Dipartimento del tesoro con il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento (articolo 7 del D.P.R. 20 gennaio 2008 n.43).

Inoltre la Commissione bilancio ha ampliato l'elenco degli organi collegiali ai quali non si applica la disposizione in questione, inserendovi la Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi; il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni; la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.

Il comma 2 prevede che a partire dal 31 maggio 2010 è onorifica la partecipazione a organi collegiali (anche di amministrazione) di quegli enti che a qualunque titolo ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. È onorifica anche la titolarità degli organi di tali enti e può dar luogo esclusivamente a rimborsi spese (se previsti da norme vigenti) o a gettoni di presenza non superiori a € 30.

La violazione di tali norme comporta responsabilità erariale e gli atti adottati in violazione di quanto previsto sono nulli.

Gli enti privati che non si adeguino a tali norme non possono ricevere, nemmeno indirettamente, contributi o utilità a carico delle finanze pubbliche, salvo il 5 per mille del gettito d’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale disposizione non si applica:

- agli organi di governo centrale (Ministeri e Agenzie) previsti nominativamente dal d.lgs n. 300 del 1999;

- a quelli previsti nominativamente dal d.lgs n. 165 del 2001 (articolo 1, comma 2 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”);

- alle università;

- alle camere di commercio;

- agli enti del servizio sanitario nazionale;

- agli enti previsti dalla Tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria) della legge 191 del 23 dicembre 2009 – legge finanziaria

- agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

La Commissione bilancio ha ampliato il novero dei soggetti ai quali la disposizione in esame non si applica, inserendovi: enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati; onlus; associazioni di promozione sociale; enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero vigilante; società.

Il comma 3 prevede che ferme restando le riduzioni del 10% previste per “indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (articolo 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), a partire dal 1 gennaio 2011 verranno automaticamente ridotte del 10% rispetto all’importo risultante al 30 aprile 2010 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate per i componenti di organi di indirizzo, controllo e direzione, consigli di amministrazione e altri organi collegiali delle pubbliche amministrazioni comprese nel comma 3, articolo 1 della legge n. 196/2009 e delle autorità indipendenti. Comunque fino al 31 dicembre 2013 gli emolumenti in oggetto non possono superare quelli risultanti al 30 aprile 2010.

Le disposizioni si applicano ai commissari straordinari di governo, non si applicano al trattamento retributivo di servizio.

Il comma 4 prevede che alla fattispecie prevista dall’articolo 62 del D.P.R. n. 3/1957, che prevede la partecipazione all'amministrazione di enti e società da parte di impiegati, si aggiunge la previsione che l’incarico s’intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza e che i compensi vengono corrisposti direttamente all’amministrazione. Tale disposizione si applica anche agli incarichi attualmente in corso.

Il comma 5 prevede che fermo restando quanto previsto dall’articolo 7 sulla soppressione ed incorporazione di enti e organismi pubblici e di riduzione dei contributi a favore di enti, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono adeguare i propri statuti al fine di prevedere che dal primo rinnovo possibile gli organi di amministrazione (a meno che non siano in forma monocratica) siano composti da un massimo di 5 componenti e i collegi di revisori da un massimo di 3 componenti.

La mancata adozione della prescrizione comporta responsabilità erariale e tutti i provvedimenti adottati da detti organi saranno nulli.

Il comma 6 stabilisce che a partire dal primo rinnovo possibile, viene ridotto del 10% il compenso dei componenti dei consigli di amministrazione e di quelli di controllo delle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. (da elenco ISTAT ai sensi del comma 3, articolo 1 legge 196/2009) e delle società possedute in maniera totalitaria. La disposizione non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

Il comma 7 riguarda la Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Il comma 8 prevede che a decorrere dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per un ammontare superiore al 20% di quanto sostenuto nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.

Dal 1 luglio 2010 per organizzazione di convegni, giornate e feste celebrative, oltre che per cerimonie di inaugurazione e altri eventi simili da parte di Amministrazioni dello Stato e Agenzie, e da parte di enti e strutture da essi vigilati qualora non sia possibile la pubblicazione sul sito internet istituzionale di messaggi, discorsi o conferenze audio/video va richiesta la preventiva autorizzazione al Ministero competente. In ogni caso se le spese autorizzate comportano aumento delle spese destinate in bilancio per dette finalità gli eventi vanno organizzati al di fuori dell’orario di ufficio e chi vi partecipa non ha diritto a compensi per straordinari, indennità, né a riposi compensativi.

Tali disposizioni non si applicano a convegni organizzati da università ed enti di ricerca ed alle mostre realizzate nell’ambito di attività istituzionale da enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e agli incontri istituzionali per l’attività di organismi internazionali o comunitari. La commissione bilancio ha inoltre escluso dall’applicazione le feste nazionali previste da disposizioni di legge e quelle istituzionali delle Forze armate e delle forze di polizia.

Il comma 9 stabilisce che dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Il comma 10 stabilisce che rimane la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese del comma 7 e quelle del comma 8.

Il comma 11 prevede che le società inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009 si conformano ai principi di riduzione di spesa per studi, consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e sponsorizzazioni. In sede di primo rinnovo dei contratti di servizio vengono ridotti i relativi corrispettivi.

Il comma 12 stabilisce che dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, eccetto che per missioni internazionali di pace, missioni delle forze di polizia, vigili del fuoco, personale di magistratura, nonché quelle strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per garantire la partecipazione a riunioni internazionali o comunitarie, o ancora con investitori istituzionali necessarie alla gestione del debito pubblico e comunque per un ammontare non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione di quanto prescritto costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Dal 31 maggio 2010 non sono più dovute le diarie per le missioni all’estero (art. 28 d.l. n.223/2006), inoltre non sono più riconosciute i rimborsi per l’utilizzo dei propri mezzi di trasporto al personale che esercita funzioni ispettive (art. 15 L. n. 836/1973 e art. 8 L. 417/1978) al personale contrattualizzato, come individuato dal D.lgs 165/2001.

Con decreto del Ministero affari esteri di concerto con il Ministero delle finanze viene definito il limite dei rimborsi per il personale inviato all’estero.

Il comma 13 riguarda la Spesa per attività di formazione. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il comma 14 stabilisce che dal 2011 le P.A. inserite nel conto economico consolidato (elenco ISTAT) di cui al comma 3, articolo 1 legge 196/2009, incluse le autorità indipendenti non possono spendere più dell’80% di quanto speso nel 2009 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture o per l’acquisto di buoni taxi.

Il comma 19 prevede il divieto per enti locali ed altre amministrazioni di elargire conferimenti finanziari per ripiani, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari e garanzie a società pubbliche partecipate non quotate che hanno avuto tre esercizi consecutivi in perdita o che hanno utilizzato riserve infrannuali per ripianare le perdite. Sono invece ammessi i trasferimenti a tutte quelle società che operano in virtù di contratti di servizio, convenzioni, che svolgono servizi di pubblico interesse. I divieti non si applicano se l’amministrazione segnala gravi inadempienze che generano pericoli contingenti, descritti nel comma, ed attiva la procedura ivi prevista (DPCM su proposta del Ministro dell’economia con altri ministri competenti, registrato dalla corte dei Conti).

Il comma 20 riguarda l’Esclusione dall’ambito di applicazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Non sono ricomprese, tra gli Enti esclusi, le autonomie locali alle quali dunque le disposizioni in oggetto sembrerebbero applicarsi in via diretta.

Con una modifica introdotta dalla commissione bilancio è stata aggiunta una previsione a norma della quale ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di cui agli articolo 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Il comma 21 prevede che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa attuate con il presente articolo 6 (escluse quelle derivanti dalle riduzioni del 10% ai compensi del consiglio di amministrazione e collegi sindacali) vengono versate annualmente da enti e amministrazioni dotate di autonomia finanziaria in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

Tale disposizione non si applica agli enti territoriali, agli enti di competenza regionale o di province autonome e del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 7, commi 31 ter - 31 octies

Soppressione Agenzia segretari comunali

I nuovi commi introdotti dalla Commissione Bilancio sopprimono l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, disponendo che il Ministro dell'interno succeda all'Agenzia e che allo stesso siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa.

Le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e le risorse umane e strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia.

I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza, e mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dall'Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

A partire dal 1 gennaio 2011, è soppresso il contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle Amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 31 ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza Stato-città, Autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Gli articoli 102 e 103 del Testo unico degli enti locali, che istituiscono e disciplinano organizzazione e funzionamento dell'Agenzia vengono abrogati.

Articolo 8

Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

Il comma 1 prevede che ai fini della determinazione delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle Amministrazioni diverse dallo Stato sono gli organi interni di controllo a verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione.

Il comma 2 estende agli enti locali e agli enti da questi vigilati l’obbligo di adeguarsi ai principi del comma 15 dello stesso articolo 8, sancendo che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonché le operazioni di utilizzo delle somme provenienti da alienazioni di immobili o delle quote di fondi immobiliari sono subordinate alla verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica da effettuarsi con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell’economie. Stabilisce inoltre misure analoghe per il contenimento delle spese di locazioni passive, manutenzioni ed altri costi legati all’utilizzo degli immobili, applicando il limite del 2% del valore dell’immobile utilizzato così come previsto per le Amministrazioni Centrali e periferiche dello Stato.

Qualora l’amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede a rilasciare gli immobili entro il termine prestabilito, su comunicazione dell’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Economia e finanze, riduce linearmente gli stanziamenti di spesa dell’Amministrazione per un valore pari all’8% del valore di mercato dell’immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

Articolo 9

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

I commi da 1 a 3 riguardano il Trattamento economico dei pubblici dipendenti.

In particolare il comma 1 così come modificato dalla commissione bilancio prevede che per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non coincide più con il trattamento in godimento nell'anno 2010, bensì col trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno (fermo restando l'effetto a fini esclusivamente giuridici di progressioni in carriera e passaggi tra aree, ai sensi del comma 21, terzo e quarto periodo, dell'art. 9 in esame), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatta salva l’erogazione della indennità di vacanza contrattuale di cui al comma 17, secondo periodo.

Il comma 2 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma.

Il comma 2-bis, inserito dalla Commissione, stabilisce che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il comma 3 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi.

Il comma 4 riguarda i Rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009. I rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto; i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.

Il comma 15 prevede che l'organico dei posti di sostegno è confermato in misura pari a quello in servizio nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009-2010. E’ previsto il ricorso a nomine di docenti di sostegno in deroga in casi di particolare gravità ma funzionalmente al conseguimento delle economie di spesa previste dall’art. 64, comma 6, della L.133/08.

Il comma 15 bis introdotto dalla commissione bilancio autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare i rapporti convenzionali in essere per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici.

La proroga dei rapporti è consentita nei limiti di spesa di cui all'elenco 1, previsto dal comma 250 dell'articolo 2 di cui alla legge n. 191 del 2009.

Il comma 17 riguarda il Blocco dei rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012. Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione della Finanziaria 2009.

Il comma 21, ultimo capoverso, prevede che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per i predetti anni, a fini esclusivamente giuridici.

Il comma 28 riguarda il Contenimento delle spese per assunzioni a tempo determinato. A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.

Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Gli Enti locali, dunque, non sono ricompresi tra gli Enti che devono adeguarsi ai principi recati dal comma 28.

La Commissione bilancio ha infine stabilito che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal comma in esame, il limite del 50% va riferito alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Il comma 29 come modificato dalla commissione bilancio trova applicazione per le società non quotate inserite nel conto economico ISTAT, controllate in maniera diretta o indiretta da amministrazioni pubbliche. Queste ultime società devono uniformare le politiche di assunzione del personale alle previsione restrittive dell’articolato.

Pertanto per le società non inserite nel succitato conto economico ISTAT e per quelle quotate, il comma in questione non si applica.

Il comma 31 riguarda i Trattenimenti in servizio e blocco delle assunzioni. Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo previsti dall’art. 16 del d.lgs n. 503/1992 possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti.

Il comma 32 riguarda il Trattamento economico dei dirigenti. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

A decorrere dalla medesima data è abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale l’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.

Resta fermo che, nelle ipotesi di cui al presente comma al dirigente viene conferito un incarico di livello generale o di livello non generale, a seconda che il dirigente appartenga, rispettivamente alla prima o alla seconda fascia.

Il comma 36 riguarda le Facoltà assunzionali per gli Enti di nuova istituzione. Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Non è chiaro se tale disposizione si applichi anche alle Unioni di Comuni in quanto la stessa fa riferimento ad “amministrazioni vigilanti”.

Articolo 13, commi 1-5

Casellario dell’assistenza

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 prevedono l’istituzione, presso l’INPS, del Casellario dell’assistenza, quale banca dati unitaria e generale delle prestazioni di natura assistenziale erogate sul territorio nazionale.

Si tratta di uno strumento informativo ed interattivo, di coordinamento e razionalizzazione delle politiche di solidarietà sociale, che pone in rete, in tempo reale, dati ed informazioni possedute dalle amministrazioni centrali e periferiche e dalle organizzazioni, pubbliche e private, coinvolte (regioni, province, comuni, associazioni no profit, enti previdenziali e assistenziali), in merito alle prestazioni erogate, allo scopo anche di definire una mappa dei bisogni sociali.

L’ANCI ha presentato delle proposte emendative volte al coinvolgimento di tutte le amministrazioni interessate dal provvedimento, ivi inclusi i Comuni, sia nella definizione dei criteri e modalità di trasmissione dei dati che nella definizione delle modalità di attuazione del disposto normativo in esame, richiedendo una intesa in Conferenza Unificata sul decreto da emanarsi a tal fine.

I commi da 1 a 5 del presente articolo prevedono, inoltre, un ulteriore aggravio per i Comuni che già interloquiscono con l’INPS attraverso il sistema INA-SAIA, al quale lo stesso INPS è collegato.

Articolo 14

Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali

Al comma 1 vengono definite le grandezze finanziare per il risanamento della finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali

• Per le Regioni a statuto ordinario 4.000 milioni di euro per il 2011 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012

• Per le Regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano per almeno 500 milioni per il 2011 e 1000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012

• Per le Province 300 milioni per il 2011 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2012

• Per i Comuni 1500 milioni di euro per il 2011 e 2500 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Per i Comuni si tratterebbe per il 2011, oltre al miglioramento dei saldi già previsto dalla vigente manovra pari a un miliardo e 800 milioni, di un ulteriore taglio ai trasferimenti di 1 miliardo e 500 milioni.

A decorrere dall’anno 2012 il taglio si consolida in 2 miliardi e 500 milioni.

Al comma 2 sono disciplinate le modalità per la riduzione dei trasferimenti alle Regioni a Statuto Ordinario e degli enti locali.

La modifica apportata rispetto al primo testo riguarda la ripartizione delle riduzioni. È stabilito che le riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I criteri da adottare per la ripartizione devono tener conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.

Nel caso in cui non vi sia la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro i termini stabiliti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, riportando la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

Anche per i Comuni e le Province la riduzione dei trasferimenti è effettuata secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

Così come per le regioni nel caso in cui non vi sia la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, riportando la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

La norma inoltre prevede una specifica salvaguardia a favore delle Regioni e degli enti locali stabilendo che del taglio non si tiene conto in sede di attuazione dell’art. 8, e dell’art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale

Il comma 3 riguarda le Sanzioni del Patto.

Dall’anno 2010 in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno le somme dovute dallo stato agli Enti inadempienti vengono ridotte in misura pari allo sforamento. La riduzione per gli Enti locali è effettuata con Decreto del Ministero dell’Interno, in base ai dati comunicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alla certificazione del rispetto degli obiettivi del patto, sui trasferimenti dovuti dal Ministero con esclusione di quelli destinati all’onere ammortamento mutui.

La mancata trasmissione della certificazione comporta l’azzeramento dei trasferimenti.

In caso di insufficienza dei trasferimenti la riduzione avviene sui trasferimenti degli anni successivi.

Il comma 5 del presente articolo modifica quanto previsto in materia di riduzione dei trasferimenti previste al comma 20 dell’art. 77-bis del Decreto Legge 112/2008

Sono rafforzate le sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità: la norma prevedeva il recupero dello sforamento con una riduzione del fondo ordinario in misura non superiore al 5% ora il recupero è totale; restano in vigore tutte le altre sanzioni: limite impegni di spesa, blocco del ricorso all’indebitamento per investimenti.

I commi da 7 a 10 riguardano le Assunzioni di personale enti locali.

In particolare il comma 7 prevede che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità, venga riscritto l’art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Resta comunque invariato l’obbligo per tali Enti di assicurare la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP.

Viene precisata l’esclusione, a tal fine, degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali e vengono indicate le modalità attraverso le quali raggiungere l’obiettivo di riduzione della spesa di personale, da raggiungere con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle

spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il

lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso

accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto

delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Per effetto della riscrittura dell’art. 1, comma 557 viene eliminata la possibilità, introdotta dal comma 120 dell’art. 3 della Finanziaria 2008, di derogare all’obbligo di ridurre la spesa di personale.

Viene aggiunta la sanzione per cui, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di ridurre la spesa ai sensi del comma 557, si applica il divieto di assunzioni a qualunque titolo di cui al comma 4 dell’art. 76 del dl 112/2008.

Il comma 9 sostituisce il comma 7 del’art. 76 del dl n. 112/2008, per cui per tutti gli Enti (sia quelli sottoposti che quelli non sottoposti al Patto) nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti opera il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Per tutti gli altri Enti è introdotta una restrizione sulle assunzioni che possono essere effettuate nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010.

Il comma 10 modifica il comma 562 della Finanziaria 2007. Resta fermo per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità l’obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004 ed il vincolo di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Anche per gli Enti non sottoposti al Patto viene eliminata la possibilità, introdotta dal comma 121 dell’art. 3 della Finanziaria 2008, di derogare agli obblighi previsti dal comma 562.

Il comma 11 stabilisce che per l’anno 2010 i Comuni e le Province possono escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto del 2008.

Viene ripresa la norma inserita per il 2009 dello sblocco dei residui passivi abbassando la percentuale allo 0,78%. La copertura finanziaria è trovata eliminando il meccanismo della premialità per il 2010 del Patto di stabilità di seguito esplicata.

Il comma 12 stabilisce che per l’anno 2010 non si applica il meccanismo della premialità previsto dai commi 23-26 dell’articolo 77bis della legge 133 del 6 agosto 2008.

La norma citata stabilisce l’assegnazione ai Comuni virtuosi di un premio, sotto forma di esclusione dal calcolo del saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, pari al 70% delle eccedenze di bilancio determinatesi nell’anno precedente per effetto del rispetto delle sanzioni dei comuni inadempienti al Patto.

La virtuosità di un ente è misurata rispetto a degli indicatori economico-strutturali e l’assegnazione del premio (esclusione) dipenda dalla distanza lineare degli indicatori calcolati per ciascun ente rispetto alla media dei medesimi indicatori calcolati per diverse classi demografiche.

Gli indicatori economico-strutturali sono indicati dalla legge e sono il grado di autonomia finanziaria e il grado di rigidità strutturale (per le Province solo l’indicatore di rigidità strutturale).

Il comma 13 stabilisce che per l’anno 2010 è attribuito un contributo ai Comuni pari ad un importo di 200 milioni di euro.

Il contributo sarà ripartito, con Decreto del Ministero dell’Interno emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e d’intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in base ai seguenti criteri: popolazione e rispetto del patto.

Le entrate così attribuite non devono essere conteggiate ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

È introdotto il comma 13-bis riguardante il piano di rientro dell’indebitamento pregresso del Comune di Roma.

In particolare il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione del piano di rientro del Comune è autorizzato a stipulare il contratto di servizio – previsto dall’articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2008, il cui testo non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale - per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il Comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14.

Il comma 14 in attuazione della legge delega 42 in materia di federalismo fiscale e in considerazione del grave squilibrio finanziario del Comune di Roma è costituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2011 per il concorso al sostegno degli oneri per l’attuazione del piano di rientro. L’importo mancante, fino a un massimo di 200 milioni di euro, è reperito tramite:

- Addizionale commissariale sui diritti d’imbarco su aerei in partenza da Roma (max 1 euro a passeggero);

- Incremento addizionale IRPEF fino allo 0,4%.

Al comma 14-bis è istituito un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, presso il Ministero dell’economia e delle finanze per i comuni in cui è stato nominato un commissario straordinario. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite tramite decreto regolamentare.

Il comma 14-ter prevede una deroga al patto di stabilità per i Comuni della Provincia dell’Aquila in stato di dissesto.

Tali Comuni possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 fino alla concorrenza massima annua di 2,5 milioni di euro gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. La ripartizione dell’importo è stabilita con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 15 settembre, i criteri utilizzati per la ripartizione si baseranno sulla popolazione e la spesa per investimenti sostenuta dall’ente locale

Inoltre è altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo agli stessi Comuni in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, la ripartizione è effettuata con decreto del Ministero dell’Interno entro il 15 settembre in modo proporzionale agli stessi debiti.

Il comma 14-quater regola le modalità per l’applicazione delle addizionali del comma 14.

L’addizionale commissariale sui diritti d’imbarco è stabilita dal Commissario previa delibera di Giunta del Comune di Roma, così come l’incremento dell’addizionale Irpef.

Dopo il 31 dicembre 2011 se il Comune intende ridurre l’entità delle addizionali deve adottare misure compensative che devono verificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e che devono garantire l’ammontare del fondo di 200 milioni di euro. Nel caso le addizionali non diano un’entrata pari ai 200 milioni di euro, viene vincolata una quota delle entrate comunali per un valore pari alla parte mancante da versare all’entrata del bilancio Comunale.

Commi 15 – 15-ter

È stabilito che le entrate derivanti dall’applicazioni delle addizionali del comma 14 (addizionale commissariale sui diritti d’imbarco e incremento addizionale IRPEF) devono essere versate all’entrate del bilancio dello Stato e viene disposta l’Istituzione del fondo di 200 milioni a decorrere dal 2011 per l’attuazione del piano di rientro.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi alle previste scadenze.

Il commissario straordinario deve trasmettere annualmente al governo la rendicontazione della gestione del piano di rientro.

Il comma 16 prevede che ferme restando le misure di contenimento, Roma, in qualità di capitale, può concordare con il ministero dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi fissati per gli altri enti locali. In particolare entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, e in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali.

Inoltre per garantire l’equilibrio economico finanziario può

- conformare servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza

- adottare pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma;

- razionalizzare le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

- ridurre i costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- contributo di soggiorno per un importo massimo di 10 euro per notte in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive

- introdurre un contributo straordinario nella misura massima del 66 % del maggiore valore immobiliare a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari. Il contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche

- maggiorazione della tariffa per canone per l'installazione di mezzi pubblicitari fino al 50%

- Incrementare fino al 3‰ dell’aliquota ICI sugli immobili per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale per le quali non risultino registrati contratti di locazione

- utilizzare proventi da oneri di urbanizzazione e costruzione anche per le spese di manutenzione ordinaria della viabilità urbana nonché utilizzo dei proventi derivanti da gestione cimiteriale

GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI FONDAMENTALI

I commi da 26 a 31 disciplinano l’esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, prevedendo la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti escluse le isole mono comune e il comune di Campione d’Italia, attraverso la convenzione o l’Unione; le stesse funzioni sono obbligatoriamente esercitate in convenzione o Unione da parte dei Comuni appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 ab.

Ai fini della manovra, sono considerate funzioni fondamentali dei Comuni quelle individuate dall’art. 21, comma 3 della legge 42 del 2009, ovvero:

Per i Comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) funzioni di polizia locale;

c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

f) funzioni del settore sociale.

Questa elencazione era finalizzata ad altri obiettivi, ossia avviare l’individuazione dei fabbisogni standard ed appare evidente che le voci di spesa non possono corrispondere all’elencazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e che, in particolare, la lettera a) riguardante le funzioni generali di amministrazione etc comporta sostanzialmente l’impossibilità di gestirla in forma associata fra i Comuni.

La procedura di individuazione degli ambiti territoriali e di avvio dell’obbligo per i Comuni di dare attuazione a tale previsione contenuta nel comma 30 e nel comma 31 risulta incoerente e poco chiara. Siamo in presenza di due discipline in cui i soggetti sono diversi da una parte la legge regionale, dall’altra decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sembrano sovrapporsi e non integrarsi, tranne che la previsione del comma 31 si configuri quale intervento sostituivo della legge regionale.

In particolare:

il comma 28 prevede che le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti escluse le isole mono comune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti;

il comma 30 prevede che la regione, nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale,delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell’ambito della normativa regionale i comuni avviano l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all’esercizio delle funzioni in forma associata.

Il completamento dell’attuazione di tali disposizioni dovrà comunque essere assicurato dai Comuni entro il termine che sarà individuato con DPCM entro 90 giorni dall’ entrata in vigore del DL 78/2010. Con lo stesso decreto sarà individuato il limite demografico minimo per l’esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Secondo quanto previsto al comma 32 i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società né detenerne quote di partecipazione, mentre i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono “detenere la partecipazione di una sola società”. Sono ammesse le partecipazioni in società costituite o partecipate da più comuni la cui popolazione superi le soglie indicate. Viene però fatto salvo il disposto dei commi 27, 28 e 29 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244) - che già determinavano un regime molto severo in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, limitandone la sussistenza ai soli casi di società strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente - che resta in vigore.

Il comma, oggetto di numerose interpretazioni, dispone quindi la dismissione delle società vietate entro il 31 dicembre 2011 ma rimanda ad un decreto interministeriale (Rapporti con le Regioni, Economia e finanze e Riforme per il federalismo),da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl 78/10, l’individuazione delle modalità attuative del comma e le ulteriori ipotesi di esclusione dall’ applicazione dello stesso.

Pertanto fino all’emanazione del predetto decreto le disposizioni del comma 32 non si applicano.

Il comma 33 riguarda la TARSU TIA e prevede che le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non ha natura tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

In evidente contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del luglio 2009 che sancisce la natura tributaria della TIA. Il comma reca un’interpretazione autentica di una norma non ancora attuata (art. 238 del D.Lgs 152/2006). Si tratta pertanto di un previsione senza alcun effetto concreto, né sulle incertezze normative che caratterizzano le attuali tarsu/tia, né sulla configurazione della nuova Tia integrata le cui caratteristiche saranno determinate (e valutabili sotto il profilo dell’eventuale natura tributaria solo a seguito di decreti attuativi di cui ancora non si ha notizia).

Il comma 33-bis stabilisce per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato per infiltrazioni mafiose (art 143 del tuel) si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti che hanno rispettato il patto di stabilità per il 2007 ed hanno saldo finanziario positivo e devono prendere come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. I Comuni in questione per il 2011 devono mantenere lo stesso saldo.

Viene introdotta l’esclusione dal saldo finanziario delle risorse provenienti dai trasferimenti straordinari concessi ai Comuni a seguito dello stato di commissariamento per infiltrazioni mafiose e delle relative spese in conto capitale. L’esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni.

Il comma 33-ter stabilisce la copertura per l'attuazione delle misure adottate per i Comuni della Provincia dell’Aquila e per gli enti assoggettati al patto dopo il periodo di commissariamento per infiltrazioni mafiose.

La copertura è così definita:

a) Per gli enti commissariati in base all’art 143 del tuel, è prevista una copertura per il 2010 di 14,5 milioni di euro, di cui 10 sono ricavati dalla diminuzione della percentuale dei residui passivi da utilizzare in deroga al patto di stabilità per pagamenti di opere di investimento, la percentuale passa dallo 0,78% allo 0,75%, e i 2 milioni previsti per i Comuni della provincia dell’Aquila per pagamenti dei debiti accertati vengono reperita mediante riduzione del Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica.(D.L 282/2004 art 10 comma 5, convertito in Legge 307/2004)

Manca la copertura dei 2,5 milioni per il 2010 per i comuni della prov Aquila in dissesto

b) La copertura per gli enti commissariati in base all’art 143 del tuel dell’importo di 10 milioni di euro per l’anno 2011 e successivi, e la copertura per i Comuni della Provincia dell’Aquila in stato di dissesto di 2,5 milioni di euro per gli anni 2011- 2012 è data mediante la rideterminazione degli obiettivi finanziari relativi al concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 stabiliti al comma 1 lett d) del medesimo articolo, che sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.

Il comma 33 quater differisce al 30 ottobre 2010 il termine previsto per i comuni per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D per l'anno 2005 e precedenti. Tale termine, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge n. 154 del 2008, è scaduto il 31 gennaio 2009.

Articolo 18

Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo

I commi 1 e 2 prevedono che ai fini della effettiva attuazione di quanto disposto dall’articolo 44 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento e al contrasto all’evasione fiscale e contributiva, rendendo obbligatoria la costituzione del “Consiglio tributario” in ogni comune di popolazione superiore ai 5.000 abitanti, da istituire entro 90 giorni; per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti è obbligatorio riunirsi in consorzio “per l’istituzione del Consiglio”, entro 180 giorni (art. 18, co. 2). Non sono previste sanzioni per i Comuni che non ottemperino a tali obblighi.

Il comma 2 bis prevede che gli adempimenti del comma 2 siano svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L’obbligatorietà dell’organismo impone quindi di riferirsi all’unica legge vigente in materia, il decreto legislativo luogotenziale dell’8 marzo 1945, n. 77. I consigli tributari attivati in alcune città nella seconda metà degli anni ’70 non trovando particolare riscontro né sviluppo nella pratica tributaria locale sono caduti rapidamente in desuetudine. Deve sottolinearsi il carattere politico e non tecnico di tali organismi preposti all’accertamento, che comporta l’introduzione di un’attività, per quanto limitata, di indirizzo politico, in una materia prettamente tecnica e spesso attuativa di un indirizzo politico già precedentemente definito in sede comunale e dalla legge dello Stato.

Non va sottaciuta l’ulteriore compressione di fondamentali principi di autonomia nell’organizzazione delle funzioni comunali, anche in relazione alle specificità dei rispettivi territori, insita nell’obbligo di costituire ex novo nuovi organismi, definendone regolamento, modalità di elezione, di partecipazione, remunerazione, ecc.

Al comma 3 la disposizione non introduce un organico ambito funzionale per il nuovo organismo, indicando tuttavia, quale specifico compito del Consiglio, in occasione successiva alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 5, di deliberare “in ordine alle forme di collaborazione con l’Agenzia del territorio”, ai fini del monitoraggio degli immobili non accatastati (cfr. art. 19, co. 12 della presente disposizione);

I commi 4 e 5 dispongono alcune modifiche normative in relazione alla procedura di accertamento, in revisione dell’art. 44 del DPR 600/1973, si ripropone con modifiche uno schema procedurale mai attuato in passato, in base al quale i comuni dovrebbero esaminare ed integrare gli avvisi di accertamento già predisposti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate (art. 18, co. 4), limitatamente a quelli di carattere “sintetico” ex art. 38 del DPR 600. Viene regolata la procedura fra Agenzia delle entrate che mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni residenti inviando a questi ultimi una segnalazione. In seguito, entro 60 gg. dalla ricezione della documentazione, l’AGEA comunica gli elementi utili per determinare il reddito complessivo. E’ previsto il riconoscimento ai Comuni di una quota pari al 33% delle maggiori somme, relative a tributi statali e a contributi, riscosse a titolo definitivo, a seguito del contributo del comune all’accertamento stesso. L’accesso alle banche dati e le modalità integrative sono determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, mentre le ulteriori materie dove i Comuni possono partecipare all’accertamento fiscale e contributivo, sono individuate con provvedimento adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia del territorio.

Inoltre, il comma 5 stabilisce che all’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate alcune modificazioni, che prevedono che le segnalazioni dei Comuni ai fini della partecipazione all’accertamento vengono estese con un inciso al comma 2, alla “Guardia di finanza e all’INPS”, che si aggiungono all’Agenzia delle entrate quali ulteriori ed autonomi interlocutori dei Comuni. La principale modifica al comma 2 del d.l. 203/2005 (art. 18, co. 5, lett. b), sancisce l’“esclusiva competenza comunale” sulla funzione di partecipazione all’accertamento, ammettendo, tuttavia, che le società affidatarie delle entrate comunali possano svolgere “attività di supporto”.

In qualsiasi accezione si vogliano intendere i Consigli tributari (e non c’è dubbio che nella attuale formulazione dell’art. 18 il riferimento obbligato è l’impianto del d.lgt. 77/1945), l’istituzione degli stessi comporta ampie sovrapposizioni, da un lato, con il ruolo degli uffici dell’Agenzia delle entrate e, dall’altro, con le procedure di interscambio informativo (massivo e puntuale) attivate a seguito dell’emanazione del d.l. 203/2005.

I commi da 6 a 9 dispongono le modalità di calcolo dei tributi ed i contributi sulla base delle quali definire la quota pari al 33% spettante ai Comuni. Sono anche previste le modalità di attribuzione, le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni relative ai contribuenti ed ai Comuni, nonché le modalità di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo. E’ previsto che gli importi riconosciuti dallo Stato ai Comuni a titolo di partecipazione all’accertamento siano calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

In particolare:

Il comma 6 sostituisce all’articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “30 per cento” con le seguenti “33 per cento”

Il comma 7 prevede che con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e d’intesa con la Conferenza unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi ed i contributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento spettante ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.

Il comma 8 prevede che resta fermo il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione delle dichiarazioni relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo.

La necessaria norma di salvaguardia dei provvedimenti attuativi finora emanati in base all’art. 1 del d.l. 203/2005 (comma 8) sembra far riferimento ad un solo provvedimento, risultando invece quattro gli atti direttoriali emanati (tre dell’Agenzia delle entrate e uno dell’Agenzia del territorio).

Il comma 9 prevede che gli importi riconosciuti ai Comuni sono al netto delle somme spettanti ad altri enti e all’Unione europea. viene stabilito il principio in base al quale la base di calcolo delle quote spettanti ai comuni viene individuata nel gettito che effettivamente rimane allo Stato, escludendo le quote di compartecipazione (in particolare al gettito Irpef ed IVA) delle Regioni a statuto speciale ed ordinario. La norma prevede in proposito che “spetta alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento”.

Questo comporta minori entrate per i Comuni soggetti attivi per la lotta all’evasione.

Il quadro delineato dall’articolo 18 rischia di vanificare ogni impegno dei comuni in materia di partecipazione all’accertamento, appesantendo gli adempimenti formali a carico dei comuni e abbattendo l’efficacia del sistema in via di assestamento.

Articolo 19

Aggiornamento del catasto

La proposta normativa contenuta nell’articolo 19 in materia di “aggiornamento del catasto”, nel testo approvato in Commissione bilancio del Senato, offre un nuovo possibile quadro di regole entro cui riavviare il processo di decentramento del catasto, recependo in parte gli emendamenti dell’ANCI.

E’ prevista la semplificazione e razionalizzazione delle banche dati immobiliari e la costituzione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata, in sostanza, l’archivio integrato delle attuali banche dati del catasto e delle conservatorie dei Registri immobiliari, riguardanti la titolarità degli immobili, gestiti dell’Agenzia del territorio in collaborazione con i Comuni.

Le modifiche apportate hanno contribuito a distribuire alcune competenze nell’ambito di un sistema effettivamente partecipato nell’ottica dell’attribuzione ai Comuni di responsabilità di gestione operativa del catasto, come stabilito dal quadro normativo vigente, da recenti sentenze della giustizia amministrativa. Tale riequilibrio valorizza il ruolo svolto dai Comuni, in collaborazione con l’Agenzia, in materia di miglioramento della qualità e della significatività dei dati catastali e prevede l’intesa in Conferenza Stato-Città e autonomie locali sia per definire le regole tecniche attuative per la gestione del Modello unico per l’edilizia (MUDE) – che integrerà, già in fase dichiarativa, le informazioni necessarie per la regolarità urbanistica con quelle relative alla classificazione catastale degli immobili oggetto di costruzione o ristrutturazione - che per definire le specifiche tecniche ed operative a garanzia dell’unitarietà del sistema informativo.

E’ previsto inoltre un sistema di regole tecnico-giuiridiche uniformi, da stabilire con un DPCM, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali - entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto - in attuazione dei principi di flessibilità, gradualità e adeguatezza.

Novità importante la previsione un organo paritetico di indirizzo presso la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, senza costi per le amministrazioni, per monitorare l’attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio nello svolgimento delle funzioni del presente articolo. Tale organo riferirà con cadenza semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze per favorire lo sviluppo del processo di decentramento.

Infine il testo modificato prevede la possibilità, per i Comuni, di avvalersi del comma 336 della legge 311 del 2004, rendendo esplicito che le regolarizzazioni degli immobili non accatastati o con classificazioni obsolete di cui al comma 9 e al comma 12 dell’articolo in commento, con i connessi poteri dell’Agenzia del territorio, non escludono la possibilità dell’intervento comunale (notifica di un invito a regolarizzare entro sessanta giorni, sulla base di elementi di constatazione diretta o documentale). Tale previsione sarà di ulteriore impulso per procedere alla regolarizzazione spontanea delle situazioni incoerenti.

Articolo 36

Disposizioni antifrode

Al Dlg n. 231/2001 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione " - art 28 (Obblighi rafforzati) viene aggiunto un nuovo comma 7-bis.

Il suddetto comma prevede l’emanazione, sulla base delle decisioni assunte dal GAFI , dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria che individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

Articolo 37

Disposizioni antiriciclaggio

Nel suddetto articolo anche gli operatori economici (imprese) aventi sede, residenza o domicilio in paesi così detti black list riportati nel decreto 4 maggio 1999 “ Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato” e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 “Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato” sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della manovra.

Articolo 38, comma 5

Utilizzo dei servizi telematici

Il comma 5 ha la finalità di estendere e potenziare i servizi telematici dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi, mediante progressive estensioni dell’utilizzo esclusivo dei sistemi telematici delle stesse pubbliche amministrazioni ovvero della posta elettronica certificata.

La norma è, quindi, diretta al perseguimento di un più immediato rapporto fra cittadino e amministrazione, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

L’attuazione del sistema, che coinvolge direttamente le amministrazioni e gli enti individuati dalla norma per consentire la gradualità dell’intervento e salvaguardare la peculiarità dei servizi offerti, riguarda diverse tipologie di atti, sia nella fase di presentazione di richieste o adempimenti degli obblighi da parte dei cittadini, sia nell’erogazione dei servizi e delle informazioni da parte della pubblica amministrazione.

E` prevista in ogni caso la possibilità per ciascun cittadino di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica per la richiesta e la ricezione degli atti e, per salvaguardare le fasce più deboli, resta ferma per le singole amministrazioni la possibilità di prevedere l’utilizzo delle modalità tradizionali per le situazioni di maggiore criticità sociale.

Coerentemente con le finalità perseguite dalla norma, il terzo periodo del comma 5 stabilisce in sostanza che la registrazione di un atto non formato per atto pubblico o scrittura privata autenticata è sostituita da una denuncia telematica, rinviando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione degli atti per i quali la denuncia telematica sostituisce la registrazione.

Per questi atti la denuncia assume qualità di fatto che, ai sensi dell’articolo 2704, primo comma, del codice civile, attribuisce data certa al contratto.

Con l’ultimo periodo del comma 5 si intende garantire agli uffici finanziari una tempistica maggiore per assolvere ai compiti connessi alla registrazione telematica degli atti pubblici e delle scritture private autenticate.

L’ANCI ha presentato una proposta emendativa volta a salvaguardare i principi di cooperazione applicativa, proponendo l’eliminazione dell’utilizzo esclusivo dei sistemi degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi e della posta elettronica certificata.

Articolo 38, comma 6

Comunicazione del codice fiscale

Con la disposizione del comma 6, il Ministero dell’Economia e delle Finanze consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni, alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico, individuate dall’ISTAT, ai concessionari e gestori di pubblici servizi nonché ai privati che collaborano con l’Amministrazione finanziaria di accedere gratuitamente alle informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria, per verificare il codice fiscale registrato nell’anagrafe tributaria e acquisire le informazioni anagrafiche ad esso correlate.

La modalità di consultazione in cooperazione applicativa è possibile solo previa stipula di apposita convenzione.

L’ANCI ha proposto l’abrogazione del comma perché non si comprende il motivo per cui, in relazione ai dati anagrafici, debbano essere esposti i dati dell’Anagrafe Tributaria. Si evidenzia infatti che gran parte dei dati anagrafici presenti nell’Anagrafe Tributaria arrivano proprio dall’INA attraverso il SAIA. Perché, dunque, esporre una base dati derivata?

Appare poi singolare il riferimento alla non completa attivazione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi dal momento che il sistema INA-SAIA è completamente attivo e regolamentato.

Infine la certificazione dei dati anagrafici compete al Ministero dell’Interno e, per delega di quest’ultimo, ai Comuni.

Articolo 38, comma 10

Riscossione di entrate degli enti locali

Il comma in esame modifica l'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge n. 203 del 2005, consentendo alle società beneficiarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale di richiedere le informazioni relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che viene a tal fine legittimato ad accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 38, comma 10-bis

Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi

Il comma 10-bis introdotto dalla commissione bilancio modifica il decreto-legge n. 40 del 2010, inserendo un nuovo comma (2-bis) all'articolo 3-bis con il quale sono stati individuati i requisiti quantitativi di capitale sociale delle società di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali. Per effetto della modifica apportata con il comma 2-bis all'articolo 3-bis citato, vengono escluse dall'applicazione dei suddetti commi 1 e 2 le società a prevalente partecipazione pubblica.

Articolo 39 commi 3-bis/3-ter/3-quater/3-quinquies

Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

E' prorogata al 20 dicembre 2010 la sospensione delle tasse per i contribuenti abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. Sono interessati i titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume d'affari non superiore ai 200.000 euro. Non sarà effettuato nessuno rimborso di quanto già versato. Tali disposizioni non verranno applicate alle banche ed alle imprese di assicurazione.

Il comma 3-bis prevede che la ripresa della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali avvenga, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione verranno effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite attraverso un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3-ter prevede che la ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 , avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3-quater prevede che la ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

Il comma 3-quinquies provvede alla copertura degli oneri recati dai tre precedenti commi valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010 attraverso le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 194 del 2009 affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2009 .

ll comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune dell'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nel medesimo anno a causa della situazione emergenziale legata al sisma in Abruzzo.

Articolo 39, comma 4-bis

Finanziamento delle zone franche urbane nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009

Il comma 4-bis modifica l'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 .

Il comma 1-bis ha affidato al CIPE il compito di individuare, nell’ambito dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009, delle zone franche urbane (ZFU) alle quali, in virtù del rinvio alla disciplina prevista dall’articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese. La suddetta individuazione dovrà avvenire su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo. Per effetto della modifica apportata viene aumentata la dotazione del Fondo per il finanziamento delle suddette zone franche urbane da 45 milioni a 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.

Articolo 39, comma 4-ter

Proroga del termine di esecuzione del Programma di ristrutturazione

Il comma 4-ter dell'articolo 39 inserisce il comma 3-bis all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.1847, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n.3.

Il nuovo comma prevede, nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze di ordine economico e produttivo generate dal terremoto del 2009 in Abruzzo, che il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i Gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa.

Articolo 40

Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno

La norma in questione concede alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la possibilità, con propria legge, di modificare le aliquote IRAP, fino ad azzerarle, ovvero disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni (IRAP) nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

La misura è assunta come anticipazione del federalismo fiscale e nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea in materia di autonomia impositiva regionale e il rispetto della normativa comunitaria sulla concorrenza. Poiché, la norma continua a fare riferimento all’IRAP attuale, la compatibilità con la normativa comunitaria appare in dubbio, tenuto conto dell’attuale livello di autonomia impositiva delle Regioni.

Il periodo d’imposta a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di suddette leggi regionali è stabilito con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con ciascuna delle Regioni interessate.

Secondo la relazione tecnica al decreto la norma agevolativa si ritiene ragionevole possa essere fruita, oltre che dai soggetti che insediano in quelle Regioni nuove iniziative produttive, anche da soggetti già in attività che avviano, ad esempio, un nuovo stabilimento nelle regioni summenzionate.

Inoltre, sempre secondo la relazione tecnica, nell’ipotesi massima che tutte le regioni esentino totalmente dall’IRAP le nuove iniziative produttive, la perdita di gettito teorica si stima di circa 287 Meuro per il 2011, di circa 442 Meuro per il 2012 e di circa 597 Meuro per il 2013.

Resta inteso che l’esercizio della facoltà riconosciuta alle Regioni interessate è subordinata all’individuazione di corrispondenti compensazioni nell’ambito dei propri bilanci, in modo che l’effetto complessivo sulla finanza pubblica risulti neutrale.

Sul punto in questione, giova osservare che la principale criticità attuativa della norma risiede proprio nella difficoltà per le Regione interessate a garantire le necessarie compensazione alla perdita di gettito. Molte di esse infatti hanno già oggi l’aliquota IRAP al massimo a causa della necessità di rientro dai deficit sanitari e difficilmente potranno intervenire data la cogenza dei piani di rientro.

Lo stesso problema si pone, presumibilmente, per le regioni che non sono in disavanzo, poiché bisognerebbe rinvenire risorse da altre fonti diverse per la copertura della riduzione o determinare risparmi di costi a valere sui bilanci regionali. Se ciò già risulta problematico in condizioni “normali”, a maggior ragione incontra ostacoli oggi dovendosi sommare agli ulteriori tagli chiesti alle Regioni dalla manovra.

Articolo 43

Zone a burocrazie zero

La norma disciplina le cosiddette “zone a burocrazia zero” da istituire, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell’art.118 della Cost., in area non soggette a vincolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno.

In tali zone le nuove iniziative produttive godranno di alcuni vantaggi legati alla semplificazione delle attività procedimentali necessarie per il loro insediamento.

In particolare, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previa convocazione di apposite Conferenze di servizio di cui alla legge n.241/1990.

Qualora entro 30 giorni dall’avvio del procedimento non verrà emanato alcun provvedimento, quest’ultimo si intende adottato a favore del richiedente. Si tratta sostanzialmente dell’introduzione, per tale fattispecie, del meccanismo del silenzio-assenso.

Giova osservare che, seppure l’obiettivo della semplificazione amministrativa e il ricorso all’istituto della Conferenza dei servizi siano da apprezzare, né il richiamo al rispetto del principio di sussidiarietà né, tantomeno, il ricorso esclusivo al sistema del commissariamento governativo garantiscono le prerogative ordinamentali e funzionali poste in capo agli EELL in materia di sviluppo territoriale. Ciò farebbe supporre, in particolare, una forte limitazione dell’autonomia comunale, poiché non risulterebbe nessun coinvolgimento dell’ente locale nella fase di identificazione delle “zone a burocrazia zero”, in controtendenza rispetto a quanto prefigurato sia nella legge delega sul federalismo fiscale sia nel provvedimento in discussione in materia di Carta delle Autonomie.

Il rischio, inoltre, è di vanificare, nelle zone interessate, l’efficacia di qualsiasi istanza programmatoria, a qualunque livello istituzionale essa si collochi, connessa al rispetto di particolari vincoli ambientali e/o sociali ovvero collegata ad esigenze di valorizzazione di specifiche risorse territoriali.

C’è da dire, tuttavia, che nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture assicurano priorità assoluta alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone in questione.

L’art.43 prosegue statuendo che nel caso in cui taluna delle zone a burocrazia zero coincida con una delle zona franca urbana (ZFU), individuate dalla delibera CIPE dell’8 maggio 2008 il Sindaco utilizza le risorse previste in favore delle ZFU (art.1, comma 340, della Legge n.296/2006) per la concessione di contributi alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

In pratica, per quest'ultima parte, si tratterebbe della riproposizione dell'emendamento al “mille proroghe” sulle ZFU, poi ritirato dal Governo, che trasformava le esenzioni fiscali in contributi erogati dai Sindaci interessati.

La previsione apre di fatto rilevanti dubbi interpretativi e, nella misura in cui tali interpretazioni conducano a ritenere “cassate” di fatto l’istituto ZFU, vanifica uno sforzo di approfondimento e programmazione durato anni (e che ha visto protagonisti i Ministeri competenti, le Regioni, i Comuni e il partenariato socio-economico), in favore di uno strumento veramente innovativo (era ricalcato sull’esperienza francese, che ha dato ottimi frutti) e potenzialmente utile, in particolare per il Mezzogiorno.

Infine, giove notare che mentre il regime di sgravi fiscali collegati alle ZFU è stato, a suo tempo, autorizzato dalla Commissione europea, il nuovo regime di incentivazione introdotto attraverso erogazione di contributi (che in realtà è un regime “tradizionale”, molto conosciuto nel Mezzogiorno e risultato molto inefficace) non godrebbe ancora di tale autorizzazione, per ottenere la quale si dovrebbe avviare il relativo negoziato con gli organi UE competenti.

Articolo 45

Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92

Il comma 1 del nuovo articolo dispone in ordine alle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92.

Il testo approvato opera una destinazione nuova delle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate. Tali risorse sono intese come la differenza tra gli oneri che la vigenza originariamente prevista dalle convenzioni avrebbe comportato, da un lato, e gli oneri da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione (che includono i costi evitati di impianti, esercizio e combustibile, e si sommano ai costi sostenuti per l'acquisto dei certificati verdi). Si prevede una riassegnazione di tali risorse ad apposito fondo destinato dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica ad interventi nel settore della ricerca e dell’università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, all’esito della approvazione della riforma organica del settore universitario. Si esclude, però, che tale finalizzazione possa indirizzarsi verso spese continuative di personale; si prevede altresì che non vi siano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al comma 2 si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (da emanare entro novanta giorni della entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento), saranno stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse in questione.

In luogo della soppressione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 2007 (contenente l'obbligo per il Gestore, previsto in via transitoria, di ritirare i certificati verdi in eccesso di offerta) e dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, l'emendamento approvato - al comma 3 - prevede che al comma 149 sia fatto seguire un comma 149-bis. Vi si instaura un meccanismo (decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da emanare entro la fine del 2010) per il quale nel 2011 il ritiro dei certificati per eccesso di offerta sia inferiore al 30% di quello relativo al 2010: almeno quattro quinti di tale riduzione dovranno derivare dal contenimento della quantità dei certificati verdi in eccesso.

Si ritiene limitato, per l'impatto sulle diverse fonti rinnovabili interessate dal provvedimento e dagli ingenti investimenti avviati, il periodo transitorio prospettato, che più ragionevolmente potrebbe avere una durata di 12 mesi a partire dall'approvazione della presente norma. Tale proroga risulta necessaria anche in relazione alle proiezioni avanzate dal Ministero dello Sviluppo Economico contenute all’interno del Piano d'azione sulle energie rinnovabili, ancora in corso di discussione.

L’Anci considera inoltre eccessiva la quota decurtata a partire dal 2011 per il mancato ritiro dei certificati verdi, stimata pari all'80%. Sarebbe più opportuno programmare a medio termine una graduale riduzione dei prezzi dei certificati stessi, con duplice effetto di disincentivazione naturale e contenimento sulla leva speculativa, considerando quest'ultima responsabile dell'attuale distorsione del mercato energetico rinnovabile.

Articolo 46

Rifinanziamento del fondo infrastrutture

L’articolo 46 disciplina la revoca di mutui assunti dalla Cassa depositi e presiti con oneri interamente a carico dello Stato ed interamente non erogati ai soggetti beneficiari.

L’emendamento approvato al comma 1 modifica le parole "non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori" con "non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori". Più specificamente l'emendamento propone di modificare i tempi necessari per non vedere revocati il finanziamenti. La revoca disposta dall'articolo 46 finalizza la destinazione delle risorse utilizzate per l’ammortamento alla prosecuzione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (443/2001) con priorità al finanziamento del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE) sistema integrato di opere di difesa costituito da schiere di paratoie mobili a scomparsa in grado di isolare la laguna Veneta dal Mare Adriatico durante gli eventi di alta marea.

Articolo 47, comma 3-bis

Adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale

La Commissione bilancio ha inserito un nuovo comma riguardante il finanziamento delle infrastrutture aeroportuali, mediante l’aumento degli oneri dovuti dagli utenti.

Articolo 47, comma 3-ter

Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali

La Commissione bilancio ha approvato un emendamento che, oltre ad aggiungere un comma 3-bis all'articolo 47, concernente “Adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale” ha inserito un nuovo comma 3-ter che modifica l'art. 2, comma 200, della legge finanziaria 2010 (23 dicembre 2009, n. 191). Il comma autorizza, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea.

Articolo 49

Disposizioni in materia di conferenza di servizi

L’articolo apporta modifiche alla legge 241/1990. In via generale viene reso facoltativo il ricorso alla conferenza di servizi (art. 14 comma 1).

Il comma 2 modifica l’articolo 14-ter per consentire semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica. A tal fine è previsto che il soprintendente si esprima un’unica volta e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi, sulla base di un calendario almeno trimestrale delle riunioni delle conferenze concordato con lo sportello unico o con il comune o con altre autorità competenti.

Il nuovo comma b-bis) modifica il comma 4 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 che prevede attualmente la sospensione del termine per l'adozione della decisione conclusiva della conferenza di servizi per un massimo di 90 giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, come segue:

(a) si fa salvo quanto previsto dal nuovo comma 4-bis, introdotto dal comma 2, lettera c) del presente decreto-legge (e cioè che se l'intervento oggetto della conferenza è già stato sottoposto positivamente a VAS, i relativi risultati e prescrizioni devono essere utilizzati ai fini della VIA);

(b) per assicurare il rispetto dei tempi, si autorizza l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale a "far eseguire" anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecniche istruttorie non ancora eseguite.

La norma inoltre prevede che i risultati e le prescrizioni conseguiti nell’ambito della VAS debbano essere utilizzati senza modificazioni ai fini della VIA, qualora effettuata dalla medesima autorità competente ad effettuare la VAS. In tal modo si accelera il rilascio degli assensi da parte delle amministrazioni coinvolte e si evita la duplicazione di valutazioni già effettuate in sede di VAS.

Si provvede, inoltre, a sostituire il comma 6-bis relativo alle fasi di adozione del provvedimento finale, quali la redazione del verbale, la determinazione conclusiva ed il provvedimento, prevedendo che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.

Soltanto in caso di VIA statale e` prevista la possibilità che l’amministrazione procedente chieda l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza entro un termine ragionevole.

Inoltre, viene modificato il comma 7 dell’articolo 14-ter nel senso di considerare acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata in sede di conferenza.

Da tale previsione sono esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA.

Il comma 3 modifica la disciplina in materia di dissenso, prescrivendo che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi. Vengono accorpati infine i commi 3, 3-bis, 3- ter, 3-quater e 3-quinquies dell’articolo 14- quater della legge n. 241 del 1990 al fine di semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Il comma 4 modifica l’articolo 29, comma 2-ter della legge n. 241 del 1990 al fine a rendere omogenea sul territorio nazionale la disciplina della conferenza di servizi, facendola rientrare nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

All’articolo 49 si aggiungono 4 nuovi commi: il comma 4-bis sostituisce integralmente l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, “Dichiarazione di inizio attività”.

Il comma 4bis, infine, sostituisce integralmente l’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, originariamente rubricato “Dichiarazione di inizio attività” introducendo la “Segnalazione certificata di inizio attività”. L'applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni: che il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale; che non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria; che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L’ANCI aveva presentato una proposta emendativa finalizzata ad inserire una formula che non generalizzi a tutti gli interventi l’obbligo di “corredare” con le attestazioni tecniche in considerazione anche del fatto che le dichiarazioni di conformità sono previste e disciplinate nel regolamento SUAP e che lo stesso regolamento SUAP le descrive come il documento fondamentale per l’acquisizione del titolo abilitativo (una sorta di asseverazione delle asseverazioni), non un mero allegato tecnico, alla pari di quelle dei tecnici abilitati.

Articolo 50

Censimento

Il DL indice il 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni, in attuazione del Regolamento (CE) n. 763/08. Per lo svolgimento di tutte le operazioni censuarie sono stanziati, per il triennio 2011-2013, 627 milioni di euro così suddivisi: 200 mln per il 2011, 277 mln per il 2012, 150 mln per il 2013. Le operazioni di organizzazione del censimento saranno effettuate dall’ISTAT che nel Piano generale di censimento, non ancora elaborato, indicherà tra l’altro, le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, le metodologie di indagine, gli adempimenti a cui sono tenuti gli uffici di censimento, singoli o associati preposti allo svolgimento delle procedure.

Il Piano e successive apposite circolari, stabiliranno inoltre i seguenti criteri per: la determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento; per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati; per la modalità di costituzione degli uffici di censimento. Per quanto attiene il personale vengono stabilite le modalità di selezione ed i requisiti professionali necessari per il conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore. Per far fronte a esigenze temporanee ed eccezionali, connesse all’esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici indicati nel Piano, possono avvalersi di forme contrattuali flessibili compresi i contratti di somministrazione lavoro, nei limiti alle operazioni censuarie e non oltre il 2013, mentre l’ISTAT, sempre nei limiti delle risorse ad esso trasferite può avvalersene sino al 31 dicembre 2014 Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento, quali affidatari delle rilevazioni censuarie è previsto che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti vengano escluse dal patto di stabilità interno. Tale disposizione si applica anche per gli enti territoriali coinvolti dal 6° Censimento Generale dell’Agricoltura.

Sempre nelle more del Piano, l’ISTAT provvederà, attraverso l’emanazione di circolare, alle iniziative necessarie e urgenti preordinate per l’effettuazione della rilevazione, nei comuni superiori a 20.000 abitanti, dei numeri civici geocodificati e la predisposizione di liste precensuarie delle famiglie e delle convivenze desunte dagli archivi delle anagrafi comunali. Mentre, in merito al 6° Censimento dell’agricoltura, indetto e finanziato con Decreto legge n. 135/2009, convertito, con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166 (art. 17) l’ISTAT ha già redatto il Piano Generale di Censimento.

Articolo 51, comma 7

Esercizio abusivo del servizio taxi

Il comma 7 proroga (entro e non oltre il 31 dicembre 2010) il termine per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

Articolo 53

Regime fiscale e contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione

L'articolo 53 concerne il regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2011, relativo agli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa (incrementi collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale).

Articolo 54

EXPO

Il comma 1 prevede che per la prosecuzione delle attività Expo 2015 è possibile utilizzare in misura proporzionale alla partecipazione statale una quota non superiore al 4% delle risorse autorizzate dall’art. 14, comma 1 del d.l. 112 del 2008.

Il comma 2 modificato, chiarisce che i contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore di Expo 2015 S.p.A. devono essere versati su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato e il comma 3 riguarda disposizioni su contratti di assunzione e utilizzo delle risorse.

Articolo 55 comma 5- septies

Finanziamento per le celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia

Il comma 5-septies assegna al fondo istituito presso il Ministero della Difesa per esigenze prioritarie del Ministero stesso dal DL n. 112/2008 la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia.